L’applicazione del comma 336 dell’articolo 1 della legge 311/2004

La legge 30 dicembre 2004 n. 311 riconosce ai comuni uno strumento importante per l’adeguamento catastale alla reale situazione del patrimonio immobiliare. Norma strategica e di grande importanza anche per la valutazione del ruolo dei comuni è contenuta nel comma 336 dell’articolo 1.

Legge 30 dicembre 2004 n. 311 articolo 1 comma 336

336. I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell’interessato, alla iscrizione in catasto dell’immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell’articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni

337. Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1° gennaio dell’anno di notifica della richiesta del comune

La procedura ha un ambito di applicazione ampio permettendo di intervenire sulle seguenti casistiche:

  • unità immobiliari private
  • non dichiarate in catasto
  • ovvero dichiarate in catasto ma con una situazione difforme in grado di incidere sul classamento, per i casi in cui abbiano subito interventi edilizi, ampliamenti, modifiche, cambiato la destinazione d’uso
  • rientrano anche le modifiche che comportano la perdita di benefici correlata alla situazione del classamento catastale

 In presenza di situazioni idonee ad attivare il comma 336 sin deve procedere con la  notifica di  un avvio al procedimento nei confronti di tutti i soggetti che risultano intestatari al catasto del bene coinvolto, quindi anche ai nudi proprietari e ai concessionari di leasing.

La procedura si compone delle seguenti fasi

  • notifica dell’avvio al procedimento
  • entro 90 giorni dalla notifica, il titolare del bene destinatario del provvedimento procede alla presentazione della variazione catastale presso il catasto. Qualora non ritenga corretta la richiesta dell’ente fornisce le informazioni necessarie per la chiusura della procedura.
  • dopo la notifica del provvedimento, il comune trasmette la segnalazione mediante il portale telematico SISTER, alla sezione apposita dedicata al comma 336
  • se entro 90 giorni, il privato non esegue la variazione, provvede l’Agenzia delle entrate-direzione catasto con oneri a carico dell’interessato

Il recupero del tributo avviene sulla base della regola temporale indicata a chiare lettere dal comma 337: le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1° gennaio dell’anno di notifica della richiesta del comune.

La possibilità di retroagire incontra il limite della decadenza quinquennale indicata dal comma 161 dell’articolo 1 della legge 296/2006.

L’utilizzo del comma 336 può diventare anche oggetto di verifica della Corte dei Conti qualora sul territorio ci siano situazioni catastali difformi che incidono sulla debenza dei tributi locali, in particolare IMU e TASI:

Si riportano alcuni esempi che ricadono nell’attivazione del comma 336:

  • Fabbricato in categoria E senza averne i requisiti in quanto presenta redditualità tale da comportare l’assegnazione di altra categoria. Ad esempio uno stabilimento balneare in categoria E aventi i requisiti per la tipologia D; Stazioni di servizio accatastate in E in presenza di negozi con requisiti di redditualità per accatastamento autonomo.
  • Perdita dei requisiti di ruralità. Ad esempio un fabbricato con categoria catastale D10 presente da diversi anni e oggetto di compravendita a soggetto privo dei requisiti o comunque non collegato mediante locazione o altro atto, ad altri imprenditori agricoli. Si ricorda l’importanza di monitorare i fabbricati D10 ovvero con annotazione di ruralità per impedire esenzioni IMU senza requisiti
  • Fabbricati con classamento non coerente alla situazione di fatto (esempio A3 con le caratteristiche di A8)
  • Fabbricati iscritti in categoria F2 non aventi le caratteristiche di collabenza
  • Categorie catastale F3 in corso di costruzione che presentano le caratteristiche per l’accatastamento
  • Fabbricati aventi i requisiti per l’accatastamento ma non risultanti in catasto. Si tratta dei fabbricati che non rientrano tra quelli per cui non è prevista l’assegnazione di rendita secondo le indicazioni di legge. In particolare si tratta di:
  • manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati
  • serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale
  • vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni
  • manufatti isolati privi di copertura
  • tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri, purché di volumetria inferiore a 150 metri cubi
  • manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo
  • fabbricati in corso di costruzione-definizione
  • fabbricati che presentano un accentuato livello di degrado (collabente)

Dal punto di vista gestionale, il portale SISTER rende disponibile la procedura telematica di inoltro delle attività avviate, in grado di garantire tracciabilità e tempi certi di risposta, da utilizzare anche in ragione dell’importanza del recupero retroattivo dell’IMU.

 

 

Informazioni su Cristina Carpenedo 192 Articoli
Direzione scientifica di SMART 24 TRIBUTI LOCALI del SOLE 24 ORE Presidente e amministratrice di Oesis s.r.l. Formatrice in materia di accertamento e riscossione di entrate locali, iscritta all’albo formatori IFEL (Istituto finanza enti locali) Formatrice per ANCI Emilia Romagna, ANCI Veneto e IFEL Autrice di pubblicazioni in materia di riscossione e tributi locali Funzionario responsabile per la riscossione pubblica con abilitazione di legge

1 Commento

  1. Grazie della chiarezza e professionalità
    uesta legge non è stata poi non più applicata e abbiamo case A/4 che non sono più popolari da tempo , in contesti urbani di pregio , con verde, servizi , il loro valore è quadruplicato nelle stesse palazzine abbiamo chi ha ottemperato e chi no . Cosa controlla l’Agenzia delle Entrate ?

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*