Accertamento sull’imposta di soggiorno: le nuove richieste della Corte dei Conti

La Corte dei Conti punta, anche nel 2020, alla verifica delle attività svolte dai comuni nella gestione dell’imposta di soggiorno. Dopo le richieste in ordine ai mancati riversamenti dei gestori e all’obbligo di presentazione dei conti di gestione, l’interesse di alcune  sezioni regionali si è spostato sull’ accertamento e il recupero dell’evasione locale.

In particolare, si legge nelle richieste che, nella verifica dei consuntivi per l’anno 2018 emergerebbe una possibile inadeguata entrata inferiore a quella potenzialmente ottenibile in relazione alla disponibilità teorica dei posti letto e relative presenze turistiche.

Come affrontare una simile richiesta? Anzitutto è bene ricordare che i controlli di evasione sull’imposta di soggiorno soffrono di diversi limiti connaturati alla struttura del tributo in discorso e alla carenza di un elenco di legge dal quale attingere o raffrontare gli elementi dichiarati dai gestori.

L’imposta nasce di fatto carente di importanti fonti di controllo, sia di carattere giuridico che tecnico. In presenza di numerosi attori che raccolgono dati sulle presenze per finalità statistiche (ISTAT) e per finalità di sicurezza (TULPS), nessun accesso alle informazioni è stato ancora dato ai comuni, salvo il caso limite dell’indagine nei confronti di singoli casi. Ne costituisce prova il decreto legge crescita 34/2019 Art. 13 quater Disposizioni in materia di locazioni brevi e attività ricettive che, in considerazione delle difficoltà dei comuni di accedere alle banche dati gestite dalla questura e alimentate dagli adempimenti TULPS,  interviene con norme che mirano a coadiuvare il controllo e la lotta all’evasione nel sistema turistico delle strutture ricettive, anche rendendo disponibili i dati sulle presenze rilasciate ai fini del TULPS, pur in forma aggregata, a favore dei comuni che hanno adottato l’imposta di soggiorno.

Si tratta di informazioni che i comuni chiedono da diverso tempo per poter confrontare i dati dichiarati dai gestori delle strutture ovvero intercettare gestori che non hanno adempiuto agli obblighi previsti nei regolamenti comunali. Le informazioni, anche aggregate, sugli arrivi e presenze dichiarate ai fini Tulps possono rappresentare, con i dovuti correttivi, elementi utili per raffrontare, ed eventualmente contestare, possibili omissioni. Come si legge al comma 3, la norma è subordinata ad apposito decreto attuativo, ad oggi ancora in bozza, situazione che rende ancora inefficace la nuova disposizione di legge.

Si aggiunge l’intervento del comma 4 che prevede l’istituzione, presso il Ministero dedicato al turismo, di una banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi che saranno identificate mediante l’attribuzione di un codice identificativo di tipo alfanumerico, da utilizzarsi in ogni comunicazione inerente l’offerta e la promozione dei servizi all’utenza. Una scelta che sembra sovrapporsi a quella di alcune regioni che hanno istituito un apposito codice identificativo (CIR) e che in tutti casi, va detto, risulta carente dell’identificazione catastale e per questo poco efficace. Con apposito decreto si prevede di rendere disponibile la banca dati ai soggetti preposti al controllo, pertanto anche i comuni che applicano l’imposta di soggiorno.

Quanto illustrato conferma i limiti riscontrati dai comuni nel poter disporre di una banca dati di raffronto sull’entità delle presenze turistiche, fino ad oggi negata dalla Questura.  Il modo più razionale di affrontare la richiesta è articolare una descrizione che parte dal sistema di accreditamento delle strutture al fine di evidenziare il presidio amministrativo sul tributo e i controlli sui mancati riversamenti dichiarati. Dal punto di vista dell’evasione, si deve procedere  raffrontando i dati sulle presenze locali con i dati rilevati dall’ISTAT regionale in relazione al proprio ente. Lo scostamento va corretto in ragione del periodo di applicazione del tributo e delle esenzioni deliberate dall’ente, spesso non dichiarate. Qualora la percentuale di scostamento così corretto superi la soglia del 10 – 15% è indubbiamente il caso di mettere in campo un’azione mirata sia sul fronte delle strutture ricettive alberghiere simulando la capienza media sia sul fronte della scansione dei portali telematici.

La strategia della Corte sembra di fatto mirare a sensibilizzare i comuni non solo sulla verifica di chi già risulta iscritto ma anche di chi manca all’appello.

Cristina Carpenedo

 

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Direzione scientifica di SMART 24 TRIBUTI LOCALI del SOLE 24 ORE Presidente e amministratrice di Oesis s.r.l. Formatrice in materia di accertamento e riscossione di entrate locali, iscritta all’albo formatori IFEL (Istituto finanza enti locali) Formatrice per ANCI Emilia Romagna, ANCI Veneto e IFEL Autrice di pubblicazioni in materia di riscossione e tributi locali Funzionario responsabile per la riscossione pubblica con abilitazione di legge