Manovra TARI 2020 nel caos dopo le deliberazioni ARERA

L’approccio alla manovra dei comuni per il 2020 si presenta molto complesso per le numerose modifiche in corso sulla fiscalità locale. Il disegno di legge di bilancio, da poco bollinato, interviene su diversi fronti, nuova IMU e riscossione, ai quali si aggiunge il prelievo sui rifiuti, dopo le deliberazioni di ARERA pubblicata il 31 ottobre.

A destare preoccupazione è la deliberazione 443 che prevede di riformulare interamente i piani finanziari dei rifiuti con la modalità dei costi efficienti e attivare un percorso di approvazione che prevede: 1) la proposta del gestore (da applicare in ragione della realtà territoriale di zona); 2) la validazione dall’ente territoriale che svolge le “funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo,  ai sensi dell’articolo 3 bis del dl 138/2011,  3) l’approvazione di ARERA. Solo al termine di questo procedimento sarà possibile disporre del PEF definitivo per la definizione delle tariffe TARI, di competenza dei Comuni.  Il documento ARERA di fatto stravolge il format che si stava consolidando negli ultimi anni e che poneva il Comune al centro del processo di approvazione dell’impianto TARI. La deliberazione riporta in primo piano il ruolo dell’ente territoriale competente citato nel comma 683 dell’articolo 1 della legge 147/2013, in un’epoca storica caratterizzata dalla timida presenza dei consigli di bacino (e simili), nati dall’esercizio della legislazione regionale in attuazione del dl citato.

I tratti salienti del Metodo (MTR 2018-2021) prevedono:

  • La possibilità di mantenere costi non di pertinenza del servizio rifiuti, indicate dall’articolo 1, del metodo allegato (amianto, derattizzazione, disinfestazione zanzare, spazzamento e sgombero neve, cancellazione scritte vandaliche, defissione manifesti abusivi, servizi igienici pubblici, gestione del verde pubblico, manutenzione fontane), i quali dovranno essere indicati separatamente negli avvisi di pagamento ai sensi dell’articolo 5 della delibera 443.
  • Limite alla crescita delle entrate tariffarie. Il totale delle entrate tariffarie non potrà eccedere l’ammontare delle entrate dell’anno precedente cui aggiungere: il tasso di inflazione programmato pari a 1,7%; sottrarre il recupero di produttività almeno pari a 0,1%; aggiungere il miglioramento dei livelli di qualità fino a un massimo del 2%; aggiungere solo in presenza di variazioni del perimetro gestionale fino a un massimo del 3%
  • L’ente territorialmente competente può presentare una relazione all’autorità per giustificare il superamento dei limiti del punto precedente (totale entrate) anche per il superamento di situazioni di squilibrio
  • Le componenti tariffarie sono tre: costi operativi di gestione, costi d’uso del capitale, conguaglio annualità 2018, 2019
  • La variazione della componente variabile deve rimanere all’interno del 20% (tra 0,8 e 1,2) tenuto conto del possibile incremento della parte variabile come esito della riclassificazione che mira a valorizzare la premialità verso l’utente
  • L’autorità non si esprime sul metodo di calcolo delle tariffe confermando il DPR 158/99 che, ricordiamo, essere fondato su dei coefficienti di produzione da applicare in assenza di un sistema di misurazione
  • Si prevede l’applicazione di un conguaglio pluriennale fino a un massimo di 4 anni, calcolato sull’anno 2018 per il 2020
  • In merito al fondo svalutazione, si prevedono regole diverse a seconda del prelievo applicato: i comuni in TARI potranno determinare il fondo fino al limite massimo dell’80% del FCDE mentre in caso di tariffa corrispettiva vale la regola fiscale dello 0,5% del valore dei crediti fino a un massimo del 5% del totale crediti

Che fare se il comune vuole approvare il bilancio entro il 31 dicembre? Premesso che nulla può impedire ad un ente di continuare la corsa per chiudere il bilancio entro fine anno, si dovranno mettere in conto i successivi interventi anche sulla base della legge di bilancio definitiva: l’ente potrebbe mantenere l’assetto dell’anno precedente in applicazione del comma 169 dell’articolo 1 della legge 296/2006, ovvero azzardare l’adozione di un nuovo piano e tariffe, in presenza di scostamenti rilevanti a giustificazione delle poste di bilancio ma, in ogni caso, dovrà poi rivedere le sue decisioni sulla base del nuovo PEF approvato dall’Autorità, che conferma l’applicazione del nuovo assetto sin dal 2020. D’atra parte anche le nuove regole di efficacia delle delibere del decreto crescita 34/2019 non permetterebbero di applicare le nuove tariffe prima di dicembre 2020.

 

Informazioni su Cristina Carpenedo 192 Articoli
Direzione scientifica di SMART 24 TRIBUTI LOCALI del SOLE 24 ORE Presidente e amministratrice di Oesis s.r.l. Formatrice in materia di accertamento e riscossione di entrate locali, iscritta all’albo formatori IFEL (Istituto finanza enti locali) Formatrice per ANCI Emilia Romagna, ANCI Veneto e IFEL Autrice di pubblicazioni in materia di riscossione e tributi locali Funzionario responsabile per la riscossione pubblica con abilitazione di legge

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