Modifica al termine di presentazione della dichiarazione IMU e TASI dopo i chiarimenti del MEF.

Il legislatore del decreto crescita, con un intervento che coinvolge sia l’articolo 13 del dl 201/2011, sia il comma 684 dell’articolo 1 della Legge 147/2013, modifica il termine di presentazione della dichiarazione IMU e della dichiarazione TASI, fissando la nuova scadenza al 31 dicembre dell’anno successivo all’evento.

 

Art. 3 ter    Termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all’imposta   municipale propria e al tributo per i servizi indivisibili    

1. All’articolo 13, comma 12-ter, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, concernente la dichiarazione relativa all’imposta municipale propria (IMU), le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre». 

2. All’articolo 1, comma 684, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente la dichiarazione relativa al  tributo per  i  servizi indivisibili (TASI), le parole: «30  giugno»  sono  sostituite  dalle seguenti: «31 dicembre».

La Legge 147/2013 nel disegnare l’imposta unica comunale salva le norme previste dall’articolo 13 del dl 201/2011 compresa la disciplina della dichiarazione IMU, affidata al dm 30 ottobre 2012, che contiene l’approvazione del modello dichiarativo e le relative istruzioni.

Con l’entrata in vigore dell’IMU, la norma che dispone in merito all’obbligo dichiarativo si trova contenuta nel comma 12 ter dell’articolo 13 del dl 201/2011

  • 13 dl 201/2011 dopo il dl 34/2019

12-ter. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell’articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell’articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. …

Con l’entrata in vigore della IUC, la legge 147/2013 detta una disciplina trasversale ai tributi IMU, TASI  e TARI mediante il comma 684 e 685 dell’articolo 1.

  • 684. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno (31 dicembre per IMU e TASI) dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti
  • La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell’immobile e il numero dell’interno, ove esistente.

Con il nuovo intervento normativo, che agisce fin da subito producendo effetti anche sull’obbligo relativo agli eventi verificatisi nel 2018 e da dichiarare nel 2019, si comprende che, con la modifica al comma 12 ter dell’articolo 13 sopra citato, l’obbligo dichiarativo IMU slitta al 31 dicembre, analogamente all’obbligo dichiarativo TASI, come conseguenza della modifica avvenuta al solo comma 684.

E’ chiara l’intenzione del legislatore di non voler agire sul tributo TARI, per il quale la scadenza della dichiarazione rimane fissata al 30 giugno, come conferma la Risoluzione n. 2/DF del 6 agosto 2019, nella quale si chiarisce che, da una lettura sistematica delle norme coinvolte, emerge che la modifica dei termini di presentazione della dichiarazione riguarda esclusivamente l’IMU e la TASI e non anche la TARI. Nonostante l’infelice tecnica normativa, prevale la volontà del legislatore esplicitamente indicata nel citato articolo 3 ter.

La conclusione dell’organo ministeriale si spinge oltre, nel dichiarare che il termine di presentazione della dichiarazione TARI rimane fermo al 30 giugno o al diverso termine stabilito dal comune nell’ambito dell’esercizio della propria potestà regolamentare, avallando la possibilità di modificare il termine, come spesso avviene con l’obiettivo di ridurre i termini per l’adempimento.

Desta qualche perplessità il mancato coordinamento normativo sul comma 685 che mantiene il termine del 30 giugno per le variazioni, da applicare indubbiamente alla TARI, mentre resta il 31 dicembre per IMU e TASI.

Si ricorda che la semplificazione degli adempimenti ha comportato, per numerose fattispecie, la soppressione dell’obbligo dichiarativo. La semplificazione, che ha coinvolto gran parte delle casistiche prima obbligate alla dichiarazione, ha modificato la gestione del tributo, che attinge alla fonte primaria catastale, nonché l’attività accertativa e la fattispecie sanzionatoria, sempre più caratterizzate dall’omesso versamento dell’articolo 13 del d lgs 471/97. La dichiarazione infatti non è più prevista tutte le volte in cui l’informazione sia disponibile al catasto e nelle banche dati accessibili all’ente impositore.

In ordine ai benefici fiscali IMU e TASI correlati alla presentazione della dichiarazione come condizione necessaria ai fini del riconoscimento, si tratta di fattispecie esplicitamente previste dalla legge, come avviene nel caso dei fabbricati merce, ovvero, in caso di agevolazioni decise dall’ente, l’obbligo va puntualmente disciplinato nel regolamento.

Il modello dichiarativo IMU dettaglia le casistiche ancora soggette alla presentazione della dichiarazione e che in caso di omissione comportano la contestazione con irrogazione della relativa sanzione. In ordine alla modalità di presentazione, il canale telematico per l’Imu-Tasi è facoltativa (articolo 1, comma 720, legge 147/2013) e obbligatorio solo per gli enti non commerciali. Le dichiarazioni sono disponibili nelle forniture ai comuni presenti nel sistema punto fisco.

La disposizione contenuta nel decreto crescita dimentica gli enti non commerciali. La norma infatti non interviene al comma 719 dell’articolo 1 della Legge 147/2013 che prevede, ai fini IMU E TASI, per gli Enc la presentazione della dichiarazione solo in via telematica, entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta (articolo 5 dm 26 giugno 2014).

Informazioni su Cristina Carpenedo 192 Articoli
Direzione scientifica di SMART 24 TRIBUTI LOCALI del SOLE 24 ORE Presidente e amministratrice di Oesis s.r.l. Formatrice in materia di accertamento e riscossione di entrate locali, iscritta all’albo formatori IFEL (Istituto finanza enti locali) Formatrice per ANCI Emilia Romagna, ANCI Veneto e IFEL Autrice di pubblicazioni in materia di riscossione e tributi locali Funzionario responsabile per la riscossione pubblica con abilitazione di legge

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