Adeguamento all’incasso diretto sui conti del comune. Società pubbliche escluse dall’obbligo

Tra le modifiche che il legislatore ha introdotto mediante la legge di bilancio 160/2019, troviamo il completamento dell’obbligo di incasso delle somme direttamente sul conto degli enti impositori, in caso di riscossione esternalizzata. Infatti, il comma 786 dell’articolo 1 interviene in modifica l’articolo 2 bis del dl 193/2016, il decreto che, oltre a istituire Agenzia delle Entrate – riscossione, introduce l’obbligo di incasso sui conti degli enti in caso di concessione esterna della riscossione.  

Fin da subito la norma fu oggetto di una travagliata interpretazione che, alla fine, ne restrinse la portata applicativa, portando ad escludere dall’obbligo tutte le società pubbliche nonchè la fase di accertamento e riscossione coattiva. Restava quindi applicato solamente per la riscossione ordinaria

Il comma 786 interviene sul testo per estendere l’obbligo a tutte le fasi ma con la particolarità di escludere un solo soggetto che, nella versione iniziale del testo, era stato erroneamente individuato nelle società miste in luogo delle società pubbliche in house.

  • Le modifiche all’articolo 2 bis prevedono l’eliminazione della parola riferita alla riscossione spontanea sia per le entrate tributarie sia per le patrimoniali, al fine di estendere il versamento direttamente sul conto dell’ente per tutte le fasi: spontanea, accertamento e coattiva;

Il comma 786 interviene sul testo per estendere l’obbligo a tutte le fasi ma presentava una particolarità: l’esclusione di un solo soggetto individuato (probabilmente per un errore nella stesura del testo) nelle società miste con il paradosso di confermare l’obbligo per le società pubbliche in house. La deroga apparve fin da subito anomala in quanto manteneva il versamento diretto quando eseguita a favore dei soggetti indicati dal punto 4 della lettera b) del comma 5 dell’articolo 52 del d lgs 446/97, punto riferito alle società miste.

Con la pubblicazione del dl agosto 104/2020, dopo numerosi tentativi di modifica, il riferimento viene riscritto a favore delle società pubbliche con affidamento in house. La soluzione non comporterà quindi l’obbligo di procedere alla modifica del contratto in essere nei casi di incasso sui conti della medesima società pubblica, come invece si pensava fino a poco tempo fa. Si allontana così uno spauracchio che rischiava di stravolgere il sistema di incasso sviluppato dalle società pubbliche soprattutto sul fronte della TARI.

Il comma 789 indica i tempi di adeguamento obbligatorio alle nuove regole per i soggetti coinvolti. Tutti i contratti in corso al 1 gennaio 2020 con le società private iscritte all’albo della riscossione dovranno essere adeguati entro la fine del 2020. Il riferimento è a tutti i contratti in essere quindi non solamente i nuovi futuri contratti ma anche quelli in corso.

Il comma 790 detta regole ben precise a garanzia delle operazioni di rendicontazione e per assicurare i la liquidazione dei corrispettivi a favore dei concessionari prevedendo:

  • L’accesso ai conti correnti dell’ente al solo fine di verifica e rendicontazione dei versamenti, con una modalità quindi non operativa
  • Il tesoriere ha il compito di accreditare giornalmente sul conto di tesoreria dell’ente le somme versate sui conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto di affidamento
  • Salvo che vi sia una diversa previsione contrattuale, il concessionario trasmette, entro il 10 del mese, sia all’ente affidante sia al tesoriere, la rendicontazione e la fattura delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente. Decorsi 30 giorni dalla ricezione della rendicontazione, in mancanza di motivato diniego da parte dell’ente impositore, il tesoriere accredita a favore del concessionario le somme di competenza prelevandole dai conti correnti dedicati, entro i successivi 30 giorni. La norma non è dunque un obbligo ma si applica in assenza id una diversa previsione contrattuale, che dovrà essere eventualmente decisa in fase di adeguamento del contratto.

La modifica del conto per l’incasso comporta che i sistemi di pagamento per favorire i versamenti dei contribuenti sono quelli resi disponibili dai comuni e non dalle società di riscossione dato non potranno più utilizzare canali associati a  conti propri.

Operativamente, in caso di società privata di riscossione, l’ente dovrà:

  • Proporre la modifica del contratto
  • Istituire un conto dedicato alla riscossione dell’entrata
  • Consentire al concessionario l’accesso al conto per scaricare i versamenti e procedere alla rendicontazione
  • Ampliare i canali di pagamento soprattutto verso la piattaforma PAGO PA per agevolare la riconciliazione automatica
  • Liquidare puntualmente le fatture relative al corrispettivo spettante al concessionario

 

 

 

 

Informazioni su Cristina Carpenedo 193 Articoli
Direzione scientifica di SMART 24 TRIBUTI LOCALI del SOLE 24 ORE Presidente e amministratrice di Oesis s.r.l. Formatrice in materia di accertamento e riscossione di entrate locali, iscritta all’albo formatori IFEL (Istituto finanza enti locali) Formatrice per ANCI Emilia Romagna, ANCI Veneto e IFEL Autrice di pubblicazioni in materia di riscossione e tributi locali Funzionario responsabile per la riscossione pubblica con abilitazione di legge