Tributi locali. Termini di pagamento sospesi ad agosto anche per gli avvisi di accertamento esecutivi

Ad agosto scatta la sospensione processuale dei termini con effetti  ad ampio raggio anche sui tributi locali.

La sospensione dei termini nel periodo feriale (Legge 7 ottobre 1969, n. 742) è un istituto di natura processuale che prevede l’esclusione dei giorni ricompresi tra il 1° e il 31 agosto dal calcolo delle scadenze processuali. In passato la sospensione feriale dei termini processuali operava dal 1 agosto al 15 settembre; con il Decreto Legge n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla legge 162/2014, la durata della sospensione è più breve, a partire dal 2015.

L’applicazione della norma è ben nota ai funzionari degli uffici che si occupano anche di contenzioso tributario mentre è aspetto più recente l’effetto prodotto dal medesimo istituto anche sui termini di versamento degli avvisi di accertamento esecutivi del comma 792 dell’articolo 1 della Legge 160/2019.

Di seguito analizzeremo l’effetto sui termini processuali e sulla scadenza di versamento dell’atto di accertamento esecutivo.

 1) La pausa estiva dei termini processuali dal 1° al 31 agosto.

La sospensione dei termini processuali agisce anche sulle procedure che interessano i tributi locali essendo governate dallo stesso assetto normativo. I procedimenti sono quelli collegati al contenzioso tributario e coinvolgono anche gli istituti che regalano al contribuente periodi di sospensione per definire la controversia, come l’accertamento con adesione e il reclamo e la mediazione. Non solo. Bisogna ricordare che in caso di presentazione di memorie e documenti, il termine funziona al ritroso.

Le fattispecie più frequenti:

  • Termini di presentazione del ricorso → 60 giorni dalla notifica dell’accertamento
  • Fare appello → 60 giorni dalla notifica della sentenza oppure sei mesi dal deposito
  • Depositare documenti →20 giorni liberi prima dell’udienza
  • Memorie illustrative → 10 giorni liberi prima dell’udienza
  • Reclamo e mediazione → sospensione del termine di 90 giorni dalla notifica dell’atto previsto
  • Accertamento con adesione → che contempla la sospensione di 90 giorni. La conferma della sospensione è stata confermata dal dl 193/2016 articolo 7 quater comma 18

Conteggio del periodo di sospensione

Esempio in  caso di ricorso.

  • Se i 60 giorni dalla notifica dell’atto per presentare ricorso scadono tra il 1° e il 31 agosto si devono sommare 31 giorni di sospensione ai 60 normalmente previsti. Nel caso di atto notificato l’11 luglio 2021, l’ultimo giorno utile per proporre ricorso sarà il prossimo 10 ottobre (20 giorni dal 12 al 31 luglio + 31 giorni di periodo feriale + 40 giorni dal 1° settembre al 10 ottobre).
  • Nel caso in cui, invece, la notifica avvenga all’interno del periodo di sospensione quindi dal 1 al 31 agosto 2021, il conteggio partirà direttamente dal 1° settembre che, con l’aggiunta dei 60 giorni, porta al 30 ottobre l’ultimo giorno utile per l’impugnazione.

Esempio in caso di reclamo e mediazione

  • Se il valore della controversia non supera i 50.000 euro, con la presentazione del ricorso bisogna applicare i 90 giorni di sospensione. Perciò se questo termine scade tra il 1° e il 31 agosto si devono sommare 31 giorni di interruzione ai 90 normalmente previsti. Nel caso di ricorso notificato all’ente l’11 luglio 2021, la procedura di reclamo e mediazione si compone di 90 giorni + 31 e termineranno il prossimo 9 novembre (20 giorni dal 12 al 31 luglio + 31 giorni di periodo feriale + 70 giorni dal 1° settembre al 9 novembre).
  • Nel caso in cui, invece, la notifica avvenga all’interno del periodo di sospensione quindi dal 1 al 31 agosto, il conteggio dei 90 giorni partirà direttamente dal 1° settembre, che con l’aggiunta dei 60 giorni, porta al 29 novembre.
  • I 30 giorni per la costituzione in giudizio decorrono trascorsi i termini sopra indicati. Anche il termine di costituzione, se cade nel mese di agosto, guadagna i 31 giorni.

Per i termini a ritroso il calcolo è in senso opposto. Ad esempio per depositare documenti (20 giorni liberi prima dell’udienza) e memorie illustrative (10 giorni liberi prima dell’udienza). Se l’udienza è stata fissata il 5 settembre le memorie di replica devono essere depositate entro il 25 luglio mentre i documenti vanno fatti pervenire entro il 15 luglio.

La tregua riguarda i “termini processuali”, vale a dire le scadenze concernenti il processo, per questa ragione, la sospensione feriale non si estende ai seguenti casi:

  • notifiche delle cartelle di pagamento, delle ingiunzioni di pagamento, delle comunicazioni di iscrizione di ipoteca legale e di ogni altro atto impugnabile autonomamente davanti alle Commissioni tributarie;
  • versamenti delle imposte, tasse, diritti, canoni e contributi (Tari) e dilazioni di pagamento
  • presentazioni delle dichiarazioni o delle denunce

 Sabato e domenica. Se il termine processuale dovesse scadere di sabato o domenica, l’articolo 155 del cpc prevede lo slittamento al primo giorno feriale successivo.

2) Sui termini di pagamento degli avvisi di accertamento esecutivi relativi ai tributi locali

Dal 1.1.2020, la sospensione feriale produce effetto sui termini di pagamento degli avvisi di accertamento esecutivo relativi ai tributi locali in quanto, come si legge nella formula del comma 792 lettera a), il versamento deve essere effettuato entro il termine di presentazione del ricorso, diversamente da quanto stabiliva il comma 162 dell’articolo 1 della legge 296/2006 che fissava la scadenza entro il termine di sessanta giorni. Si tratta di un termine mobile che deve tener conto di tutti i casi nei quali la legge prevede la sospensione dei termini processuali.

Legge 160/2019, art. 1 comma 792

a) l’avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all’articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all’obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l’indicazione dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l’esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Gli atti devono altresì recare espressamente l’indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l’indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell’esecuzione forzata

CASISTICHE

  • Fino al 31.12.2019 trovava applicazione il temine di pagamento indicato dal comma 162, posto a 60 giorni dalla data di ricevimento dell’atto mediante notifica.
  • Dal 1.1.2020 il termine di versamento è stabilito dal comma 792 dell’articolo 1 della Legge 160/2019 e coincide con il termine previsto per la presentazione del ricorso, posto pari a 60 giorni o al termine maggiore in caso di sospensione processuale dei termini (pausa estiva 1-31 agosto; accertamento con adesione e istituto del reclamo e mediazione 90 giorni). Gli atti coinvolti e gli effetti:
  • Avviso di accertamento esecutivo di liquidazione del tributo non versato alla prescritta scadenza caratterizzato dalla sanzione prevista dall’articolo 13 del d lgs 471/97, sanzione non riducibile
  • Avviso di accertamento esecutivo per l’omessa dichiarazione caratterizzato dalla sanzione dal 100 al 200 per cento del tributo non versato, riducibile a un terzo in caso di versamento entro il termine di proposizione del ricorso
  • Avviso di accertamento esecutivo per l’infedele dichiarazione caratterizzato dalla sanzione dal 50 al 100 per cento del tributo non versato, riducibile a un terzo in caso di versamento entro il termine di proposizione del ricorso
  • la nuova regola di scadenza coinvolge anche l’istituto del pagamento ridotto della sanzione
  • in caso di mancato versamento dell’avviso, gli interessi scattano dal giorno successivo alla scadenza come sopra calcolato

ESEMPIO. 

Se i 60 giorni dalla notifica dell’atto per presentare ricorso e quindi anche per pagare scadono tra il 1° e il 31 agosto, si devono sommare 31 giorni ai 60 normalmente previsti. Nel caso di atto notificato l’11 luglio 2021, l’ultimo giorno utile per proporre ricorso e per pagare sarà il prossimo 10 ottobre (20 giorni dal 12 al 31 luglio + 31 giorni di periodo feriale + 40 giorni dal 1° settembre al 10 ottobre).

Nel caso in cui, invece, la notifica avvenga all’interno del periodo di sospensione quindi dal 1 al 31 agosto 2021, il conteggio per pagare partirà direttamente dal 1° settembre che, con l’aggiunta dei 60 giorni, porta al 30 ottobre l’ultimo giorno utile per il pagamento

  • Per quanto riguarda le entrate patrimoniali la regola è diversa ed è pari a 60 giorni dalla data di notifica dell’atto di accertamento, in conseguenza dell’assenza di un termine entro il quale procedere ad impugnazione dell’atto.

 

 

Informazioni su Cristina Carpenedo 193 Articoli
Direzione scientifica di SMART 24 TRIBUTI LOCALI del SOLE 24 ORE Presidente e amministratrice di Oesis s.r.l. Formatrice in materia di accertamento e riscossione di entrate locali, iscritta all’albo formatori IFEL (Istituto finanza enti locali) Formatrice per ANCI Emilia Romagna, ANCI Veneto e IFEL Autrice di pubblicazioni in materia di riscossione e tributi locali Funzionario responsabile per la riscossione pubblica con abilitazione di legge