Invalida la notificazione a mezzo PEC della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e delle cartelle di pagamento emesse dall’Agenzia delle Entrate riscossione se l’indirizzo PEC non risulta dai pubblici registri.
La CTR Piemonte, nella sentenza n. 772 del 6 giugno 2022, non accoglie la difesa dell’Agenzia delle Entrate basata sulla mancata previsione, nella norma di specie, di un fantomatico “obbligo” per la Pubblica Amministrazione di notificare mediante le sole PEC ad essa riferibili purché riportate nei pubblici Registri
Una sentenza di grande rilievo che richiama l’attenzione su un aspetto spesso trascurato ovvero il necessario inserimento dell’indirizzo PEC dell’ente che procede a notifica, nel registro pubblico IPA Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi.
Va rammentato che tutti gli indirizzi pec utilizzati per la notifica devono essere tracciati e rinvenibili quindi dal contribuente.
Sulla nullità/inesistenza della notifica effettuata da indirizzo pec non presente nei pubblici registri, vengono ribaditi gli indirizzi normativi richiamati dal Collegio di primo grado a sostegno dell’obbligo, da parte del notificante, di indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi.
Le ricevute di accettazione e consegna rilasciate dal gestore di posta elettronica certificata non attestano la provenienza della notifica da un determinato soggetto, bensì da un determinato indirizzo di posta elettronica. Inoltre, non può certamente ricadere sul contribuente l’onere di verificare che il dominio esista e che l’indirizzo PEC sia corretto. L’istituzione dei registri pubblici nazionali è servita proprio a specificare in modo incontestabile quali sono i domicili digitali inequivocabilmente riconducibili ai singoli Enti.
Le ricevute di accettazione e consegna rilasciate dal gestore di posta elettronica certificata attestano unicamente la provenienza del messaggio da un determinato indirizzo di posta elettronica e non già da un determinato soggetto, verifica che non può certamente ricadere sul contribuente; se così fosse l’intero impianto normativo dei pubblici elenchi perderebbe di qualsiasi efficacia.
Non può di certo essere inconferente l’Ordinanza n. 17346/2019 della Suprema Corte di Cassazione secondo cui la notificazione con modalità telematica può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.
La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 3093/2020 ha confermato il principio, sostenendo che “La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”, precisando che l’elencazione dei Pubblici Registri non è esclusiva, ma tassativa e fondata sulla pubblica riconducibilità dell’indirizzo al soggetto.