I nuovi costi di notifica da applicare sugli accertamenti esecutivi e le nuove spese di riscossione coattiva. Superati i precedenti decreti.

di Cristina Carpenedo

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE- DECRETO 14 aprile 2023 

Individuazione delle misure relative al costo della notifica degli atti degli enti locali correlata all’attivazione di   procedure esecutive e cautelari a carico del debitore. G.U. 100 del 29.04.2023

Nella GU del 29 aprile 2023 è stato pubblicato il decreto ministeriale di approvazione delle spese di notifica e dei costi delle misure cautelari ed esecutive relativi alle attività di riscossione degli enti locali e dei concessionari, da applicare a tutti gli atti emessi dopo l’entrata in vigore del decreto ministeriale.

  • LE NUOVE SPESE DI NOTIFICA DEVONO ESSERE APPLICATE SU TUTTI GLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI (E ATTI SUCCESSIVI) EMESSI DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO
  • SUPERATO IL DM 12 SETTEMBRE 2012
  • FISSATO IL COSTO DELLA PEC E DELL’INVIO DEL SOLLECITO
  • IL NUOVO DECRETO E’ EMANATO AI SENSI DEL COMMA 803 ART.1 LEGGE 160/2019

COSA DICE L’ARTICOLO 1 DEL DM 14 APRILE SULLE NOTIFICHE

  1. Sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni e di sollecito, stabiliti in applicazione della legge 20 novembre 1982, n. 890, quelle derivanti dall’esecuzione degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, dell’art. 1, commi 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché le spese derivanti dall’applicazione delle altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni normative.
  2. Per la ripetizione delle spese di notifica degli atti tramite la piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione di cui all’art. 26 decreto-legge 16 luglio 2020, n 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si applica il decreto del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale 30 maggio 2022.

AMMONTARE DELLE SPESE DI NOTIFICA

Il decreto riguarda le spese di notifica degli atti impositivi e di sollecito e degli atti derivanti dall’esecuzione dell’articolo 1 comma 792 della legge 160/2019, nella misura di euro

–          Racc. AR: 7,83

–          Racc. semplice: 6,51

–          PEC: 2,00

–          per la modalità atti giudiziari della legge 890/82 e le notifiche eseguite ai sensi dell’articolo 60 del         DPR 600/73 (l’art. 60 comprende il messo): 11,55

–          Invio dei solleciti del comma 795 dell’art. 1 della legge 160/19: 1,33

–          notifiche eseguite all’estero ai sensi delle disposizioni indicate nell’art. 1 comma 2 del dm: 12,19

In caso di ricorso alla Piattaforma notifiche digitali (PND) si applica il decreto del 30 maggio 2022

 

COSA DICE L’ARTICOLO 5 DEL DM 14 APRILE SULLE SPESE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA A CARICO DEI DEBITORI

SUPERATO IL DM 21 NOVEMBRE 2000 CON ALCUNE PRECISAZIONI IMPORTANTI

L’articolo 5 del decreto definisce gli importi per il rimborso delle spese esecutive a carico dei debitori, con alcune precisazioni importanti. Assumendo a riferimento le tabelle del precedente decreto 21 novembre 2000, viene approvata la Tabella A, concernente la misura del rimborso delle spese esecutive a carico dei debitori correlata all’attivazione di procedure esecutive e cautelari ai sensi dell’art. 1, comma 803, lettera b), della legge n. 160 del 2019. La tabella prevede un coefficiente di maggiorazione da applicare per gli importi superiori a euro 500,00 (prendendo per base l’importo complessivo del credito per cui si procede). 

Si riportano quelle più frequenti:

  • Comunicazione preventiva fermo amministrativo: 43,00 (notare il riferimento alla comunicazione)
  • Comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria: 212,00 (idem)
  • Cancellazione ipotecaria: 78,00
  • Pignoramento mobiliare: 26,00
  • Pignoramento presso terzi (compreso fitti e pigioni): 38,00
  • Pignoramento immobiliare o di mobili registrati: 248,00
  • Istanza di insinuazione nelle procedure concorsuali: 212,00
  • altre…(vedi tabella A)

 

Il valore rimborsa tutti i costi e gli oneri sostenuti per l’attivazione delle procedure cautelari ed esecutive. Le spese di notifica vengono rimborsate secondo quanto previsto nel punto precedente

L’articolo 7 disciplina il rimborso delle spese vive, diritti ed oneri sostenuti per quelle attività, riportate nella tabella in allegato B, funzionalmente   connesse   allo svolgimento della procedura di riscossione coattiva. Il rimborso di tali spese spetta sulla base di atti di liquidazione corredati da idonea documentazione. Inoltre, si utilizzano i parametri forensi previsti dalle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n.  55, con la riduzione del venti per cento dell’importo complessivo ivi previsto.

E’, altresì, rimborsabile ogni ulteriore ed eventuale spesa, diritto od onere, documentati, non compresi nella tabella in allegato B, strettamente attinente al tentativo di recupero coattivo del credito e necessario alla finalizzazione dello stesso.

L’articolo 11 prevede che gli oneri connessi agli istituti di vendite   giudiziarie continuano a essere regolati dai decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, in forza dell’art.  1, comma 803, lettera b), della legge n. 160 del 2019.

E’ importante inoltre segnalare la prescrizione dell’articolo 10 Nel caso di annullamento o inesigibilità del credito, fatte salve le diverse pattuizioni contrattuali, al soggetto affidatario spetta il rimborso delle spese a carico dell’ente creditore nella misura della spesa effettivamente sopportata e   addebitata   al debitore.

 

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Direzione scientifica di SMART 24 TRIBUTI LOCALI del SOLE 24 ORE Presidente e amministratrice di Oesis s.r.l. Formatrice in materia di accertamento e riscossione di entrate locali, iscritta all’albo formatori IFEL (Istituto finanza enti locali) Formatrice per ANCI Emilia Romagna, ANCI Veneto e IFEL Autrice di pubblicazioni in materia di riscossione e tributi locali Funzionario responsabile per la riscossione pubblica con abilitazione di legge