Corte dei conti sezioni riunite sull’imposta di soggiorno: i gestori sono agenti contabili

Pubblicata l’attesa pronuncia della Corte dei Conti a sezioni riunite  sul ruolo dei gestori delle strutture ricettive, dopo che la Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo aveva rimesso apposita questione formulando tre quesiti. Se i gestori fossero agenti contabili per le somme incassate e riversate dai turisti e, in caso affermativo, quale soggetto dovesse presentare il conto (gestore o rappresentante struttura) specificando la tipologia di conto (se di pura cassa o anche di diritto). L’analisi condotta riassume tutte le lacune di un’imposta povera di norme e affidata all’autonomia regolamentare dei comuni, ragion per cui i quesiti di natura organizzativa non possono trovare risposta, diversamente da quello di portata generale sulla qualificazione del gestore. Le diverse sezioni giurisdizionali hanno dato interpretazioni difformi, soprattutto sul ruolo e gli obblighi del Comune rispetto al gestore. La Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, nell’ambito di una serie di “giudizi di conto”, ha emesso circa una dozzina di sentenze – ordinanze nelle quali ha fatto costante applicazione del principio espresso nella sentenza ordinanza n. 12/2015 – circa la necessità della nomina da parte del Comune destinatario dell’imposta di un “contabile principale”, tra il proprio personale, per la resa di un unico conto giudiziale nel quale si concentrano i conti resi dalle singole strutture ricettive quali contabili secondari, ai sensi dell’art. 192 del R.D. n. 827/1924. Sulla stessa linea di pensiero, la sezione veneta.

L’organo riunito, su questo aspetto, mette in chiaro che l’eventuale nomina di un “contabile principale”, individuato in un dipendente dell’Ente locale destinatario dell’imposta, dovrebbe necessariamente prevedere anche “il maneggio” di pubblico denaro da parte di quest’ultimo, maneggio che rimarrebbe invece escluso ove il regolamento comunale prevedesse contestualmente che i gestori delle strutture ricettive debbano riversare gli incassi del tributo direttamente alla Tesoreria comunale. E’ evidente, infatti, che l’obbligo di resa del conto giudiziale non può essere imposto in via regolamentare dall’ente nei confronti di un soggetto che non sia qualificabile come agente contabile ai sensi di legge. E’ quindi escluso che il dipendente possa essere considerato agente contabile tenuto alla resa del conto; in tal caso, quest’ultimo potrebbe, al massimo, assumere una funzione simile a quella prevista dall’art. 625 del R.D. n. 827/1924, che prevede  “I conti giudiziali dei contabili a materia della stessa specie possono, ove sia reputato conveniente per il loro numero, essere riassunti in prospetti per Provincie o compartimenti a cura delle Intendenze di Finanza o degli altri uffici provinciali o compartimentali. In tali casi i conti dei contabili sono trasmessi alla Corte dei conti insieme coi prospetti suaccennati”.

Le sezioni riunite, dopo aver smontato il tentativo della sezione Abruzzo di relegare l’obbligo dei gestori ad accessori obblighi tributari, pronuncia il seguente principio di diritto: I soggetti operanti presso le strutture ricettive, ove incaricati – sulla base dei regolamenti comunali previsti dall’art. 4, comma 3, del D.lgs n. 23/2011 – della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell’imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture, assumono la funzione di agenti contabili, tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta”.

 

Il conto giudiziale deve dare rappresentazione concreta e coerente della gestione svolta dall’agente contabile. L’autonomia regolamentare comporta che possono esserci diversi  modelli organizzativi, ai quali il contenuto del conto deve conformarsi. Evidente il favore della Corte verso modelli di gestione che prevedono il rilascio da parte dell’ente di appositi bollettari per quietanzare i pagamenti ricevuti,  utili a dare riscontro degli incassi ricevuti, così che la quantificazione degli incassi (il carico di cui dar conto) non resti affidata alle sole autodichiarazioni dell’agente che procede alle riscossioni, nei casi (come questo) in cui manchino liste di carico precostituite dall’Amministrazione. Il “gestore” della struttura ricettiva è del tutto estraneo al rapporto tributario, non potendo assumere, nel silenzio della norma primaria, la funzione di “sostituto” o “responsabile d’imposta”, né tale ruolo potrebbe essergli attribuita dai regolamenti comunali.

La giurisprudenza amministrativa ha costantemente ribadito che i compiti affidati al gestore dai regolamenti comunali (l’obbligo di rendere una dichiarazione periodica al Comune del numero dei pernottamenti avvenuti, di rilasciare quietanza dell’avvenuto pagamento dell’imposta, di versare periodicamente al Comune le somme effettivamente riscosse) sono degli adempimenti strumentali all’esazione dell’imposta. Nella misura in cui i regolamenti comunali affidano ad un soggetto, estraneo al rapporto tributario, una serie di attività obbligatorie e funzionali alla realizzazione della potestà impositiva dell’Ente locale, tra detto soggetto ed il Comune si instaura un rapporto di servizio.

 

Alla luce dei suddetti consolidati principi va indubbiamente riconosciuta la qualifica di agente contabile al soggetto operante presso la struttura ricettiva che, per conto del Comune, incassa da coloro che vi alloggiano l’imposta di soggiorno, con obbligo di riversarla poi all’Ente locale.

Infatti è palese il carattere pubblico dell’ente per il quale il riscuotitore agisce, trattandosi di un Comune. Altrettanto indubbio è il carattere pubblico del denaro oggetto della gestione, trattandosi di un’imposta di scopo (vedasi ultimo periodo del comma 1 dell’art. 4 del D.lgs n. 23/2011, che individua gli interventi da finanziare con il gettito tributario). Pertanto, va ribadito, anche in questa occasione, il consolidato principio che il “maneggio di denaro pubblico” genera ex se l’obbligo della resa del conto, come evidenziato anche dalla Corte Costituzionale (sentenze n. 114/1975 e n. 291/2001), che hanno qualificato il giudizio di conto come una procedura giudiziale “a carattere necessario”, volta a verificare se chi ha avuto maneggio di denaro pubblico sia in grado di rendere conto del modo legale in cui lo ha gestito. Il principio generale trova conferma anche nel D. lgs n. 118/2011 nell’allegato n. 4/2.

L’individuazione del soggetto onerato della resa del conto è rimesso alla specifica regolamentazione locale, in mancanza di quella governativa. Così come è rimessa alla regolamentazione locale la definizione della tipologia del conto richiesto, se di cassa ovvero anche di diritto.

In ogni caso deve essere richiamato l’obbligo di “parifica” da parte delle amministrazioni locali dei conti depositati dai soggetti riscuotitori  e la necessità che i Comuni individuino, all’interno delle proprie strutture, figure professionali incaricate della puntuale e tempestiva verifica della corretta e completa esposizione nel conto giudiziale della gestione svolta dall’agente contabile, potendo l’eventuale omissione o inadeguato svolgimento delle prescritte verifiche dare ingresso a responsabilità amministrativa.

 

 

 

 

Informazioni su Cristina Carpenedo 193 Articoli
Direzione scientifica di SMART 24 TRIBUTI LOCALI del SOLE 24 ORE Presidente e amministratrice di Oesis s.r.l. Formatrice in materia di accertamento e riscossione di entrate locali, iscritta all’albo formatori IFEL (Istituto finanza enti locali) Formatrice per ANCI Emilia Romagna, ANCI Veneto e IFEL Autrice di pubblicazioni in materia di riscossione e tributi locali Funzionario responsabile per la riscossione pubblica con abilitazione di legge

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