Il nodo della riscossione della TARIP

Con l’entrata in vigore della Legge 147/2013 l’assetto del prelievo sui rifiuti è stato collocato nell’ambito della disciplina dell’imposta unica comunale con il riconoscimento di una discrezionalità importante che consente ai comuni di adottare sia un tributo, denominato TARI, sia un corrispettivo, denominato TARIP (o TARIC).

La differenza è sia di forma sia di sostanza. La TARI è una tassa che opera sulla base di un sistema presuntivo che collega il prelievo al parametro della superficie con adattamenti diversi. Coefficienti ministeriali e specifiche norme di settore tentano continuamente di rendere equa un’imposizione spesso inadatta alla complessità delle diverse situazioni che si possono incontrare.

La TARIP è un corrispettivo di natura patrimoniale scelto dal legislatore per tradurre il sinallagma dell’obbligazione di pagamento rispetto al servizio reso, nell’ambito della raccolta trasporto e smaltimento del rifiuto prodotto. Non sfugge in ogni caso alla questione dell’assimilazione che, come conferma il decreto in bozza, comporta sia in regime di tassa che di tariffa l’esclusione dal prelievo per l’intera quantità quando l’utenza superi i limiti normativi.

Il comma 668 dell’articolo 1 della legge 147/2013 dà facoltà ai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, come definiti dal decreto ministeriale del 20 aprile 2017, di applicare, in luogo della Tari, una tariffa avente natura corrispettiva.

La gestione avviene sulla base delle formule organizzative definite dalla normativa nazionale e regionale nonchè dalle scelte locali, in presenza di disposizioni contenute nello stesso comma 668 e  690 che riconoscono l’affidamento ex lege al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti

  • 668 ultimo capoverso: La tariffa corrispettiva e’ applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 
  • 690. La IUC e’ applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani

La tariffa viene concepita come entrata del gestore, con una significativa norma speciale che assume interesse  per ragioni di cassa: poter governare la fase della bollettazione permette al gestore importante autonomia di spesa che va bilanciata dalla questione dei mancati incassi.

Infatti la Tarip, alla pari della TARI, è caratterizzata da importi di modesta entità che necessitano degli stessi poteri di riscossione che fanno attualmente capo solo agli enti pubblici o alle società pubbliche ma che risultano del tutto assenti quando il gestore è un soggetto privato. Di fatto, benchè la norma crei a favore del gestore un affidamento ex lege di carattere speciale,  per la logica di favorire la gestione unica del ciclo integrato, ignora e dunque non assegna le armi in grado di accelerare ed efficientare la riscossione della tariffa alla pari di un soggetto pubblico.

L’attuale sistema di prelievo sui rifiuti sta subendo una forte accelerazione verso la tariffa riscossa dal gestore con estromissione dal bilancio dell’ente. Tuttavia, come ha insegnato la TIA del Ronchi, il tema delle mancate riscossioni che sfociano in inesigibilità deve essere gestito compiutamente sin dal momento in cui si decide la componete da inserire a costo sul PEF. Il gestore infatti non è titolare della potestà tariffaria e dunque del potere di fissazione del prezzo a copertura dei costi, per legge  in capo all’ente pubblico, che non potrà ignorare le perdite del gestore, da giudicare anche sotto il profilo della performance di riscossione.

Il nodo della riscossione si presenta ancora decisivo nel decretare il successo di un modello che mai come questa volta deve essere in grado di garantire la sua stessa sopravvivenza.

 

 

Informazioni su Cristina Carpenedo 193 Articoli
Direzione scientifica di SMART 24 TRIBUTI LOCALI del SOLE 24 ORE Presidente e amministratrice di Oesis s.r.l. Formatrice in materia di accertamento e riscossione di entrate locali, iscritta all’albo formatori IFEL (Istituto finanza enti locali) Formatrice per ANCI Emilia Romagna, ANCI Veneto e IFEL Autrice di pubblicazioni in materia di riscossione e tributi locali Funzionario responsabile per la riscossione pubblica con abilitazione di legge

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