La proroga del bilancio 2022 e gli effetti su IMU, TARI, Addizionale irpef e Canone

Di C. Carpenedo

Con la pubblicazione del Decreto del 24 dicembre 2021, Differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali, nella GU Serie Generale n.309 del 30-12-2021, il legislatore proroga fino al 31 marzo 2022 il termine di approvazione del bilancio degli enti locali previsto dall’articolo 151 del TUEL con effetti importanti anche sul fronte di tutte le entrate locali.

Le entrate dei Comuni sono caratterizzate da una specifica potestà regolamentare e di disciplina delle aliquote e tariffe che poggia su norme ordinamentali il cui rispetto è condizione di validità ed efficacia degli atti stessi. La potestà regolamentare locale si fonda da diversi anni sull’articolo 52 del d lgs 446/97, sopravvissuto alla riforma del Titolo V della Costituzione, intitolato alla “Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni”. La norma permette di disciplinare le entrate locali nel rispetto del pilastro normativo contenuto nell’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, che detta le regole temporali di efficacia dei regolamenti e delle tariffe, disponendo che:

  • I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.
  • il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

E’ pertanto necessario tener presente che l’esercizio della potestà prevista dall’articolo 52 segue il meccanismo dell’entrata in vigore al 1 gennaio dell’anno anche quando il regolamento e le conseguenti tariffe vengano adottate successivamente, purché entro l’approvazione del bilancio dell’ente locale o comunque del termine nazionale previsto al tal fine.

A completamento del quadro normativo va richiamato l’art. 1, comma 169 della legge n. 296/2006 il quale, oltre a confermare la regola ora vista aggiunge che, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. 

Pertanto, lo spostamento del termine al 31 marzo permette di

  • modificare il regolamento sull’applicazione dell’addizionale comunale Irpef, adeguando il sistema ai nuovi scaglioni IRPEF, principalmente per quei comuni che applicano aliquote diverse proporzionale allo scaglione di reddito
  • approvare la delibera delle aliquote IMU che dovrà tener conto degli eventi che impattano sul 2022: l’esenzione dei fabbricati merce e la nuova nozione di abitazione principale
  • approvare le tariffe della Tari sulla base del PEF 2022-2025 validato dall’ETC, pur in assenza della norma speciale che l’anno scorso separò il destino dei bilanci da quello della TARI
  • approvare le modifiche al regolamento del canone unico patrimoniale e le relative tariffe ovvero di apportare correttivi in ragione degli sviluppi normativi e di prassi derivati da primo anno di applicazione

Si ricorda inoltre che l’imposta di soggiorno è tributo del tutto svincolato al termine di approvazione del bilancio grazie alle norme del DL 50/2017, con la conseguenza che non può trovare applicazione in via retroattiva dal 1 gennaio dell’anno di imposizione ma soggiace alla regola di efficacia dell’articolo 13 del dl 201/2011, posta al primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione nel portale del federalismo fiscale.

Le criticità (storiche)

Questione fortemente dibattuta è l’approvazione di regolamenti e tariffe dopo l’adozione del bilancio dell’ente locale ma entro il termine nazionale indicato dalla legge.  È possibile modificare la manovra delle entrate dopo l’approvazione del bilancio entro il termine nazionale?

La questione era stata analizzata dal Dipartimento delle finanze, il quale, nella risoluzione n. 1/DF del 2 maggio 2011, pur ricordando che le delibere di approvazione delle tariffe e delle aliquote costituiscono un allegato al bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 172 del d.lgs. n. 267/2000, rileva che nel caso in cui il comune abbia già deliberato il bilancio di previsione, alla variazione delle aliquote deve necessariamente conseguire una variazione di bilancio.

Grande importanza assume la deliberazione della Corte dei conti Lombardia n. 216/2014, nella quale si ammette la possibilità di variare semplicemente il bilancio, senza nuova riapprovazione, in presenza di situazioni nuove in grado di giustificare la nuova scelta. La Corte ha evidenziato l’importanza della motivazione che permetta all’ente di intervenire e che non può essere penalizzato dal fatto di aver adottato prima il bilancio rispetto ad altri enti che si sono avvalsi della proroga dei termini. La motivazione va ricondotta a ragioni normative ovvero di merito che comportino il mutamento del contesto iniziale, tali da giustificare la nuova scelta della misura impositiva, soprattutto quando è peggiorativa.

 Il comune può quindi approvare il bilancio di previsione al fine di evitare l’esercizio provvisorio avendo cura di giustificare le entrate attese (principalmente il problema si pone per la TARI), sulla base delle norme e degli atti disponibili.

Non va sottaciuta la necessità di avere una norma flessibile che permetta agli enti di agire sulle scelte di politica fiscale e che in tal senso risulta ancora carente un intervento normativo mirato.

MODALITA’ DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI.

Decreto 20 luglio 2021 e ALLEGATO A con specifiche tecniche

Risoluzione n.7/DF del 21 settembre 2021. Precisa gli effetti del decreto del 20 luglio: l’obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico dallo stesso definito deve ritenersi vigente a decorrere dall’anno d’imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi. In caso di esito negativo dei controlli di pubblicazione, il documento viene ugualmente pubblicato ed è valido

ART. 1 Specifiche tecniche per l’invio delle delibere

Al fine di consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l’esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, l’invio telematico tramite il Portale del federalismo fiscale (di seguito “Portale”) delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ai sensi del comma 15 dell’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve avvenire utilizzando il formato elettronico che rispetta le specifiche tecniche di cui all’Allegato A, che fa parte integrante del presente decreto. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle delibere relative all’addizionale comunale all’IRPEF, per le quali, fermo restando l’obbligo di trasmissione del testo delle medesime, la pubblicazione sul sito internet continua ad avere ad oggetto i soli dati rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta

Le delibere trasmesse dall’ente locale ai fini della pubblicazione sul sito del MEF devono possedere le seguenti caratteristiche:

  1. essere documenti informatici nativi in formato PDF/A-1a accessibile 1 ;
  2. essere sottoscritte dal Responsabile del procedimento con apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata. Il formato da utilizzare per la sottoscrizione è quello PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures) con estensione .pdf, che – a differenza del formato CAdES per cui è necessario utilizzare un’applicazione specifica – è leggibile con i comuni reader disponibili per questo formato ;
  3. essere accessibili nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4. e in conformità con le Linee guida sull’accessibilità;
  4. essere leggibili mediante software di pubblico dominio, gratuiti e rispondenti a standard internazionali in modo da potere essere consultati attraverso qualsiasi sistema informatico.
Informazioni su Cristina Carpenedo 193 Articoli
Direzione scientifica di SMART 24 TRIBUTI LOCALI del SOLE 24 ORE Presidente e amministratrice di Oesis s.r.l. Formatrice in materia di accertamento e riscossione di entrate locali, iscritta all’albo formatori IFEL (Istituto finanza enti locali) Formatrice per ANCI Emilia Romagna, ANCI Veneto e IFEL Autrice di pubblicazioni in materia di riscossione e tributi locali Funzionario responsabile per la riscossione pubblica con abilitazione di legge