Il conto presentato ai comuni dai concessionari della riscossione in uscita

La fine di un rapporto professionale è spesso fonte di contenzioso nel momento in cui si deve procedere al passaggio delle consegne e mai come nella riscossione delle entrate l’operazione si presenta complessa. E’ quanto sta accadendo nei comuni dopo l’esaurimento dell’ultima proroga scritta nel dl 193/2016. La nascita della nuova Agenzia delle Entrate-Riscossione ha di fatto decretato la soppressione di Equitalia ma anche di tutte le proroghe degli affidamenti che continuavano dal 2006. Tra questi rientrano le attività che i comuni hanno affidato alle società cosiddette scorporate, vale a dire quelle che non erano state acquisite da Equitalia e che continuavano le attività dell’esattore precedente acquisendo il pregresso e garantendo la riscossione coattiva futura mediante ingiunzione fiscale. All’epoca, le società scorporate sottoponevano ai comuni un’apposita convenzione nella quale, spesso, si riprendevano le regole relative all’aggio e alle spese di procedura proprie del ruolo. Raramente trattavano il tema delle inesigibilità. In questa fase si assiste alla presentazione di comunicazioni di inesigibilità sulla falsariga del modello nazionale dell’Agente della Riscossione. In tal caso le cose da sapere sono che: ai concessionari minori non è applicabile la disciplina delle inesigibilità propria delle cartelle di pagamento (articoli 19 e 20 del d lgs 112/99) a meno che nella convenzione non sia stata esplicitamente richiamata e che le partite ad oggi inesigibili devono essere valutate con le regole della diligenza media, ricordando che un discarico comporta la convalida delle attività del concessionario e l’azzeramento del titolo posto in riscossione. L’aspetto più delicato della questione non è infatti il pagamento delle spese maturate, sulle quali basterà eseguire dei controlli a campione per verificare la corrispondenza tra quanto chiesto a quanto effettivamente svolto, nonché risalire al quantum della spesa rispetto alla convenzione iniziale, bensì il discarico delle partite inesigibili. L’operazione non va fatta ad occhi chiusi ma organizzando un’analisi volta a individuare le procedure ritenute sufficienti e quelle partite sulle quali è necessario continuare con le attività. La continuazione potrebbe essere affidata per un periodo breve agli stessi concessionari uscenti, con una proroga delle funzioni esplicita circoscritta a quei casi, ovvero riportando il tutto in capo al comune che, in quanto titolare originario della funzione, potrà agire direttamente o scegliere altro concessionario. Fondamentale recuperare il titolo originario e la documentazione di notifica dello stesso e degli atti successivi.

Per procedere con l’analisi si deve chiedere il dettaglio delle posizioni non riscosse incluse nelle domande di inesigibilità. Per ciascuna posizione è necessario che venga data evidenza:

  • Della data di notifica dell’ingiunzione con i valori di carico iniziale e il carico residuo
  • Della data ultimo evento al fine del computo della prescrizione
  • Degli eventi che hanno interessato il titolo, vale a dire solleciti, fermi amministrativi, ipoteca, procedure concorsuali, pignoramento

Le informazioni sono necessarie al fine di organizzare lo stato delle attività riferite alla singola ingiunzione e individuare quali posizioni possono essere dichiarate inesigibili.

La qualifica di inesigibilità non è descritta puntualmente dal legislatore ma, nella sostanza, comprende tutti quei casi per i quali, per effetto delle attività svolte,  non è ragionevole attendersi l’incasso della somma. Da qui l’inattendibilità del titolo in quanto non si ravvisano fondate speranze di riscossione. L’analisi va condotta per importi, tenuto presente che, nella disciplina Equitalia, gli importi fino a 300 euro non sono contestabili. Si tratta di un valore di soglia sul quale non è ragionevole attendersi attività esecutiva e che ben può essere applicata anche in questo ambito. L’analisi dovrà far emergere quali partite possono essere discaricate e quali invece non risultano adeguatamente sottoposte a procedura di riscossione. Quest’ultime, qualora prescritte, dovranno essere oggetto di discussione con il concessionario e comprendere se vi siano gli estremi per il discarico oppure se debba essere risarcito il danno patito dall’Amministrazione. Se invece non è ancora sopraggiunta la prescrizione, si dovrà decidere quali attività potranno ancora essere esercitate dal concessionario, a chiusura delle posizioni pendenti. Dal punto di vista contabile, le conseguenze più importanti derivano dalla neutralizzazione del titolo quando questo si trovi ancora iscritto in bilancio. L’approvazione dell’inesigibilità comporta l’azzeramento delle somme attese, anche se il titolo non è ancora prescritto. Infine, va tenuto presente che la fine di un contratto di riscossione implica un importante e puntuale passaggio di consegne.

 

Informazioni su Cristina Carpenedo 192 Articoli
Direzione scientifica di SMART 24 TRIBUTI LOCALI del SOLE 24 ORE Presidente e amministratrice di Oesis s.r.l. Formatrice in materia di accertamento e riscossione di entrate locali, iscritta all’albo formatori IFEL (Istituto finanza enti locali) Formatrice per ANCI Emilia Romagna, ANCI Veneto e IFEL Autrice di pubblicazioni in materia di riscossione e tributi locali Funzionario responsabile per la riscossione pubblica con abilitazione di legge

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