La conversione del decreto CURA ITALIA: cosa cambia per i tributi locali

Il cammino verso la manovra dei tributi locali 2020 si annuncia molto complessa, anche dopo l’approvazione del maxiemendamento per la conversione del DL 18/2020 Cura Italia. I numerosi emendamenti presentati per il superamento delle contraddizioni generate sui termini di approvazione dei regolamenti e delle tariffe non hanno raggiunto la meta sperata, mentre, altri interventi rappresentano un dietro front su aspetti molto delicati della gestione tributaria.

Le disposizioni che interessano ai nostri fini sono contenute:

  • negli articoli 67 e 68 per quanto concerne le attività e la riscossione degli enti impositori
  • nell’articolo 107 in ordine alla disciplina del termini di approvazione del bilancio e delle tariffe TARI-TARIP
  • nell’articolo 108 per le attività di notifica degli atti

L’ARTICOLO 67

L’articolo 67 prevede la sospensione dei termini delle attività degli enti impositori per il periodo 18 marzo – 31 maggio, fase nella quale si assiste a un fermo di carattere  amministrativo dovuto al divieto di assembramento e anche al divieto di spostamento. Ciò non significa che gli uffici non possano lavorare ma che, in ogni caso, non maturano termini utili ai fini procedimentali. La norma richiama l’universo delle attività di carattere tributario tipiche della gestione dei tributi, compresi quelli locali

  1. Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori

La norma di sospensione prevedeva, al momento della pubblicazione del decreto legge,  il comma 4 che prolungava i termini di prescrizione e di decadenza scadenti nel 2020, di ben due anni, richiamando l’ormai famoso articolo 12 del dl 159/2015

Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

L’articolo 12 si compone di tre commi, tra i quali spicca l’importanza del comma 2 che prevede, appunto, la proroga dei termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell’anno di emergenza

  1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresi’, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonche’ la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
  2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all’attivita’ degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e’ stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
  3. L’Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.

Il MAXIEMENDAMENTO dispone all’articolo 67:   Al comma 4, dopo le parole: «l’articolo 12» inserire le seguenti: «, commi 1 e 3. Si esclude in tal modo l’applicazione della proroga di due anni per la notifica di accertamento, cartelle e ingiunzioni restando operante solo la sospensione dei termini per un periodo pari alla sospensione delle attività, cosa ben diversa da una proroga di due anni.

 

ART. 68 SOSPENSIONE VERSAMENTI.   

La disposizione dedicata ai versamenti è contenuta nell’articolo 68 che si limita a sospendere i termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle, ingiunzioni e accertamenti esecutivi emessi ai sensi del comma 792 dell’articolo 1 della Legge 160/2019. Si tratta dei versamento scadenti dall’8 marzo al 31 maggio 2020 e derivanti da questa tipologia di atti. Ciò permette di far rientrare anche le dilazioni riconosciute sui medesimi atti scadenti appunto nel medesimo periodo temporale.

Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 

  1. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all’articolo 9, commi da 3-bis a 3sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all’articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

La  norma lascia dunque in vita tutti i termini di versamento richiesti con altri atti quindi bollette, avvisi di pagamento, intimazione ad adempiere. Per questa ragione diverse amministrazioni stanno adottando delibere di sospensione dei versamenti TARI, ICP, TOSAP/COSAP.

Sulla possibilità di agire in sospensione mediante atto dell’ente impositore, la competenza è in linea di principio del Consiglio comunale salvo che siano state approvate disposizioni regolamentari che assegnano tale potere alla  giunta. La scelta va, in ogni caso, ponderata sulla situazione di cassa del bilancio comunale mentre, per quanto concerne l’IMU, l’operazione è altamente rischiosa per il forte coinvolgimento dello Stato nel prelievo di gettito, e non solo dei fabbricati D.

In merito invece all’approvazione di nuove riduzioni di tributi, l’ente può muoversi solo all’interno della potestà concessa dalle norme nazionali che non considerano fattispecie di emergenza  analoghe a quella in corso. Appare urgente in tal senso un intervento normativo

 

L’ ARTICOLO 107 (DIFFERIMENTO DI TERMINI AMMINISTRATIVO-CONTABILI) 

Un articolo oggetto di forte attenzione è quello relativo al differimento di termini per l’approvazione del bilancio. In particolare, il comma 2, al momento della pubblicazione prevedeva che, per le finalità di cui al comma 1 (In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da1. COVID-19 e della oggettiva necessita’ di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, e’ differito il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d’esercizio relativi all’esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020..) per l’esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 maggio 2020.

CON LA CONVERSIONE IN LEGGE IL TERMINE PASSA AL 31 LUGLIO

La norna presenta importanti profili di discussione se consideriamo che, l’art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, dispone, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all’art. 3 dello Statuto del contribuente che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe  dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF… e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.

Come conciliare questa norma con le diverse indicazioni previste per la TARI e per l’IMU?

TARI. Il decreto legge 124/2019, in considerazione delle difficoltà operative derivate dalla riclassificazione dei costi efficienti, all’articolo 57 bis, modifica la legge 147/2013 mediante la nuova previsione del comma 683 bis che prevede

In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”;

aggiungiamo che questa norma è stata modificata solo per la parte relativa alle tariffe, dal medesimo articolo 107 che al comma 4 dispone

 Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020

  • SOLO TARIFFE
  • NON SONO CITATI I REGOLAMENTI

La mancanza di una presa di posizione del MEF, dotato del potere di impugnazione dei regolamenti adottati fuori termine, impone prudenza e la conseguente applicazione del termine prudenziale del 30 aprile.

 

In merito alle Tariffe TARI-TARIP, il comma 5, alla lettera c) prevede che I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

L’articolo 107 prevede una deroga SOLO PER LE TARIFFE  che non trascina i regolamenti , fermi al 30 aprile; infatti la norma speciale sembra prevalere anche sullo spostamento del bilancio.

Il comma 5 permette di adottare il nuovo PEF  con modalità ARERA deliberazione 443/2019 entro dicembre 2020 applicando, per il 2020, le tariffe 2019. Non sarà possibile fare un nuovo piano col vecchio metodo ma solo mantenere il precedente pef e le precedenti tariffe. Eventuali scostamenti, sia in positivo che in negativo, saranno oggetto di un conguaglio sui tre anni successivi, anche se la norma per come scritta pare non dialogare per nulla con la deliberazione 443.

IMU. Anche in questo caso, esiste una norma speciale contenuta nella legge 160/2019 che al comma 779 dell’articolo 1

  1. Per l’anno 2020, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell’imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 2020.

Valgono le riflessioni fatte sulla TARI

SI CONSIGLIA DI RISPETTARE IL TERMINE DEL 30 GIUGNO IN QUANTO NON MODIFICATO

 

ART. 108  SERVIZIO POSTALE

E’ importante segnalare quanto sta accadendo nel sistema postale. L’articolo 108, al momento della pubblicazione,  prevedeva che

per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, di cui all’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261,  nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all’articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma con successiva immissione dell’invio nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro.

Il servizio postale non si ferma ma viene modificata la modalità di consegna. In ogni caso va segnalato che Poste Italiane pubblica sul proprio sito frequenti avvisi di modifica del sistema postale.

Tuttavia in sede di conversione, il legislatore fa retromarcia, riscrivendo la modalità di notifica per la legge 890/82 (modalità atti giudiziari) e per le sanzioni al cds mediante l’inserimento del comma 1 bis:

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, al fine di assicurare l’adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid 19 di cui alla normativa vigente in materia, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, di cui all’articolo 3, comma 2 del decreto , nonche’ per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legislativo 22 luglio 1999 n. 261 e all’ , gli operatorilegge 20 novembre 1982, n. 890 articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma e con successiva immissione dell’invio o del pacco nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma e’ apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna in cui e’ attestata anche la suddetta modalita’ di recapito.

1 bis Per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all’articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi con la procedura ordinaria di firma di cui all’articolo 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, oppure con il deposito in cassetta postale dell’avviso di arrivo della raccomandata o altro atto che necessita di firma per la consegna. Il ritiro avviene secondo le indicazioni previste nell’avviso di ricevimento. La compiuta giacenza presso gli uffici postali inizia a decorrere dal 30 aprile 2020. I termini sostanziali di decadenza e prescrizione di cui alle raccomandate con ricevuta di ritorno inviate nel periodo in esame sono sospesi sino alla cessazione dello stato di emergenza».

CRISTINA CARPENEDO

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Direzione scientifica di SMART 24 TRIBUTI LOCALI del SOLE 24 ORE Presidente e amministratrice di Oesis s.r.l. Formatrice in materia di accertamento e riscossione di entrate locali, iscritta all’albo formatori IFEL (Istituto finanza enti locali) Formatrice per ANCI Emilia Romagna, ANCI Veneto e IFEL Autrice di pubblicazioni in materia di riscossione e tributi locali Funzionario responsabile per la riscossione pubblica con abilitazione di legge