La proroga della decadenza ai fini dell’accertamento esecutivo tributario

Nell’ambito della normazione cosiddetta emergenziale, un ruolo di rilievo spetta al decreto-legge 18/2020 nel quale si trovano specifiche disposizioni per affrontare l’emergenza COVID 19, comprese alcune norme relative all’attività di accertamento. 

A tal fine bisogna considerare l’articolo 67 che dispone la sospensione dei termini delle attività di accertamento tributario: Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Calendario alla mano si tratta di 85 giorni che decorrono dal 1° gennaio dell’anno di riferimento (quindi con capolinea al 25 o 26 marzo a seconda dell’anno bisestile)

La disposizione in commento, a compensazione della fase di sospensione, richiama l’articolo 12 del d lgs 159/2015, una norma speciale scritta per affrontare i casi emergenziali mediante proroghe dei termini di decadenza e prescrizione.  Il richiamo al comma 1 dell’articolo 12 ha permesso di guadagnare unicamente la sospensione dei termini per uno stesso periodo di tempo pari alla sospensione dei versamenti (85 giorni).

Va ribadito che l’articolo 67, in merito alla fiscalità locale, riguarda solo gli accertamenti esecutivi TRIBUTARI e non quelli relativi alle entrate patrimoniali per le quali non agiscono analoghe proroghe, in considerazione della specificità dell’articolo 67 rivolto, appunto alle entrate tributarie, nonché della possibilità di agire ai fini dell’interruzione della prescrizione mediante la notifica di apposita richiesta di adempimento e  notifica di avvisi di accertamento esecutivo.

Come evidenzia la Circolare dell’Agenzia delle entrate 11/E del 6 maggio 2020

In via generale, si può affermare che l’articolo 67, comma 1, del Decreto prevede la sospensione dei termini delle attività (quindi non la sospensione delle attività) degli enti impositori dall’8 marzo al 31 maggio 2020. Tale sospensione, pertanto, già determina, in virtù di un principio generale, ribadito più volte nei documenti di prassi, lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (nel caso di specie 84 giorni), anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 2020.

D Lgs 159/2015 Art 12

 Attenzione: Per quanto riguarda l’art. 67, trovano applicazione solo i commi 1 e 3

  1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
  2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
  3. L’Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.

Secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, espresse nella circolare 6/E e 11/E del 2020, la sospensione dell’art. 67 comporta lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata (nel caso di specie 85 giorni), anche se il termine di prescrizione o decadenza non scade nel 2020.

Si tratta di termini che si aggiungono a quelli di decadenza ordinariamente previsti dalla legge 269/2006 art. 1 comma 161

Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modificazioni.

Ne consegue che per i tributi locali la decadenza che matura nel 2022 agisce al 31. 12.2021 + 85 giorni= 26 marzo 2022 per i seguenti atti:

  • avvisi di accertamento esecutivo IMU TASI TARI per omessa dichiarazione ANNO 2015: notifica entro il 26 marzo 2022
  • avvisi di accertamento esecutivo tributi per omesso versamento ANNO 2016: notifica entro il 26 marzo 2022

Secondo Agenzia entrate questi termini aggiuntivi si applicano a tutte le annualità pregresse al 2020 (interpretazione molto estesa) quindi anche nel 2023 e 2024.

L’articolo 67 si applica solo alle entrate tributarie e non riguarda le entrate patrimoniali

Va segnalato che in merito alle attività di accertamento, nessun effetto produce l’articolo 157 del dl rilancio 34/2020, nei confronti degli enti. Si tratta della norma definita come distanziamento tra la fase di accertamento e la fase di notifica

Art. l 57 Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali

  1. In deroga a quanto previsto all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all’articolo 67, comma l, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra 1’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il l gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

La norma impone di scindere la fase dell’emissione da quella di notifica e va completata con la lettura dei commi successivi destinati ad Agenzia delle Entrate. In particolare, il comma 7 bis chiarisce che Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle entrate degli enti territoriali.

Nell’atto di accertamento esecutivo si consiglia di richiamare l’articolo 67 del dl 18/2020 e l’articolo 12 del d lgs 159/2015.

Sentenze di CTP che hanno confermato l’applicazione della proroga della decadenza articolo 67: CTP Napoli sentenza n. 12232/2021 e 12981/2021.

Cristina Carpenedo 

 

 

 

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Direzione scientifica di SMART 24 TRIBUTI LOCALI del SOLE 24 ORE Presidente e amministratrice di Oesis s.r.l. Formatrice in materia di accertamento e riscossione di entrate locali, iscritta all’albo formatori IFEL (Istituto finanza enti locali) Formatrice per ANCI Emilia Romagna, ANCI Veneto e IFEL Autrice di pubblicazioni in materia di riscossione e tributi locali Funzionario responsabile per la riscossione pubblica con abilitazione di legge