Imposta di soggiorno: disponibili le forniture delle presenze turistiche

Il decreto legge crescita n. 34/2019 interviene con norme che mirano alla stratega di controllo e di lotta all’evasione nel sistema turistico delle strutture ricettive. L’obiettivo è quello di creare sistemi che permettano di tracciare le offerte presenti sui canali telematici in merito alle locazioni turistiche,  istituire una sorta di anagrafe di tutte le strutture turistiche direttamente presso il ministero del Turismo e rendere disponibili i dati delle presenze anche ai comuni per i controlli. A distanza di quasi due anni, l’Agenzia delle entrate ha reso disponibili le forniture relative alla banca dati fondata sui commi 2 e 3 dell’articolo 13 ter del dl in commento, restando ancora sulla carta gli altri obiettivi.

Art. 13 quater Disposizioni in materia di locazioni brevi e attività ricettive

(estratto dei commi 2 e 3)

  1. I dati risultanti dalle comunicazioni di cui all’articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono forniti dal Ministero dell’interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, all’Agenzia delle entrate, che li rende disponibili, anche a fini di monitoraggio, ai comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, o il contributo di soggiorno, di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Tali dati sono

utilizzati dall’Agenzia delle entrate, unitamente a quelli trasmessi dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ai sensi dell’articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini dell’analisi del rischio relativamente alla correttezza degli adempimenti fiscali.

  1. I criteri, i termini e le modalità per l’attuazione delle disposizioni del comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

Il comma 2 prevede che i dati sulle presenze, comunicati dalle strutture ricettive ai sensi del TULPS, siano messi a disposizione in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva all’Agenzia delle Entrate ai fini del controllo dei corretti adempimenti fiscali. 

Si tratta di informazioni che i comuni chiedono da diverso tempo per poter confrontare i dati dichiarati dai gestori delle strutture ovvero intercettare gestori che non hanno adempiuto agli obblighi previsti nei regolamenti comunali relativi all’imposta di soggiorno. Tra gli aspetti critici della gestione del tributo vi è il tema dei mancati riversamenti dell’imposta applicata ai turisti, fonte di grave responsabilità per il gestore, e di difficile verifica da parte dei comuni che risultano privi dei necessari poteri di accesso ispezione e verifica verso i gestori e verso le strutture ricettive e le unità immobiliari. Le informazioni, anche aggregate, sugli arrivi e presenze dichiarate ai fini Tulps possono rappresentare, con ii dovuti correttivi, elementi utili per raffrontare, ed eventualmente contestare, possibili omissioni.

 

In attuazione della norma è stato emanato il Decreto interministeriale 11 novembre 2020 – Fornitura dati per locazioni brevi, imposta di soggiorno e contributo di soggiorno Roma Capitale che fissa seguenti punti:

 

  • Il Ministero dell’interno rende disponibili all’Agenzia delle entrate i dati, trasmessi ai sensi dell’articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in forma anonima e aggregata, per Struttura identificata come risultante dall’Allegato A e dalle relative specifiche tecniche, che fanno parte integrante del presente decreto.
  • I dati devono consentire l’individuazione del solo numero dei soggetti alloggiati, senza ulteriore specificazione, nonché dei giorni di permanenza nella Struttura, dichiarati all’atto della registrazione.
  • I dati sono resi disponibili tramite i servizi di cooperazione applicativa con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.
  • L’Agenzia delle entrate rende disponibili ai comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno di cui all’articolo 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e il contributo, con cadenza semestrale, entro il 31 luglio dello stesso anno ed entro il 31 gennaio dell’anno successivo sul Portale SIATELV2-Puntofisco, i dati relativi alle Strutture che sono ubicate nel proprio territorio.
  • I comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno e il contributo prima dell’anno di imposta 2020 e che non hanno ottemperato all’obbligo di cui all’articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nella versione vigente prima della sua sostituzione effettuata dall’articolo 15-bis, comma 1, lett. b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono tenuti ad inserire, entro il 31 marzo 2021, nel Portale del federalismo fiscale gli atti già vigenti, al fine di ottenere la disponibilità dei dati relativi all’annualità 2020 da parte dell’Agenzia delle entrate. Se gli inserimenti sono effettuati in una data successiva, l’Agenzia delle entrate rende disponibili esclusivamente i dati a decorrere dall’annualità in cui è avvenuta la pubblicazione dell’atto sul sito www.finanze.gov.it

Da Luglio 2021 è possibile scaricare le forniture dal portale siatel punto fisco dalla sezione dedicata alle forniture dei comuni. Si ricorda che tutte le forniture sono visibili all’amministratore di sistema del portale il quale può abilitare altri soggetti.

Per poter aprire il file in formato “run”, lo stesso delle forniture F24, è necessario procedere come segue :

  1. Decomprimere il file .zip, trovando il file in formato txt
  2. Rinominare il file da .txt -> .zip
  3. Decomprimere ancora il file ZIP, per visualizzare il file “.run”
  4. Aprire il file con un qualsiasi editor di testo o Excel

Il contenuto dei dati afferenti alle movimentazioni dell’anno 2020 comprende

  • Il codice fiscale e la denominazione della struttura
  • Categoria della struttura ricettiva
  • Totale del numero di giorni di permanenza dichiarati all’arrivo, per questo motivo presunti

Come utilizzare le nuove forniture

Le informazioni contenute nelle nuove forniture sono finalizzate all’accertamento dell’eventuale tributo non pagato come rilevabile dal confronto tra le presenze dichiarate dal gestore ai fini dell’imposta e quelle dichiarate ai fini del TULPS. Nella pratica , la prima  operazione da compiere è abbinare le strutture dichiarate ai fini dell’imposta rispetto a quelle presenti nelle forniture per procedere poi al confronto delle presenze correggendo il dato comunale con le medie relative alle esenzioni disposte da regolamento.

In caso di significativa difformità del dato si potrà attivare un preavviso al contraddittorio finalizzato a eventuale successivo avviso di accertamento esecutivo di matrice tributaria, trattandosi di dati relativi al 2020, anno nel quale è entrato in vigore (19 maggio) il dl 34/2020. Ipotizzabile anche la regolarizzazione mediante ravvedimento operoso.

 

Informazioni su Cristina Carpenedo 193 Articoli
Direzione scientifica di SMART 24 TRIBUTI LOCALI del SOLE 24 ORE Presidente e amministratrice di Oesis s.r.l. Formatrice in materia di accertamento e riscossione di entrate locali, iscritta all’albo formatori IFEL (Istituto finanza enti locali) Formatrice per ANCI Emilia Romagna, ANCI Veneto e IFEL Autrice di pubblicazioni in materia di riscossione e tributi locali Funzionario responsabile per la riscossione pubblica con abilitazione di legge