La riscossione nel decreto fiscale: al macero i residui fino a 1000 euro

Il decreto fiscale in bozza riserva importanti disposizioni per la pace fiscale con i debitori di vecchia data. Accanto alla previsione che approva una nuova definizione agevolata, sulla falsariga delle precedenti iniziate con il dl 193/2016 (soppressione Equitalia), dai contorni più favorevoli sui tempi di pagamento e gli interessi di dilazione, la vera novità è lo stralcio dei residui fino a 1000 euro, maturati dal 2000 al 2010.

La norma prevede che siano automaticamente annullati, alla data del 31 dicembre 2018, i debiti di importo residuo fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Relativamente alle medesime quote non troverà applicazione la disciplina sul discarico prevista dagli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999.

Si tratta di uno stralcio del debito che coinvolge tutti i residui non riscossi, senza distinzione di natura  e titolarità impositiva, non accompagnata da alcuna forma di compensazione per le casse pubbliche e che nasconde una sanatoria sulle inesigibilità dei residui non riscossi con esclusione di ogni forma di valutazione sull’operato dell’Agente nazionale della riscossione.

Lo scenario in cui va a inserirsi la nuova misura è dominato dalle dinamiche del Magazzino Equitalia, carico di titoli non riscossi, maturati dalla riforma della cartella del 99 fino ad oggi e che ha giustificato le recenti definizioni agevolate e la proroga delle inesigibilità della riscossione. Quest’ultime sono state costantemente ridefinite con un meccanismo temporale a fisarmonica: per ogni anno storico di ruolo si aggiunge un nuovo anno ai fini della presentazione delle inesigibilità. Una situazione segnalata a forte rischio di illegittimità costituzionale che produce la proroga delle attività di riscossione sui vecchi carichi, fino ad arrivare al 2037 inibendo, contestualmente, gran parte dei poteri di contestazione degli enti impositori, esclusi anche sulle partite fino a 300 euro.

Le pesanti tempistiche scritte dalla riforma e la regola sui limiti di importo sono state descritte nell’ordinanza della Corte dei Conti n. 84 del 16 marzo 2018 adottata dalla sezione giurisdizionale per l’Abruzzo come idonei a ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni in parola, nella parte in cui non si limitano soltanto a prorogare fino al 2037 il termine per la presentazione o l’integrazione delle comunicazioni di inesigibilità dei crediti affidati alla riscossione nel 2000 ma prevedono anche l’impossibilità, per l’ente creditore, di esercitare il controllo sulle quote iscritte a ruolo fino alla scadenza dei termini in parola, nonché il  divieto di sottoporre a controllo le quote di valore inferiore o pari a 300 euro. E’ stata ravvisata la violazione del principio di ragionevolezza, di cui è espressione l’art. 3 della Costituzione, in quanto la definizione dei rapporti tra ente creditore e agente della riscossione resta legislativamente sospesa per un termine oggettivamente abnorme, che giunge a sfiorare i quaranta anni (per i ruoli 2000) e i venti anni (per i ruoli 2008). L’irragionevolezza risiede, inoltre, nell’immotivato sbilanciamento di posizioni tra l’ente creditore e l’agente, essendo rimessa esclusivamente all’agente la scelta del «se» e del «quando» presentare le comunicazioni di inesigibilità, mentre l’ente creditore resta in una posizione di mera soggezione, non potendo nel frattempo svolgere controlli finalizzati al diniego di discarico e alla tutela del proprio diritto. Prosegue la Corte ritenendo che il profilo di irragionevolezza si manifesta in tutta la sua evidenza laddove si consideri che l’agente della riscossione non ha, ovviamente, alcun interesse a presentare la comunicazione di inesigibilità per le cartelle di pagamento che, ad esempio, abbia omesso di notificare nel termine decadenziale prescritto dall’art. 19, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 112 del 1999 (termine oggi fissato in nove mesi dalla consegna del ruolo).

Aggiungiamo che la sorte dei residui non riscossi deve fare i conti con i chiarimenti della giurisprudenza di legittimità in tema di prescrizione, che non riconosce nella cartella il consolidamento decennale del credito (salvo i casi di giudicato), che invece si rifà alla natura dello stesso.

Mirare sui carichi affidati dal 2000 al 2010 con residuo inferiore ai 1000 euro permette di catturare gran parte dei titoli prescritti sui quali è venuta meno la potestà di riscossione. Allo stesso tempo la cancellazione del debito permette di rinobilitare il debitore cancellando crediti vetusti che continuano a comparire nel suo portafoglio debiti.

Resta il tema del rimborso spese, già oggetto di intervento normativo a favore dei comuni nella legge 190/2014 articolo 1 comma 685.

Analogamente, il decreto fiscale stabilisce che, per il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere in relazione alle quote annullate concernenti i carichi erariali e dei comuni ( limitatamente alle spese maturate negli anni 2000-2013) il relativo onere, da soddisfarsi, a decorrere dal 30 giugno 2020, in venti rate annuali, senza interessi, è posto a carico del bilancio dello Stato. Per i restanti carichi, invece, è il singolo ente creditore che provvederà direttamente al rimborso, agli stessi termini e condizioni.

La pace fiscale permetterà al legislatore di correre ai ripari dalle lacune della riforma della Legge 190/2014 e dai vizi di prescrizione che hanno colpito il sistema di riscossione, con la beffa, per alcuni enti impositori, di dover pagare le spese per un debito che si è trasformato in un regalo per i debitori.

Nel frattempo bene hanno fatto gli enti impositori che hanno provveduto a una valutazione puntuale delle inesigibilità ai fini del bilancio, senza attendere le tempistiche della legge, provvedendo a neutralizzare i carichi prescritti e inesigibili.

 

Cristina Carpenedo

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Direzione scientifica di SMART 24 TRIBUTI LOCALI del SOLE 24 ORE Presidente e amministratrice di Oesis s.r.l. Formatrice in materia di accertamento e riscossione di entrate locali, iscritta all’albo formatori IFEL (Istituto finanza enti locali) Formatrice per ANCI Emilia Romagna, ANCI Veneto e IFEL Autrice di pubblicazioni in materia di riscossione e tributi locali Funzionario responsabile per la riscossione pubblica con abilitazione di legge

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