Costo del servizio rifiuti non recuperabile nei PEF TARI successivi

La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti Basilicata, con il parere n. 4/2019, conferma l’impossibilità di inserire nei nuovi piani finanziari (PEF) costi del servizio rifiuti non considerati negli anni precedenti. La sezione è dell’avviso che, in linea generale e salvo eccezioni che fossero previste da specifiche disposizioni normative, i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, illegittimamente non posti a carico degli utenti nell’esercizio di competenza, non possano essere inseriti nel Piano Economico Finanziario di esercizi successivi.

In sintesi il passaggio saliente della Corte:

Dal principio stabilito dall’art. 1, comma 650, della L. n. 147/2013 (e cioè che la tariffa è commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria) si evince che i costi del servizio «devono essere calcolati secondo il criterio della competenza (in forza del quale ogni costo rileva temporalmente in relazione al momento di maturazione del fatto gestionale sotteso), di modo che ogni tariffa annuale sia costruita in maniera da bastare a se stessa, e non nascere già gravata da ulteriori pregressi oneri (estranei, appunto, ai costi del servizio imputabili all’esercizio finanziario di  competenza).

Le ipotesi in cui è possibile inserire costi del servizio riferibili ad anni precedenti nel PEF relativo all’anno successivo sono del tutto straordinarie ed eccezionali (si pensi alla possibilità di recuperare i mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili nelle ipotesi di cui all’art. 1, comma 654 bis), e «… giammai riconducibili a “ordinari” comportamenti negligenti/illegittimi imputabili all’Ente locale».  E’ così esclusa la possibilità di valutare tra le componenti di costo anche i mancati ricavi (tout court) derivanti, in via del tutto prevedibile, dalla “errata” (o illegittima) determinazione della tariffa per l’anno precedente». Una diversa interpretazione, porterebbe alla inammissibile conseguenza di avallare – in via “ordinaria” – eventuali comportamenti colpevolmente inerti/illegittimi della P.A., riversando ad libitum sulle tariffe delle annualità successive i costi – anche ordinari -inerenti ad annualità pregresse», senza considerare che l’inclusione tout court, “ora per allora”, di eventuali deficit accumulati in anni precedenti finirebbe per far ricadere i relativi costi su tutti gli utenti attuali del servizio, ivi inclusi quelli (ad esempio, i nuovi residenti) che ben potrebbero non averne usufruito nell’anno precedente.

Il parere è l’ennesima conferma dell’orientamento che si sta consolidando sulla difficile questione che, va segnalato, sconta l’assenza di una disciplina in grado di rispondere alle inevitabili dinamiche che portano a esiti difficili da gestire nella fase consuntiva del PEF.

Il piano economico finanziario del servizio rifiuti viene redatto nel rispetto dei criteri previsti nel DPR 158/99, richiamati in tal senso dalla legge 147/2013,  rappresenta la base per la successiva determinazione delle tariffe, la quale deve rispettare l’equivalenza prevista nel metodo normalizzato. Ne consegue l’assoluta necessità che la composizione del PEF rispetti rigorosamente criteri e principi indicati nel decreto citato, il quale fonda il documento di piano sul principio della competenza, che assume a riferimento i costi rilevati per l’anno precedente ma non contempla ragionamenti di riporto di maggiori costi dell’anno precedente sul PEF del nuovo anno.

Gli spazi di manovra ammessi sono rinvenibili nelle linee guida predisposte dal MEF ai fini della formazione del PEF, stilate in occasione della TARES 2013 ma ancora valido punto di riferimento anche per la TARI, e le autorevoli sentenze che, sempre più spesso, riguardano la legittimità del PEF rifiuti.

Tra queste, assume rilievo l’ordinanza del TAR Lecce n. 386/2017 che, in merito al PEF analizzato asserisce:

  • l’art. 1, comma 650 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 sancisce il principio (fondamentale) secondo cui “La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria”; sicchè, il principio di recupero integrale dei costi di cui all’invocato comma 654 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 va inteso nel senso che i relativi costi devono essere calcolati secondo il criterio della competenza (in forza del quale ogni costo rileva temporalmente in relazione al momento di maturazione del fatto gestionale sotteso), di modo che ogni tariffa annuale sia costruita in maniera da bastare a se stessa, e non nascere gravata da ulteriori oneri (estranei all’esercizio di competenza);
  • le ipotesi di inserimento di costi riferibili ad anni precedenti nel Piano Economico Finanziario relativo all’anno successivo sono, infatti, eccezionali e derogatorie (v. “eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili” riferiti ad altri tributi abrogati, ai sensi dell’art. 1, comma 654 bis della L. 147/2013, introdotto dall’art. 7, comma 9, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125);
  • l’inclusione tout court di eventuali deficit accumulati in annualità pregresse sembra far ricadere i relativi costi su utenti attuali (es. nuovi residenti) del servizio che ben potrebbero non averne usufruito nell’anno precedente, e tanto in contrasto con la ratio del tributo de quo;
  • una diversa interpretazione potrebbe portare alla inammissibile conseguenza di avallare – in via ordinaria – eventuali comportamenti inerti della P.A., riversando ad libitum e sine die sulle tariffe delle annualità successive i costi – anche ordinari – di annualità pregresse;

Analogo principio era già stato espresso dalla Corte dei Conti Toscana che, con parere 73/2015, ha stabilito che ciascuna tariffa deve essere costruita in modo da bastare a se stessa e non nascere gravata da oneri pregressi.

L’unico orientamento diverso è stato espresso nella nota IFEL che, con faq del 15/04/2016, ritiene possibile recuperare nell’anno successivo eventuali maggiore spese dovute ad aumento di costo del servizio non prevedibili.

Il Tar Bari con sentenza 869 del 13 giugno 2018 ha dichiarato illegittimo il piano finanziario della tassa rifiuti (Tari) che non indica gli scostamenti rispetto all’anno precedente.

Secondo l’organo amministrativo il DPR 158/99 ha la finalità perseguita di provvedere ogni anno alla ricognizione analitica delle voci di costo affinché la tariffa sia determinata in modo da garantire efficienza ed economicità del servizio. L’analisi comparativa dei costi relativi all’esercizio concluso e quelli stimati per l’esercizio successivo è considerata quindi una fase necessaria del processo di pianificazione affinché sia valutata sia la convenienza, sia l’adeguatezza di eventuali modifiche nella gestione e modalità di esecuzione del servizio. Ne consegue che il PEF deve sempre evidenziare l’analisi comparativa dei costi anche quando essi sono pari a zero con riferimento ad uno degli esercizi posti a confronto. Pertanto è viziato il PEF che, imputati determinati costi all’esercizio 2017, ometta di esporre il dato corrispondente dell’esercizio 2016 sul presupposto che esso non sia disponibile perché si tratterebbe, come dedotto dal Comune, di oneri in passato non contabilizzati. Inoltre alcune voci di costo esposte nel PEF non rientrano fra i costi menzionati nell’allegato 1, punto 1, del DPR n. 158 del 1999.

Ingiustificata anche la mancata esposizione del valore economico derivante dal recupero dei rifiuti riciclabili.   Infatti l’allegato 1, punto 2.1 del DPR n. 158/1999 prevede che le entrate derivanti dalla valorizzazione della frazione recuperabile dei rifiuti deve essere portata in detrazione ai costi di esercizio del servizio. Appare quindi fondato, sotto tale profilo, l’addebito di difetto di motivazione, poiché né il PEF, né la relazione spiegano perché il recupero dei rifiuti consentiva di ritrarre un’entrata nell’esercizio precedente, ma non in quello oggetto di pianificazione.

 

Cristina Carpenedo

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Direzione scientifica di SMART 24 TRIBUTI LOCALI del SOLE 24 ORE Presidente e amministratrice di Oesis s.r.l. Formatrice in materia di accertamento e riscossione di entrate locali, iscritta all’albo formatori IFEL (Istituto finanza enti locali) Formatrice per ANCI Emilia Romagna, ANCI Veneto e IFEL Autrice di pubblicazioni in materia di riscossione e tributi locali Funzionario responsabile per la riscossione pubblica con abilitazione di legge

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