Nell’ambito della fiscalità locale, il tributo che incontra la regola dell’obbligazione solidale è la tassa rifiuti (TARI). In tutte le versioni normative del prelievo, compresa la fattispecie della tariffa corrispettiva (non tributaria), la tassa/tariffa è dovuta in solido da tutti gli occupanti del locale che, di fatto, producono rifiuti in un locale adibito alla presenza umana.
Ai sensi dell’art. 1292 del codice civile l’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno possa essere costretto all’adempimento per la totalità; l’adempimento da parte di uno libera gli altri (cd. solidarietà passiva). Va precisato che in caso di obbligazione solidale, i rapporti obbligatori sono tanti quanti sono i debitori o i creditori ma la prestazione rimane una sola.
Ai sensi della Legge 147/2013 articolo 1 comma 641, in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. Il sistema dichiarativo incontra una disciplina comune per IMU TASI e TARI indicata nel comma 684 secondo cui “ I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti”.
La norma permette di individuare mediante la dichiarazione il soggetto principale del rapporto obbligatorio senza che questo muti i doveri degli altri occupanti; anzi, ne rafforza la solidarietà.
Gli enti che si occupano di riscossione possono trovarsi nella situazione di aver costruito il titolo di pagamento verso il soggetto principale che, nonostante le ripetute richieste, perdura nell’inadempimento e avere l’esigenza di spostare l’azione verso uno dei coobbligati. In tal caso è importante comprendere come agire senza compromettere la validità della pretesa.
Dalla lettura delle sentenze in materia, è possibile tracciare alcune regole.
La Corte di Cassazione si è espressa con l’ordinanza n. 2545 del 1 febbraio 2018 ritenendo che la notifica di un avviso di accertamento validamente eseguita ad un soggetto coobbligato impedisce la decadenza per l’Ente Impositore dal diritto all’accertamento nei confronti degli altri coobbligati. Il caso trattato, benchè riguardante tributi erariali, sancisce un principio importante a favore della salvaguardia della decadenza dalla pretesa, anche quando notificata a uno solo dei coobbligati.
La Corte di Cassazione, richiamando la giurisprudenza più recente, ha ribadito che “alla stregua della disciplina dettata dal codice civile con riguardo alla solidarietà fra coobbligati, applicabile – in mancanza di specifiche deroghe di legge – anche alla solidarietà tra debitori d’imposta, l’avviso di accertamento validamente notificato solo ad alcuni condebitori spiega, nei loro confronti, tutti gli effetti che gli sono propri, mentre, nei rapporti tra l’Amministrazione finanziaria e gli altri condebitori, cui non sia stato notificato o sia stato invalidamente notificato, lo stesso, benchè inidoneo a produrre effetti che possano comportare pregiudizio di posizioni soggettive dei contribuenti, quali il decorso dei termini di decadenza per insorgere avverso l’accertamento medesimo, determina pur sempre l’effetto conservativo d’impedire la decadenza per l’Amministrazione dal diritto all’accertamento, consentendole di procedere alla notifica, o alla sua rinnovazione, anche dopo lo spirare del termine all’uopo stabilito” (Corte di Cassazione n. 13248/2017).
E’ importate osservare che il principio espresso dalla Corte trova applicazione non solo verso la prescrizione ma anche con riguardo al termine di decadenza previsto per la notifica di accertamenti, cartelle e ingiunzioni.
La Corte aveva già ritenuto la tempestiva notifica sufficiente ad impedire la decadenza dell’ente impositore anche nei confronti del coobbligato, trovando applicazione l’articolo 1310, comma 1, cod. civ.“…gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto riguardo agli altri debitori”, sebbene si tratti di decadenza e non di prescrizione.
Poiché la pluralità di obbligazioni presuppone un interesse comune, inoltre, di regola non si trasmettono agli altri cointeressati gli effetti pregiudizievoli mentre si trasmettono quelli favorevoli (cfr. artt. 1305-1310 c.c.).
Ciò premesso non va sottaciuto che sull’argomento della solidarietà non vi è pacifica posizione e che a tal fine è necessario garantire tutte le tutele necessarie a garantire il diritto di difesa del coobbligato. La notifica eseguita nei confronti di uno dei debitori di una medesima obbligazione solidale produce quanto meno l’effetto di salvaguardare il termine di decadenza, fermo restando la necessità di garantire la conoscenza della pretesa anche verso gli altri obbligati solidali che, a tal fine, dovranno ricevere l’atto contenente la pretesa vantata. Nel caso della tassa rifiuti, si intravede sia la possibilità di notificare l’accertamento verso il coobbligato, tenuto conto della notifica all’obbligato principale ai fini della decadenza, sia di agire, in caso di riscossione coattiva, notificando ingiunzione di pagamento in grado di esplicitare puntualmente la pretesa debitoria, tenuto conto del fatto che sarà il primo atto notificato al coobbligato e pertanto suscettibile di impugnazione nel merito. E’ da escludere che si possa procedere a misura cautelare o esecutiva verso il coobbligato senza prima aver notificato l’atto impositivo sostanziale. Inoltre, gli effetti favorevoli di una sentenza ottenuta da uno dei coobbligati potrà essere fatto valere anche dagli altri, anche se non hanno partecipato al processo.
Pertanto, l’azione di notifica dell’accertamento anche nei confronti del coobbligato dimostrando la qualifica di coobbligato e la notifica già effettuata nei confronti del debitore principale idonea ad interrompere la decadenza.
Mi scusi se chiedo, ma nel caso della Tariffa corrispettiva rifiuti, non è chiaro se è anch’essa soggetta alla decadenza triennale in caso di iscrizione a ruolo del credito vantato, oppure no, e quindi solo soggetta alla prescrizione quinquennale.
La tariffa corrispettiva in oggetto è quella della provincia di Treviso (gestore Contarina spa).
La ringrazio anticipatamente.
La TARIP ha regole diverse dalla TARI TRIBUTO. La TARIP è soggetta a prescrizione quinquennale che si calcola dalla data dell ultima richiesta di pagamento
Saluti
Cristina C