La svolta verso il canone unico patrimoniale dal 2021

Può sembrare l’ennesima fatica dei comuni in questa fase di difficile gestione della seconda crisi emergenziale. Ma solamente se ci si immerge nel nuovo testo normativo, che ridisegna i confini dell’utilizzo degli spazi pubblici e dell’universo dei mezzi pubblicitari, si può comprendere lo spirito innovativo della legge.

La legge 160/2019, nel prevedere l’obbligatoria istituzione del canone unico patrimoniale dal 2021, in luogo dei precedenti prelievi rientranti nelle cosiddette entrate minori, traccia un confine di regole che tanto ricorda quanto già avvenuta nel passaggio da Tosap e Cosap (per i comuni che volontariamente avevano il regime alternativo). Liberarsi dai vincoli di un sistema tributario oramai vetusto che disegna tante fattispecie applicative e struttura esenzioni e riduzioni senza alcuna possibilità di manovra, è quanto si è invocato a gran voce proprio nel periodo emergenziale.

L’avvento del nuovo canone comporta, prima di tutto, comprendere che si cambia regime: da tributario a patrimoniale con applicazione di regole fondate su obbligazioni definite nell’atto rilasciato dal comune, in forma di concessione nel caso delle occupazioni di suolo e di autorizzazioni nel caso di messaggi pubblicitari. Scompare  infatti la dichiarazione (tributaria), elemento che comporta la ridefinizione delle regole di comunicazione e di trasmissione dei dati verso l’ufficio tributi o verso il concessionario.

Il canone  è unico ma a due teste: una destinata alle occupazioni di suolo e una destinata ai messaggi pubblicitari diffusi nel territorio comunale, nel rispetto delle regole dei piani di competenza comunale, elemento che attribuisce ai comuni i messaggi pubblicitari, destinatari di una tariffa standard graduata per fasce di abitanti, analogamente al sistema ICP ma con valori ben diversi.

Ma cos’è la tariffa standard? E’ la tariffa di riferimento definita dal legislatore per la determinazione del canone, la cui variabilità, anche in aumento, è ammessa dallo stesso comma 817 dell’articolo 1 della legge 160/2019, laddove prevede che il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

La definizione di una nuova tariffa standard per tutte le fattispecie del canone comporta la stesura di un nuovo sistema tariffario che si ponga non solo l’obiettivo di garantire il gettito precedente, ma anche di causare minor terremoto possibile tra gli attuali titolari di autorizzazioni e concessioni. Strumento utile a tal fine è la ripetizione di quanto avvenuto per il cosap ovvero il ricorso a coefficienti moltiplicatori da applicare alla tariffa standard, a sua volte articolabile per categorie territoriali.

Certamente non basta. Bisognerà fare i conti anche con la nuova tariffa giornaliera che è assai diversa dalla tariffa cosiddetta temporanea dato che non ragiona a mesi, né a trimestri bensì a giorni fino a quando il periodo resta inferiore all’anno.

Mettersi al lavoro comporta, anzitutto, partire da tutti i regolamenti comunali che governano, a vario titolo, occupazioni e messaggi pubblicitari, coinvolgendo i diversi uffici interessati alla competenza amministrativa di rilascio dei provvedimenti, dato che il nuovo canone assorbe tutti i prelievi ricognitori e non ricognitori chiesti sul suolo pubblico nonché l’imposta comunale sulla pubblicità.

La libertà concessa gli enti non è poca e si può rimanere basiti di fronte a un testo normativo che sceglie di non disciplinare le forme pubblicitarie e le cervellotiche maggiorazioni, di lasciare ampio spazio a nuove esenzioni e riduzioni mentre, al contempo, vincola la tariffa dovuta dai gestori di rete. Il legislatore ha voluto un canone patrimoniale per dare ai comuni e alle province una libertà di gestione che deve fare i conti con il responsabile utilizzo del bene pubblico, il principio di proporzionalità, di corrispettività e di tutela ambientale che abbisogna di esperienza e maturità amministrativa per essere esercitata al meglio.

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Informazioni su Cristina Carpenedo 193 Articoli
Direzione scientifica di SMART 24 TRIBUTI LOCALI del SOLE 24 ORE Presidente e amministratrice di Oesis s.r.l. Formatrice in materia di accertamento e riscossione di entrate locali, iscritta all’albo formatori IFEL (Istituto finanza enti locali) Formatrice per ANCI Emilia Romagna, ANCI Veneto e IFEL Autrice di pubblicazioni in materia di riscossione e tributi locali Funzionario responsabile per la riscossione pubblica con abilitazione di legge