La disciplina di legge prevede l’azzeramento dell’IMU per assimilazione all’abitazione principale con riferimento all’immobile ad uso abitativo del personale delle forze dell’ordine
Le disposizioni della legge 160/2019, al punto 5), lettera c) comma 741, dell’articolo 1, prevedono che si considera abitazione principale:
5) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
L’ambito soggettivo di applicazione, si rivolge:
– al personale in servizio permanente (e non in ferma volontaria temporanea) appartenente alle forze armate ed alle forze di polizia ad ordinamento militare
– ai dipendenti delle forze di polizia ad ordinamento civile
– al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
– al personale appartenente alla carriera prefettizia.
Dal punto di vista oggettivo, l’unico immobile
– non deve essere concesso in locazione mentre è ammesso il comodato, conduzione ben diversa che non è fonte di profitto né di vincolo, dato che il comodante può richiedere la restituzione del bene in ogni momento
– non comprende gli immobili di lusso
– non è necessaria la condizione della residenza e della dimora abituale, in ragione della frequente situazione che caratterizza il personale dipendente delle forze di polizia, tenuto alla permanenza nelle strutture destinate a caserma.
– Non è nemmeno previsto che sia rivolto a un utilizzo collegato a finalità lavorativa, aspetto che pertanto non incida sul riconoscimento del beneficio;
Condizione essenziale per ammettere il beneficio è l’avvenuta presentazione della dichiarazione IMU nei termini di legge. Proprio questo aspetto è stato oggetto di contenzioso in considerazione del fatto che, le norme successive a quella iniziale, non erano altrettanto esplicite nell’imporre la presentazione della dichiarazione a pena di decadenza dal beneficio.La fattispecie è stata oggetto di chiarimenti sia di prassi che giurisprudenziali
Il comma 769 della legge 160/2019 prevede che, ai fini dell’applicazione del beneficio, i soggetti appartenenti alle categorie individuate dalla norma, in qualità di soggetti passivi, attestino nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalla norma.
- I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell’IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. Nelle more dell’entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012. In ogni caso, ai fini dell’applicazione dei benefici di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.
L’obbligo dichiarativo agisce in continuità con la prima norma che condizionò il beneficio alla dichiarazione, contenuta nel comma 5 bis dell’art. 2 del dl 102/2013 per poi essere confermato nella Legge 147/2013 e oggetto di una pronuncia della Cassazione. Infatti, con l’ordinanza 28931/2023, la Suprema Corte conferma l’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza per il riconoscimento dell’esenzione prevista per l’abitazione principale a favore dei dipendenti delle forze dell’ordine:
- L’esonero IMU per militari e forze di polizia è subordinato alla presentazione della dichiarazione IMU che attesti il possesso dei requisiti.
- La dichiarazione deve essere presentata entro i termini, pena decadenza dal beneficio.
- La dichiarazione tardiva non può avere effetti retroattivi.
Con la Legge 160/2019, l’inciso contenuto nell’ultimo capoverso del comma 769 assume lo stesso valore, come confermato dalle dichiarazioni ministeriali rese a Telefisco 2023, dopo un periodo nel quale il MEF sostenne una tesi opposta:
si deve ritenere che nel caso in esame relativo alla nuova IMU, per l’applicazione dell’esenzione prevista per i cosiddetti beni merce (art. 1, comma 751, della legge n. 160 del 2019), nonché per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (art. 1, comma 741, lett. c), n. 3, della legge n. 160 del 2019) e per gli immobili appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia (art. 1, comma 741, lett. c), n. 5, della legge n. 160 del 2019), l’assolvimento dell’obbligo dichiarativo è necessario per ottenere il relativo beneficio fiscale.
Pertanto, solo se il contribuente presenta la dichiarazione nei termini potrà godere dell’esenzione IMU per l’immobile assimilato all’abitazione principale, pur in assenza di residenza e dimora abituale.
Non è possibile far retroagire gli effetti della dichiarazione IMU che vale solo per il futuro.
Autore: Cristina Carpenedo

