La prescrizione per la tassa rifiuti.

Torniamo su un tema già trattato in www.carpenedocristina.com relativo alla prescrizione dei tributi locali, in occasione di una nuova sentenza della Cassazione emessa su avvisi di intimazione dell’Agente della riscossione per il mancato pagamento della Tassa rifiuti, nella versione Tarsu e Tia anni dal 1995-2003.

Il nodo è quello dell’esercizio dell’azione amministrativa, disciplinata, nel caso dei tributi locali, da termini sia di decadenza che di prescrizione.  In realtà il calcolo della prescrizione non è cosa semplice, non solo per questioni inerenti la modalità di interruzione ma anche per aspetti che riguardano il titolo notificato. La Cassazione con sentenza 29996 del 20 novembre 2018 è tornata a pronunciarsi sulla vicenda temporale di esercizio dell’azione amministrativa in occasione della riscossione di cartelle di pagamento per vecchie annualità della tassa rifiuti, applicando un principio espresso dalla SSUU nella decisione 23397/2016.

Il mondo Equitalia, ora Agenzia Entrate Riscossione, da sempre applica il principio della prescrizione decennale associata alla cartella di pagamento, esattamente come fosse una sentenza, indipendentemente dall’entrata posta in riscossione. Da qui l’originarsi di tanti ricorsi volti a smontare la convinzione dell’agente della riscossione fino al sopraggiungere della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite  n. 23397/2016, emessa sulla possibilità di conversione del termine di prescrizione breve quinquennale in quello ordinario decennale, in presenza di atti di riscossione coattiva dei crediti.  Al centro della vicenda la disposizione dell’articolo 2953, secondo cui i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando è intervenuta sentenza passata in giudicato, si prescrivono col decorso di dieci anni. La decorrenza del termine per fare opposizione alla cartella produce soltanto l’effetto di irretrattabilità del credito oppure rende applicabile anche il sopra citato articolo del codice convertendo il termine di prescrizione breve in quello lungo decennale?

La SSUU sostiene che è indubbio che la cartella e tutti gli altri titoli di riscossione coattiva siano atti amministrativi privi di efficacia di giudicato. L’allungamento immotivato del termine di prescrizione decennale porrebbe il debitore in una situazione di perenne incertezza in una materia governata dal principio di legalità. La prescrizione non va valutata riconoscendo alla cartella forza di conversione decennale derivata dalla mancata impugnazione. La sua idoneità permane fino al termine che governa il singolo carico, e dunque quinquennale per i tributi erariali e locali, le sanzioni amministrative e i canoni periodici. Solamente se contenuti in un giudicato trova applicazione l’art. 2953 cc.

La recente sentenza si pronuncia sulla decisione dei giudici d’appello di ritenere che la prescrizione del credito tributario sottostante agli avvisi impugnati e relativo al mancato pagamento della tassa rifiuti solidi urbani, sia quinquennale benché la cartella fosse divenuta definitiva, invece di applicare il termine di prescrizione ordinario decennale, ex art. 2946 c.c., trattandosi di crediti iscritti a ruolo ed oggetto di cartelle di pagamento non impugnate dal debitore.

La cassazione ribadisce quanto già affermato dalle sezioni unite anche in materia di tributi locali:

Secondo l’autorevole insegnamento di questa Corte il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c. c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. sez. un. n. 23397/16).

 

La riscossione pubblica in si caratterizza per l’esistenza di due importanti istituti giuridici costituiti dalla decadenza e dalla prescrizione del credito.

 La decadenza è l’obbligo di compiere una determinata attività entro un certo tempo definito da specifiche leggi di settore e si applica solo se la legge esplicitamente ne fa menzione. Le entrate locali per le quali sussiste la regola della decadenza sono quelle tributarie. Sul punto, infatti, la legge 296/2006 stabilisce, al comma 161, che l’attività di accertamento deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di dichiarazione o versamento e che la notifica del titolo esecutivo (cartella o ingiunzione) deve avvenire entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla notifica dell’accertamento divenuto definitivo. La decadenza si calcola ad anno compiuto

In questa sede ci soffermiamo sul diverso istituto della prescrizione. Ai sensi dell’articolo 2934 Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Ai sensi dell’articolo 2935 la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. La prescrizione è dovuta all’inerzia e matura ogni qual volta il diritto non venga più esercitato per un certo periodo di tempo. Il meccanismo temporale individuato dal codice civile prevede, all’articolo 2946, la prescrizione lunga di dieci anni e, all’articolo 2948, quella breve di cinque anni. La prescrizione ha maturazione giornaliera.

Tutte le entrate sono soggette alla prescrizione (regola generale). Ben più difficile è capire se si tratti di prescrizione breve o lunga.  Per i tributi non c’è una norma chiara che definisca i tempi della prescrizione. Nel campo dei tributi locali e dei canoni la sentenza dominante da diversi anni è la Cassazione 4283/2010, che definisce la Tarsu e i canoni come entrate periodiche con prescrizione breve. Interrompe la prescrizione qualsiasi comunicazione notificata all’interessato che abbia l’effetto di costituire in mora il debitore.

Si aggiunge che la sentenza in commento 29996/2018 conclude:

Nel caso di specie, trattandosi di tributo locale secondo la giurisprudenza di questa Corte tali tributi (a differenza di quelli erariali) sono “prestazioni periodiche” e, come tali, rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 2948 comma 4 cod. civ., che stabilisce appunto la prescrizione quinquennale (Cass. sent n. 4283 del 23.02.2010, 10344/15, 4322/15, 22543/17).

 

 

Informazioni su Cristina Carpenedo 193 Articoli
Direzione scientifica di SMART 24 TRIBUTI LOCALI del SOLE 24 ORE Presidente e amministratrice di Oesis s.r.l. Formatrice in materia di accertamento e riscossione di entrate locali, iscritta all’albo formatori IFEL (Istituto finanza enti locali) Formatrice per ANCI Emilia Romagna, ANCI Veneto e IFEL Autrice di pubblicazioni in materia di riscossione e tributi locali Funzionario responsabile per la riscossione pubblica con abilitazione di legge

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