Termini di decadenza e prescrizione nella fase di riscossione coattiva. Casistiche.

Il periodo emergenziale è caratterizzato da precisi interventi normativi che hanno avuto l’obiettivo di sospendere la riscossione coattiva dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, anche delle entrate locali.  La norma di riferimento è contenuta nell’articolo 68 del dl 18/2020 (cosiddetto decreto cura Italia) e dispone la sospensione per ben 542 giorni dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle, ingiunzioni e accertamenti esecutivi emessi ai sensi del comma 792 dell’articolo 1 della Legge 160/2019.  Si tratta di una sospensione fondata sull’inibizione delle attività di riscossione coattiva, a partire dalla notifica di cartelle e ingiunzioni fino a proseguire con tutte le fasi successive nonché includendo anche le rateazioni rilasciate sui medesimi titoli. E’ un fermo a pioggia durato a lungo e che ha inevitabilmente congelato le azioni di riscossione così da rendere necessario un equilibrio normativo mediante precisi meccanismi di proroga.

In particolare, l’articolo 68 prevede che:

  • Comma 1 Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
  • Comma 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all’articolo 9, commi da 3-bis a 3sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all’articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
  • Comma 4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all’agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonche‘ … sono prorogati:
  1. a) di dodici mesi, il termine di cui all’articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
  2. b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.

La disposizione in commento, che si applica anche alle entrate locali per effetto del richiamo contenuto nel comma 2 a ingiunzioni e avvisi di accertamento degli enti locali, per equilibrare il fermo delle attività, riconosce una proroga sui termini di decadenza e prescrizione ai fini della riscossione delle entrate mediante il richiamo dell’articolo 12 del d lgs 159/2015.

  • Comma 1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché’ la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
  • Comma 2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e’ stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
  • Comma 3. L’Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.

L’abbinamento di queste norme comporta degli effetti importanti che vanno valutati a seconda che si tratti di TRIBUTI o di ENTRATE PATRIMONIALI e a seconda che si stia valutando la vicenda relativa alla DECADENZA o alla PRESCRIZIONE.

La decadenza

La decadenza si applica con riferimento all’accertamento e alla riscossione dei tributi locali che, a tal fine, richiede l’adozione di atti TIPICI, da adottare entro una termine ben preciso. In particolare, il comma 163 dell’articolo 1 della Legge 296/2006 fissa il termine per la notifica di cartelle/ingiunzioni al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di definitività dell’accertamento (modalità ante 2020 in esaurimento dopo l’avvento dell’accertamento esecutivo).

Poiché per effetto dell’articolo 68 non è stato possibile per i comuni notificare le ingiunzioni di pagamento rafforzate, il citato articolo 12 riconosce due distinti periodi di proroga del termine di decadenza:

  • Per i titoli accertativi la cui decadenza naturale sarebbe maturata negli anni della sospensione 2020 e 2021, il nuovo termine entro il quale procedere alla notifica dell’ingiunzione e della cartella è il 31 dicembre 2023. Questo lo si comprende dalla lettura del comma 2 dell’articolo 12, circoscritto alle annualità sulle quali sta maturando la decadenza. In particolare, si tratta degli avvisi di accertamento divenuti definitivi nel 2017 e nel 2018 in quanto la scadenza di pagamento (notifica + 60 gg senza impugnazione atto) è maturata nel 2017 e nel 2018. Ne consegue che, la questione della proroga ai fini dell’emissione della successiva cartella o ingiunzione, è un aspetto che non coinvolge le entrate patrimoniali in quanto prive di una norma di decadenza simile a quella indicata nel comma 163.
  • Per i titoli accertativi divenuti definitivi nel 2019 oppure anche nel 2020 (quando la data di scadenza è maturata nei primi mesi del 2020), si applica la proroga del comma 1 (non del comma 2) pari a 542 giorni ovvero il periodo che va dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Il legislatore ritiene che, anche in tal caso, gli uffici abbiano diritto a una proroga dei termini per non aver potuto emettere alcun atto nel periodo indicato.

Si ribadisce che per le ENTRATE PATRIMONIALI non si applicano i medesimi termini di proroga per notificare la cartella o l’ingiunzione, in quanto assoggettati unicamente alla prescrizione, che poteva essere interrotta con semplici solleciti di pagamento o avvisi di messa in mora; si tratta di atti mai inibiti nel periodo pandemico che bloccò, appunto, solo gli atti della riscossione coattiva e non gli atti della fase precedente. Nel caso diverso dei tributi locali, non sarebbe bastato un semplice sollecito per rispettare il termine di decadenza del comma 163 che richiede, appunto, la notifica di una cartella o di una ingiunzione fiscale.

La prescrizione

La prescrizione prorogata dall’articolo 68 è unicamente quella relativa alla fase della riscossione coattiva ovvero delle attività che devono essere svolte dopo la notifica della cartella o dell’ingiunzione. Anche in tal caso si applica il duplice meccanismo visto sopra che fa capo al comma 1 e al comma 2.

I titoli di riscossione coattiva che avrebbero maturato la prescrizione nel 2020 o nel 2021, guadagnano la proroga al 31 dicembre del 2023. Ad esempio, una ingiunzione di pagamento notificata nel 2016 che, in assenza di attività intermedie, avrebbe raggiunto la prescrizione breve nel 2021, è prorogata al 31.12.2023. Sul punto si ricorda che ogni richiesta di pagamento interrompe la prescrizione, di conseguenza, se la stessa ingiunzione è stata oggetto di un avviso di intimazione o di un preavviso di fermo nel 2018, la prescrizione (ad esempio breve) non avverrà nel 2023 bensì dopo 542 giorni, da sommare alla data di naturale maturazione della stessa. Questo accade grazie all’applicazione del comma 1 a favore di tutte le prescrizioni che sarebbero avvenute successivamente al 2022 su titoli notificati ante 8 marzo 2020.

Il meccanismo descritto riguarda, indistintamente, entrate tributarie e patrimoniali.

In merito all’Agente nazionale della riscossione, l’articolo 68 è stato addizionato dal legislatore del comma 4 bis che, alla lettera b), proroga di 24 mesi i termini di decadenza e prescrizione relativamente ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all’agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021.

La norma è una conferma operativa degli effetti del sopra citato articolo 12 che copre i ruoli consegnati nel periodo di fermo della attività, fermo restando che questi carichi non devono essere già incorsi in prescrizione.

CASISTICHE

  1. COATTIVO DEGLI ACCERTAMENTI TRIBUTARI DEFINITIVI NELL’ANNO 2017:
  • La notifica di cartelle e ingiunzioni deve avvenire entro il 31.12.2023.
  1. COATTIVO DEGLI ACCERTAMENTI TRIBUTARI DEFINITIVI NELL’ANNO 2018:
  • La notifica di cartelle e ingiunzioni deve avvenire entro il 31.12.2023.
  1. COATTIVO DEGLI ACCERTAMENTI TRIBUTARI DEFINITIVI NELL’ANNO 2019:
  • La notifica di cartelle e ingiunzioni deve avvenire ordinariamente entro 542 GIORNI DALLA FINE DELLA DECADENZA DA APPLICARE AL 31.12.2022
  1. COATTIVO DEI SOLLECITI E MESSE IN MORA DELLE ENTRATE PATRIMONIALI:
  • NON CI SONO PROROGHE DELLA PRESCRIZIONE
  1. INGIUNZIONI NOTIFICATE NEL 2015 E 2016 SENZA ALCUNA ATTIVITÀ SUCCESSIVA.
  • Non rileva se entrata tributaria o patrimoniale in quanto valgono le stesse regole: guadagnano la proroga al 31.12.2023 e 542 giorni per le annualità successive
  1. ATTI SUCCESSIVI COME LE COMUNICAZIONI DI FERMO, IPOTECA, AVVISI DI INTIMAZIONE, PIGNORAMENTI NOTIFICATE DA ULTIMO NEL 2015 E NEL 2016
  • permettono di guadagnare la proroga al 31.12.2023 e 542 giorni per le annualità successive
  1. LA PROROGA DEI TERMINI NON COPRE LA FORZA PRECETTIVA ANNUALE DEI TITOLI ESECUTIVI
  2. I RIMBORSI? NON SONO MAI STATI SOSPESI E SEGUONO LA REGOLA ORDINARIA DI PRESCRIZIONE

Cristina Carpenedo

Informazioni su Cristina Carpenedo 193 Articoli
Direzione scientifica di SMART 24 TRIBUTI LOCALI del SOLE 24 ORE Presidente e amministratrice di Oesis s.r.l. Formatrice in materia di accertamento e riscossione di entrate locali, iscritta all’albo formatori IFEL (Istituto finanza enti locali) Formatrice per ANCI Emilia Romagna, ANCI Veneto e IFEL Autrice di pubblicazioni in materia di riscossione e tributi locali Funzionario responsabile per la riscossione pubblica con abilitazione di legge