La lotta all’evasione all’imposta di soggiorno secondo il decreto crescita

Tra gli interventi contenuti nel decreto crescita, si incontrano norme che mirano al controllo e alla lotta all’evasione delle strutture ricettive turistiche. L’obiettivo è quello di creare sistemi che permettano di tracciare le offerte presenti sui canali telematici in merito alle locazioni turistiche, istituire una sorta di anagrafe di tutte le strutture turistiche direttamente presso il ministero del Turismo e rendere disponibili i dati delle presenze anche ai comuni per i controlli.

I DATI SULLE PRESENZE.

Il comma 2 dell’articolo 13 quater del dl 34/2019 prevede che i dati sulle presenze, comunicati dalle strutture ricettive ai sensi del TULPS, siano messi a disposizione in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva all’Agenzia delle Entrate ai fini del controllo dei corretti adempimenti fiscali.  L’Agenzia dovrà rendere disponibili i dati ai comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno o il contributo di soggiorno (Roma Capitale).

Si tratta di informazioni che i comuni chiedono da diverso tempo per poter confrontare i dati dichiarati dai gestori delle strutture ovvero intercettare gestori che non hanno adempiuto agli obblighi previsti nei regolamenti comunali relativi all’imposta di soggiorno. Tra gli aspetti critici della gestione del tributo vi è il tema dei mancati riversamenti dell’imposta applicata ai turisti, fonte di grave responsabilità per il gestore, e di difficile verifica da parte dei comuni che risultano privi dei necessari poteri di accesso ispezione e verifica verso i gestori e verso le strutture ricettive e le unità immobiliari. Le informazioni, anche aggregate, sugli arrivi e presenze dichiarate ai fini Tulps possono rappresentare, con ii dovuti correttivi, elementi utili per raffrontare, ed eventualmente contestare, possibili omissioni.

 

BANCA DATI DELLE STRUTTURE

Il comma 4 prevede l’istituzione, presso il Ministero dedicato al turismo, di una banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi che saranno identificate mediante l’attribuzione di un codice identificativo di tipo alfanumerico da utilizzarsi in ogni comunicazione inerente l’offerta e la promozione dei servizi all’utenza. Con apposito decreto si prevede di rendere disponibile la banca dati ai soggetti preposti al controllo, pertanto anche i comuni che applicano l’imposta di soggiorno.

 IL CODICE IDENTIFICATIVO

Il tema di assegnare un codice alle strutture è discusso da tempo da parte delle Regioni, alcune delle quali hanno già disciplinato in merito, istituendo un codice struttura e una propria banca dati. La legge regionale del Veneto n 23 del 19 giugno 2019  ha infatti istituito un codice identificativo dell’alloggio oggetto di locazione turistica, da utilizzarsi per pubblicizzare l’alloggio, anche su piattaforme digitali o siti internet di prenotazione ricettiva. Analogamente altre regioni, come la Lombardia.

Il nuovo intervento del legislatore nazionale tenta di uniformare le regole con l’istituzione di un codice univoco gestito dal Ministero del Turismo e non solo per le strutture destinate a locazione breve.

La norma dispone anche in materia di sanzioni per inosservanza del comma 7 che obbliga i soggetti titolari delle strutture ricettive, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di unità immobiliari o porzioni di esse da locare, a pubblicare il codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all’offerta e alla promozione.

Si tratta di norme che gettano le basi per una forma di controllo assolutamente necessaria vista l’attuale mancanza di elementi per individuare i casi di evasione. L’ingegno dei Comuni, spesso alle prese con le informazioni presenti nei portali telematici, non è sufficiente per garantire un’azione sistematica che deve, necessariamente, partire da adeguati sistemi di identificazione delle strutture.

Art. 13 quater Disposizioni in materia di locazioni brevi e attività ricettive

  1. All’articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo dei soggetti di cui al

periodo precedente sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l’effettuazione e il versamento della ritenuta sull’ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3».

  1. I dati risultanti dalle comunicazioni di cui all’articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono forniti dal Ministero dell’interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, all’Agenzia delle entrate, che li rende disponibili, anche a fini di monitoraggio, ai comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, o il contributo di soggiorno, di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Tali dati sono

utilizzati dall’Agenzia delle entrate, unitamente a quelli trasmessi dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ai sensi dell’articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini dell’analisi del rischio relativamente alla correttezza degli adempimenti fiscali.

  1. I criteri, i termini e le modalità per l’attuazione delle disposizioni del comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.
  2. Al fine di migliorare la qualità dell’offerta turistica, assicurare la tutela del turista e contrastare forme irregolari di ospitalità, anche ai fini fiscali, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituita una apposita banca dati delle strutture ricettive nonchè degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,

dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, presenti nel territorio nazionale, identificati mediante un codice alfanumerico, di seguito denominato «codice identificativo», da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza.

  1. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti:
  2. a) le norme per la realizzazione e la gestione della banca dati, compresi i dispositivi per la sicurezza e la riservatezza dei dati;
  3. b) le modalità di accesso alle informazioni contenute nella banca dati;
  4. c) le modalità con cui le informazioni contenute nella banca dati sono messe a disposizione degli utenti e delle autorità preposte ai controlli e quelle per la conseguente pubblicazione nel sito internet istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
  5. d) i criteri che determinano la composizione del codice identificativo, sulla base della tipologia e delle caratteristiche della struttura ricettiva nonchè della sua ubicazione nel territorio comunale.
  6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il direttore dell’Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative per l’accesso ai dati relativi al codice identificativo da parte dell’Agenzia delle entrate.
  7. I soggetti titolari delle strutture ricettive, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di unità immobiliari o porzioni di esse da locare, sono tenuti a pubblicare il codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all’offerta e alla promozione.
  8. L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 7 comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione è maggiorata del doppio.
  9. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni del comma 4, pari a 1 milione di euro per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di conto capitale di cui al comma 5 dell’articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Informazioni su Cristina Carpenedo 193 Articoli
Direzione scientifica di SMART 24 TRIBUTI LOCALI del SOLE 24 ORE Presidente e amministratrice di Oesis s.r.l. Formatrice in materia di accertamento e riscossione di entrate locali, iscritta all’albo formatori IFEL (Istituto finanza enti locali) Formatrice per ANCI Emilia Romagna, ANCI Veneto e IFEL Autrice di pubblicazioni in materia di riscossione e tributi locali Funzionario responsabile per la riscossione pubblica con abilitazione di legge

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