L’Accertamento esecutivo per la TARI e la questione delle sanzioni

L’applicazione del nuovo accertamento esecutivo pone alcuni quesiti che coinvolgono principalmente la TARI, tributo caratterizzato nella maggior parte dei casi dalla riscossione in liquidazione d’ufficio.

La costruzione di un avviso di accertamento che presenti tutti gli elementi idonei a supportare la legittimità della richiesta va accompagnata da una idonea sequenza procedimentale che porta all’emissione dell’atto.

La fase di liquidazione, vale a dire il recupero di importi che dovevano essere versati a una certa scadenza nelle situazioni ove non si contesta l’omissione o l’infedeltà della dichiarazione, deve partire dalle norme scritte in materia di riscossione dalle singole leggi d’imposta che permettono di distinguere due situazioni principali:

  • il tributo riscosso in autoliquidazione; esempio classico è l’IMU che deve essere versato mediante l’individuazione normativa di un termine certo di versamento del tributo individuato dalla legge, su calcolo eseguito dal contribuente
  • il tributo riscosso in liquidazione d’ufficio; esempio storico è la Tari priva di un termine certo di versamento, quando calcolata dal comune sulla base della dichiarazione presentata dal contribuente ovvero sulla base degli accertamenti definitivi. Sul punto è fondamentale chiarire che la vigente Legge 147/2013 affida ai regolamenti comunali la scelta di riscuotere la TARI in liquidazione d’ufficio oppure in autoliquidazione, anche se prevalente è ancora oggi il mantenimento del meccanismo d’ufficio soprattutto per ragioni riconducibili alla complessità del tributo. La legge 147/2013 disciplina nel complicato comma 688 la regola generale sia per la riscossione della Tasi che della Tari, delineando compiutamente solo per la prima un meccanismo di autoliquidazione. Per la Tari, è l’ente ad avere voce in capitolo mediante le scelte che deve fare nel regolamento del tributo, posto che non ci sono scadenze di legge per il versamento della Tari, ad eccezione del passaggio che ammette il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno. Come ricordato dalla nota IFEL del 15 aprile 2016 (Faq webinar regolamenti), sembra un meccanismo in autoliquidazione che obbligherebbe il comune ad informare e assistere il contribuente, ma che ben può essere mantenuto in liquidazione dell’ente tramite apposita norma regolamentare. Una scelta quasi forzata per un’entrata che poco si presta al meccanismo dell’auto calcolo con forti rischi di riduzione degli incassi.

La diversa modalità di calcolo e versamento comporta effetti sulla procedura di irrogazione della sanzione, da coordinare con la disciplina del nuovo avviso di accertamento esecutivo.

Liquidazione:

  • Il contribuente versa solo con la richiesta di pagamento del comune, liquidata sulla base di dichiarazioni o accertamenti.
  • Non scatta inadempimento del cittadino fino a quando non viene recapitata con raccomandata AR o PEC la richiesta di pagamento.
  • In caso di mancato pagamento si ricorre all’avviso di accertamento nella formula esecutiva con applicazione della sanzione

Autoliquidazione:

  • Il contribuente deve versare ALLE PRESCRITTE SCADENZE auto calcolando l’imposta
  • Il mancato rispetto di quelle scadenze fa scattare l’omissione da accertare con apposito avviso di accertamento e irrogazione della sanzione

Come indicato nella citata nota IFEL Il Comune che modifica le modalità di pagamento, adottando – come accade nella grande maggioranza dei casi – dispositivi di liquidazione d’ufficio, deve indicare tale scelta con una apposita norma regolamentare. In questo caso, la normativa deve delineare la procedura che si intende seguire, dall’ invio di un modello di pagamento precompilato con la fornitura di tutte le informazioni sul tributo che deve essere pagato, agli eventuali solleciti bonari, alla notifica di un avviso di accertamento per omesso o parziale pagamento.

La notifica dell’avviso di accertamento deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il tributo avrebbe dovuto essere pagato o è stato pagato in maniera insufficiente. Il riferimento all’annualità è comunque quella di competenza del tributo considerato che la riscossione della TARI deve avvenire in almeno due rate nell’anno di competenza. Inoltre in caso di mancato pagamento dell’avviso di accertamento emesso entro il 31.12.2019, l’ingiunzione o la cartella di pagamento debbono essere notificati entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento è diventato definitivo; nel precedente sistema si poteva aggiungere l’aggravio della eventuale sanzione prevista se non irrogata nell’atto di accertamento. Infatti è lo stesso articolo 17 del d lgs 462/97 a permettere l’irrogazione della sanzione in fase di riscossione coattiva limitatamente alla sanzione di liquidazione.  Questa procedura ha trovato diffusione grazie al vantaggio derivante dalla semplificazione della procedura che, di fatto, assorbe la fase di sollecito.

Ma quale conseguenza produce la normativa sull’accertamento esecutivo che assorbe anche il titolo coattivo?

Indubbiamente la procedura articolata in avviso bonario, sollecito con data certa e avviso di accertamento esecutivo garantisce la completa sequenza in grado di giustificare l’espressa liquidazione della sanzione per omessa o tardivo versamento. A ben vedere sembra possibile una strada più breve che permette di sfruttare la formula dell’avviso di accertamento esecutivo nella parte relativa alle conseguenze in caso di inadempimento entro i termini indicati per l’esecutività. Sostanzialmente, l’accertamento costituirà atto esecutivo per la somma accertata, maggiorata della sanzione di liquidazione, da dettagliare ai fini del calcolo della medesima. Un alternativa sulla quale non possono tuttavia esservi certezze ma che appare sostenibile nel contesto della complessità che caratterizza il nuovo titolo esecutivo

RIEPOLOGANDO.

  • In caso di liquidazione d’ufficio l’ente deve provvedere a inviare gli avvisi di pagamento
  • Fino a quando le bollette non giungono all’indirizzo del destinatario, non è possibile parlare di inadempimento del contribuente, perché è l’ente che deve fissare la scadenza e raggiungere data certa della richiesta.
  • In assenza di una data certa di recapito della richiesta di pagamento, i comuni provvedono a inviare, con raccomandata, un sollecito di pagamento.
  • In caso di inadempimento si procede con la notifica dell’avviso di accertamento esecutivo gravato di sanzioni. In alternativa è possibile ricorrere direttamente all’accertamento esecutivo che, in quanto non preceduto da sollecito con data certa, non sarà gravato di sanzioni
  • Qualora perdurasse l’inadempimento, si può procede con la riscossione coattiva

 

 

 

Informazioni su Cristina Carpenedo 192 Articoli
Direzione scientifica di SMART 24 TRIBUTI LOCALI del SOLE 24 ORE Presidente e amministratrice di Oesis s.r.l. Formatrice in materia di accertamento e riscossione di entrate locali, iscritta all’albo formatori IFEL (Istituto finanza enti locali) Formatrice per ANCI Emilia Romagna, ANCI Veneto e IFEL Autrice di pubblicazioni in materia di riscossione e tributi locali Funzionario responsabile per la riscossione pubblica con abilitazione di legge