Il pilastro normativo dell’ingiunzione fiscale rafforzata confermato dalla Cassazione

La Cassazione mette ordine al giochetto delle abrogazioni delle norme che permettono l’utilizzo dell’ingiunzione fiscale. Al centro della vicenda la disposizione di legge più importante per l’applicazione dell’ingiunzione da parte di comuni, concessionari e società pubbliche, inserita nell’articolo 36 comma 2 del DL 248/2007 La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con: a) la procedura dell’ingiunzione di cui al rd 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/73, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall’ente locale o è affidata ai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/97;  b) la procedura del ruolo di cui al dpr 602/73, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione.

Questa norma è il perno del sistema di riscossione pubblica delle entrate locali che individua solo due strumenti semplificati di azione: l’ingiunzione e la cartella di pagamento. Rispetto alla versione del DL 209/2002, articolo 4, che per la prima volta dava la possibilità solo ai comuni e ai concessionari iscritti all’albo di applicare la forma rafforzata dell’ingiunzione ricorrendo al Titolo II del DPR 602/73, il comma 2 dell’articolo 36 riordina l’attività di riscossione di tutti gli enti locali, non solo dei comuni, con apposito rinvio a tutti i soggetti indicati nel comma 5 dell’articolo 52 e all’ente locale in genere. Una norma che fin da subito ha mostrato una portata molto ampia nell’ampliare la platea degli enti che possono ricorrere all’ingiunzione anche nella versione rafforzata. Una interpretazione estensiva della locuzione ente locale permetterebbe di ampliare lo strumento alle camere di commercio, agli ordini professionali, ai consorzi quindi ben oltre all’ente locale territoriale in senso stretto (specificazione quest’ultima non applicata dal legislatore).

Con la pubblicazione del DL 70/2011 si assiste a un apparente riordino del sistema di riscossione, contenuta nelle lettere comprese tra la gg ter e la gg septies del comma 2 dell’articolo 7, centrato sull’uscita di Equitalia  dal mondo dei comuni e il riconoscimento a favore dei medesimi dell’unico strumento individuato nell’ingiunzione di pagamento, ancora accompagnata dalla figura del funzionario responsabile della riscossione prevista alla lettera gg sexies. L’efficacia di queste norme era condizionato all’entrata in vigore delle previsioni della lettera gg ter, vale a dire l’uscita di Equitalia dal mondo dei comuni, così come chiarì l’articolo 29 comma 5 bis del DL 216/2011. Al verificarsi di questo evento si dava il via alla nuova disciplina del dl 70 con l’abrogazione, ad opera della lettera gg septies, di tutte le norme precedenti e quindi anche dell’articolo 36 comma 2 del dl 248/2007.  Una sorta di efficacia differita che avrebbe provocato un terremoto in quanto l’articolo 36 assume una portata molto ampia nell’ammettere l’applicazione dell’ingiunzione a favore degli enti locali.  Terremoto che alcuni iscritti all’albo davano già per avvenuto posto che, all’inizio, sembrava che la lettera gg septies avesse fin da subito disposto l’abrogazione del citato articolo 36 lasciando i concessionari privi dei poteri di azione in forma diretta. In quel periodo alcune società di riscossione bloccarono le attività in attesa di comprendere il nuovo assetto. Il patema si chiuse con la riscrittura della lettera gg septies avvenuta ad opera del DL 16/2012 che, in sede di conversione, modificò completamente il testo cancellando la parte relativa alle abrogazioni con una nuova norma che parla di tutt’altro (il versamento delle somme sul conto intestato al concessionario).

Tutta la questione è stata ufficialmente trattata nella sentenza della Corte di Cassazione 22710 del 28 settembre 2017 relativa a una ingiunzione di pagamento per la riscossione di alcune sanzioni al codice della strada che, secondo il ricorrente non sarebbe stata ammissibile per carenza del potere di riscossione del concessionario iscritto all’albo in virtù delle abrogazioni sopra descritte. La ricostruzione normativa che si è resa necessaria per comprendere lo stato attuale del diritto, conferma che l’articolo 36 comma 2 del dl 248/2007 non è mai stato abrogato, in quanto i meccanismi del rinvio normativo ne hanno impedito la scomparsa. La conclusione è  molto importante e contribuisce a mettere un punto fermo nel panorama della riscossione che gode tutt’ora di questo importante pilastro, al quale ha fatto seguito l’entrata in vigore delle lettere dalla gg ter alla gg sexies, avvenuta il 1 Luglio 2017. Nuove regole che si integrano pienamente con l’articolo 36 comma 2, caposaldo del sistema di riscossione pubblica degli enti locali, delle società pubbliche e dei concessionari iscritti all’albo, dove, va ribadito, la parola ente locale abbraccia il sistema degli enti locali in genere, e non solo i comuni le province e le città metropolitane. Se poi circoscriviamo l’indagine alle norme a sostegno della riscossione a mezzo ingiunzione dei comuni, attualmente ne troviamo diverse e nessuna di queste esclude l’altra in quanto si integrano perfettamente: DL 209/2002 articolo 4; DL 249/2007 Articolo 36 comma 2; DL 70/2011 articolo 7 comma 2 lettera gg quater.

Informazioni su Cristina Carpenedo 193 Articoli
Direzione scientifica di SMART 24 TRIBUTI LOCALI del SOLE 24 ORE Presidente e amministratrice di Oesis s.r.l. Formatrice in materia di accertamento e riscossione di entrate locali, iscritta all’albo formatori IFEL (Istituto finanza enti locali) Formatrice per ANCI Emilia Romagna, ANCI Veneto e IFEL Autrice di pubblicazioni in materia di riscossione e tributi locali Funzionario responsabile per la riscossione pubblica con abilitazione di legge

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