L’autotutela in ambito tributario non stoppa il termine per il ricorso.

La notifica dell’atto di accertamento porta, in diversi casi, alla presentazione di richieste di annullamento per ragioni che il contribuente ritiene sostenibili ma che non producono la sospensione dei termini processuali ai fini della presentazione del ricorso.

In merito alla possibilità per il contribuente di promuovere il riesame dell’atto, l’esercizio dell’autotutela amministrativa è disciplinato dal decreto ministeriale 37/97 che individua, in modalità non esaustiva, le casistiche dell’annullamento d’ufficio. Trova applicazione anche nel procedimento di accertamento dei tributi locali, come conferma l’esplicito richiamo dal comma 162 dell’articolo 1 della Legge 296/2006 che obbliga ad inserire adeguate indicazioni in tal senso. Ciò premesso, va subito chiarito che l’esercizio dell’autotutela in materia tributaria è alquanto peculiare e non ha carattere obbligatorio da parte dell’ente, fermo restando che l’atto di accertamento, decorsi i 60 giorni dalla notifica, diventa definitivo se non è stato impugnato dinanzi alla commissione tributaria. In ogni caso, l’atto di autotutela accolta da parte dell’ente con conseguente annullamento o revoca parziale dell’accertamento, non è impugnabile autonomamente, in quanto l’accertamento notificato inizialmente non subisce alcuna sospensione dei termini processuali per il fatto che il contribuente possa aver presentato un’istanza di annullamento o rettifica.

Sostanzialmente, l’autotutela ridefinisce una situazione che si compone del provvedimento originario e del provvedimento che corregge il carico originario. Quest’ultimo non è impugnabile autonomamente ma solo unitamente al primo atto, al quale va fatto riferimento per la decorrenza dei termini di impugnazione (60 gg dalla notifica dell’accertamento). L’autotutela non è infatti elencata tra gli atti che possono essere impugnati in commissione tributaria. (CTR Lombardia 4273/2016).

Le medesime conclusioni sono confermate dalla modifica normativa contenuta nel decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 159 recante Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23. Il decreto dà attuazione alla legge 11 marzo 2014 n. 23, nella parte relativa alla razionalizzazione della riscossione. L’articolo 11 introduce modifiche alla disciplina dell’autotutela per gli atti finanziari, disciplinata dal dl 564/94. La norma prevede che, nei casi di annullamento o revoca parziali dell’atto, il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l’atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell’atto purché rinunci al ricorso.

Da queste modifiche ne discende che la presentazione di una istanza di autotutela non permette nemmeno la riduzione della sanzione, se non si esegue il versamento entro i termini indicati nell’atto e che, eventualmente, per beneficiare di questa riduzione, bisogna rinunciare esplicitamente al ricorso.

Articolo 11 del d.lgs. 159/2015

  1. All’articolo 2-quater del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) dopo il comma 1-quinquies sono aggiunti i seguenti:

“1-sexies. Nei casi di annullamento o revoca parziali dell’atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l’atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell’atto purchè rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

1-septies. Le disposizioni del comma 1-sexies non si applicano alla definizione agevolata prevista dall’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

1-octies. L’annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente.”.

In sintesi:

  • Il comune non è obbligato ad esercitare l’autotutela richiesta dal contribuente
  • L’accertamento diventa definitivo dopo i 60 giorni dalla notifica senza che sia stato impugnato dinanzi alla ctp
  • L’istanza di autotutela intesa ad ottenere l’annullamento o la rettifica dell’atto, non sospende i termini processuali né di versamento e tanto meno in misura ridotta.
  • Il comune, qualora intenda riaprire la valutazione del caso, lo deve fare con criteri oggettivi

La necessaria informazione che l’atto di accertamento deve contenere in ordine alla possibile richiesta di autotutela deve essere in grado di avvertire il contribuente anche degli effetti sopra esposti, segnalando che l’istanza  non comporta interruzione ovvero sospensione dei termini processuali.

Informazioni su Cristina Carpenedo 192 Articoli
Direzione scientifica di SMART 24 TRIBUTI LOCALI del SOLE 24 ORE Presidente e amministratrice di Oesis s.r.l. Formatrice in materia di accertamento e riscossione di entrate locali, iscritta all’albo formatori IFEL (Istituto finanza enti locali) Formatrice per ANCI Emilia Romagna, ANCI Veneto e IFEL Autrice di pubblicazioni in materia di riscossione e tributi locali Funzionario responsabile per la riscossione pubblica con abilitazione di legge

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