Dl crescita: agevolazioni IMU sui terreni anche alle società agricole

Il decreto crescita 34/2019, in sede di conversione, risolve in via definitiva la querelle che si era sviluppata sull’estensione dei benefici IMU riservati ai terreni agricoli; le agevolazioni dovranno essere applicate anche a favore delle società agricole, oltre che ai destinatari naturali individuati nei coltivatori diretti persone fisiche.

I TERRENI SOGGETTI A IMPOSTA. La norma istitutiva dell’IMU contenuta nell’articolo 13 del DL 201/2011 dedica diversi commi alla definizione della base imponibile IMU e alla determinazione del valore della medesima assumendo a riferimento la disciplina dell’ICI. Il d lgs 504/92 all’articolo 2 lettera c) include nell’ambito applicativo ICI i terreni agricoli stabilendo che  c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’articolo 2135 del codice civile. Il riferimento è alle attività di coltivazione del fondo, di selvicoltura, di allevamento di animali e quelle connesse a quest’ultime, svolte dall’imprenditore agricolo

Con l’istituzione dell’IMU tutti i terreni sono stati interessati all’imposta, non solo quelli agricoli. La circolare 3/DF/2012 ha confermato   che l’IMU comprende tutti gli immobili. L’ICI invece non comprendeva i piccoli appezzamenti, i cosiddetti orticelli, terreni che sono comunque soggetti a IMU che tassa anche quelli che non lo erano ai fini ICI, stante il diverso presupposto di quest’ultimo tributo, limitato al possesso di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli.

La norma che individua il moltiplicatore da applicare per il calcolo dell’IMU è contenuta nel comma 5 del sopra citato articolo 13, che si riporta di seguito nelle versioni modificate dalla entrata in vigore dell’IMU.

Art. 13 comma 5 dl 201/2011

Dal 1.1. 2016 Dal 1.1.2014 Dal 1.1.2012
Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

 

 

 

 

 

 

 

Per i terreni agricoli, il valore e’ costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonche’ per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore e’ pari a 75.

 

 

Per i terreni agricoli, il valore e’ costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonche’ per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

 

 

 

 

Le agevolazioni.

Definito l’ambito di applicazione del tributo, che permette di affermare che in linea di principio i terreni sono soggetti a IMU sulla base dell’aliquota definita dall’ente da applicare sul reddito dominicale con moltiplicatore pari a 135,  analizziamo i casi di agevolazione.

L’imposizione sui terreni è sin dall’inizio caratterizzata da forme di agevolazione che hanno interessato la conduzione diretta da parte di coltivatore diretto e IAP, con gradazioni che sono cambiate nel tempo, fino a raggiungere la totale esenzione (dal 1.1.2016).

Il rispetto di determinate condizioni permette non solo di beneficiare di esenzione dall’IMU dovuta sui terreni agricoli ma anche di godere dell’esenzione del medesimo tributo sull’area edificabile, quando la medesima risulti coltivata in forma diretta dall’imprenditore agricolo.

Le norme che, ad oggi, disciplinano i suddetti benefici sono:

  • Legge 208/2015 articolo 1 comma 10 Sono, altresì, esenti dall’IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione
  • L’articolo 13 comma 1 nella parte in cui dice che I soggetti richiamati dall’articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. (…)
  • l’art. 2, comma 1, lettera b) sopra citata che disciplina l’applicazione dell’imposta sulle aree edificabili e la fattispecie della finzione giuridica che permette di considerare l’area come terreno: per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell’art. 9, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un’area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera. Su questa norma l’articolo 13 agisce stabilendo che i beneficiari della finzione sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. (…)

I requisiti per ottenere i suddetti benefici sono:

►Il requisito soggettivo che prevede di essere Coltivatori diretti o Imprenditori agricoli professionali vale a dire svolgere l’attività agricola di cui all’articolo 2135 cc, con iscrizione alla previdenza agricola. Quest’ultimo requisito è assolto con il versamento dei contributi agricoli per un certo numero di giornate lavorative.

►Il requisito oggettivo  contempla  il possesso del bene direttamente in capo al CD o IAP e la conduzione diretta da parte del medesimo.

  • Essere coltivatori diretti o iap (svolgere attività agricola con p.iva ai sensi dell’articolo 2135 cc)
  • Cd o iap devono essere iscritti alla previdenza agricola
  • Cd o iap sono proprietari (o comunque possessori qualificati) del terreno
  • Il terreno deve essere coltivato direttamente dal proprietario/possessore qualificato

Dal punto di vista dei soggetti, la discussione più importante riguarda la figura dello IAP, qualifica che la legge giunge a riconoscere anche alla forma societaria e non solo alle persone fisiche.

I Coltivatori diretti sono piccoli imprenditori che si dedicano direttamente ed abitualmente alla manuale coltivazione dei fondi, in qualità di proprietari, affittuari, usufruttuari, enfiteuti. e/o all’allevamento e attività connesse (artt. 1 e 2 L. 1047/57, come integrati e modificati dalla L 9/63).

I requisiti per ottenere l’iscrizione alla assicurazione generale obbligatoria da parte del coltivatore diretto e degli appartenenti al suo nucleo familiare (parenti e affini fino al 4° grado) si possono suddividere in oggettivi e soggettivi.

  • il fabbisogno lavorativo necessario per la gestione dell’azienda non deve essere inferiore a 104 giornate annue ( art. 3L. 9/63) il nucleo coltivatore diretto deve far fronte autonomamente ad almeno un terzo del fabbisogno lavorativo annuo occorrente per la gestione dell’azienda ( art. 2 L. 9/63)
  • l’attività deve essere svolta con abitualità e prevalenza per impegno lavorativo e reddito ricavato (artt.1 e 2 L. 1047/57). Ai sensi dell’ art. 2 della L. 9/63, il requisito della abitualità si ritiene sussistere quando l’attività sia svolta in modo esclusivo o prevalente, intendendosi per attività prevalente quella che occupi il lavoratore per il maggior periodo di tempo nell’anno e costituisca la maggior fonte di reddito.( circ. SCAU n.21 del 18/3/93 ; Circ n. 111 del 23/5/98 punto 5 ; Msg. n. 33537 del 21/9/98; Msg. 26076 del 2/4/99; Msg. n. 26 del 6/11/00

Se il soggetto esercita contemporaneamente più attività, è necessario determinare quale sia l’attività prevalentemente esercitata in riferimento al tempo e reddito ricavato.
Va valutato, inoltre, la compatibilità di una doppia contribuzione in relazione al tipo di attività svolta ed alla vesta in cui l’attività stessa viene esercitata. (Circ. n.177 del 11//11/2003)

IAP. Accanto al coltivatore diretto troviamo la figura dell’Imprenditore agricolo professionale, evoluzione dell’imprenditore agricolo a titolo principale. Il d. lgs. 29 marzo 2004 n. 99, in vigore dal 7 maggio 2004, definisce l’imprenditore agricolo professionale (IAP), come colui che, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Per l’imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all’articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento (art. 1, comma 1). I suddetti requisiti sono accertati, ad ogni effetto, dalle Regioni (art. 1, comma 2). L’accertamento regionale è, innanzitutto, necessario ai fini dell’iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale (Circ. INPS 24 maggio 2004 n. 85).

Lo stesso art. 1 al comma 3, stabilisce che la qualifica di IAP possa essere riconosciuta anche alle società di persone, cooperative e di capitale, anche a scopo consortile, qualora lo statuto preveda come oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 del codice civile e che siano in possesso di determinati requisiti: nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari (lettera a). Nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale” (lettera c).

La conclusione fondamentale dedotta dagli organi ministeriali mediante la storica circolare 3/DF/2012 emanata in materia di IMU è che  Detto inquadramento logico-sistematico della materia ha come conseguenza quella per cui non è più possibile limitare la nozione di IAP alle sole persone fisiche. L’estensione alle società agricole comporta il riconoscimento dei benefici fiscali anche a quest’ultime.

La conclusione non è di poco conto se si considera che in regime ICI, la presenza di un riferimento specifico contenuto nell’articolo 58 del d lgs 446/97, permetteva di limitare alle sole persone fisiche i benefici dell’imposta.

A contestare con forza il pensiero ministeriale, le note diffuse da ANCI Emilia Romagna che sul punto chiamava in causa l’articolo 58 del d. lgs 446/97, che riserva le agevolazioni dell’articolo 9 alle persone fisiche “Agli effetti dell’applicazione dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativo alle modalità di applicazione dell’imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall’articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo”. L’Associazione regionale rileva come sia vero che nella disciplina Ici, l’art. 58 del d lgs n. 446 del 1997  preveda espressamente che le agevolazioni dell’art. 9 del d.lgs. n. 504 del 1992 siano riservate ai coltivatori diretti ed imprenditori agricoli persone fisiche iscritti alla previdenza agricola, ma tale precisazione si è resa necessaria perché l’art. 9 del D.lgs. n. 504 del 1992 faceva riferimento ai “terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti”, senza null’altro specificare. Dall’incrocio dei due articoli, ne è risultato pacifico, anche per la giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass. n. 14145/2009, n. 21761/2009, n. 5931/2010 e n. 11434/2010), che solo le persone fisiche potevano accedere alle agevolazioni previste per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali. La normativa Imu nel riscrivere le agevolazioni lo ha fatto “sistematizzando” quanto già previsto nella disciplina Ici da due norme di legge (l’art. 9 del D.lgs. n. 504 del 1992 e l’art. 58 del d lgs. n. 446 del 1997). Il risultato finale è sempre lo stesso non essendo le società soggetti “iscritti alla previdenza agricola”. È poi di palmare evidenza che il requisito dell’iscrizione nella previdenza agricola deve essere in capo al soggetto passivo IMU. Nel caso di società tale condizione non si verifica mai, né il requisito dell’iscrizione alla previdenza agricola può essere surrogato dal fatto che uno o più soci della società siano tenuti ad essere iscritti alla previdenza agricola. In altri termini, le condizioni richieste per accedere alle agevolazioni sono le medesime previste per l’ICI, perché anche nell’IMU le agevolazioni sono riservate alle sole persone fisiche, le sole che possono soddisfare il requisito “dell’essere iscritto alla previdenza agricola”.

L’intervento del dl crescita

A porre fine alla querelle interviene oggi il legislatore mediante il dl crescita 34/2019 niente meno che con una norma di interpretazione autentica che assume dunque forza retroattiva.

(Norma di interpretazione autentica in materia di IMU sulle società agricole)

  1. Le agevolazioni tributarie riconosciute ai fini dell’imposta municipale propria, alle condizioni previste dal comma 2 dell’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si intendono applicabili anche alle società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

La norma chiarisce che sin dall’istituzione dell’IMU, le società agricole IAP godono dei benefici previsti per i terreni agricoli di agevolazione ed esenzione quando il terreno è posseduto e condotto direttamente, con la conseguenza che, qualora avessero versato il tributo, hanno diritto alla restituzione.

La nuova disposizione incide senza dubbio sul caso : TERRENO POSSEDUTO E CONDOTTO DA SOCIETA’ AGRICOLA mentre resta aperta la questione relativa alle persone fisiche che conducono il terreno tramite una società e che riguarda la possibilità di invocare l’art. 9 del decreto  legislativo 228/2001  a tenore del quale “ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti  e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche” .

 

Cristina Carpenedo

Informazioni su Cristina Carpenedo 193 Articoli
Direzione scientifica di SMART 24 TRIBUTI LOCALI del SOLE 24 ORE Presidente e amministratrice di Oesis s.r.l. Formatrice in materia di accertamento e riscossione di entrate locali, iscritta all’albo formatori IFEL (Istituto finanza enti locali) Formatrice per ANCI Emilia Romagna, ANCI Veneto e IFEL Autrice di pubblicazioni in materia di riscossione e tributi locali Funzionario responsabile per la riscossione pubblica con abilitazione di legge

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