La ripresa della riscossione coattiva: gestire le rateazioni in corso

La ripresa della riscossione coattiva dal 1 settembre 2021 porta in primo piano la necessità di organizzare le attività dopo ben diciotto mesi di fermo. L’articolo 68 del dl 18/2020 che disciplina la sospensione della riscossione coattiva, è giunto al capolinea del 31 agosto 2021.

Gli ambiti di intervento sui quali concentrare le attività sono tre: le rateazioni in corso, la notifica delle ingiunzioni (ovvero delle cartelle per chi ricorre ad ADER) da adeguare alle indicazioni del comma 804 dell’articolo 1 della legge 160/2019, la ripresa delle attività di riscossione coattiva si ingiunzioni e accertamenti esecutivi tra obblighi di sollecito, avvisi di intimazione e pignoramento.

Le rateazioni in corso

La verifica delle rateazioni rilasciate deve considerare due possibili situazioni:  il rispetto dei provvedimenti retti dalla la disciplina regolamentare ante riforma rispetto a quelli riconosciuti sulla base della legge 160/2019. Nel primo caso l’ente può aver concesso rateazioni su accertamenti ante legge 160/2019, situazione  nella quale deve calcolare l’inseguimento dei termini di decadenza imposti dal comma 163 dell’articolo 1 della legge 296/2006 ai fini del coattivo (tenuto conto della proroga della decadenza); oppure può aver rilasciato rateazioni su ingiunzione prima della riforma della legge 160/2019, caso nel quale si dovrà proseguire sulla base delle indicazioni regolamentari.

Nel secondo caso la disciplina della revoca è confinata nelle regole imposte dal comma 800 che di seguito indaghiamo.

Lo strumento della rateazione si è fatto largo nel sistema della riscossione tanto da condizionare fortemente gli incassi degli enti locali, alimentato ancor di più dalla pandemia e da norme di favore introdotte poco prima con la legge 160/2019.  I commi da 796 a 802 dell’art.1 della Legge 160/2019, dettano le regole cardine per la dilazione di pagamento delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali indicati al comma 784. Le rateazioni sono quelle rilasciate su accertamento esecutivo o ingiunzione (in presenza di un titolo esecutivo)

  1. In assenza di una apposita disciplina regolamentare, l’ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema: a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione; b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili; c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili; d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili; e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili; f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

 

Ai sensi del comma 797 l’ente, con propria deliberazione, in ottemperanza alla potestà conferita dall’articolo 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, fermo restando una durata massima di almeno 36 rate mensili per debiti di importi superiori a 6.000,01 euro.  Questo significa che è necessario indagare sulla disciplina che un ente può aver scritto modificando alcuni degli aspetti della 160/2019.

Ma qual è la regola da seguire per decretare la decadenza dalla rateazione?

Nel caso dei piani rilasciati ai sensi della legge 160/2019, la disciplina dell’inadempimento è contenuta nel comma 800 dell’articolo 1, dal quale emerge che la decadenza è condizionata ad un espresso sollecito in presenza di due omissioni anche non consecutive nell’arco di sei mesi.

  1. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
  2. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell’ultimo giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione.

 La norma non prevede una decadenza immediata ma è necessario percorrere una fase di sollecito che può seguire due percorsi:

  • E’ possibile che il sollecito venga inviato e notificato dopo la prima rata omessa, con l’avvertenza che, in caso di omissione della seconda rata nell’arco di sei mesi, maturerà la decadenza, senza ulteriore avvisi, per poi procedere alla riscossione.
  • E’ anche possibile notificare il sollecito dopo che si sono realizzate le due omissioni intimando di procedere al versamento entro il termine di 15 giorni dal ricevimento (termine minino da codice civile).

Il sollecito deve essere adottato dal funzionario che ha rilasciato la rateazione.

La reazione del debitore potrebbe anche indurre a chiedere una proroga o una revisione dell’istanza, da valutare in caso di modifica della situazione iniziale alla base del rilascio del provvedimento.

La questione del congelamento degli interessi.

L’effetto della sospensione della riscossione, fondato sulla sterilizzazione degli obblighi di versamento, produce il congelamento degli interessi. Lo spiega la Circolare di Agenzia delle Entrate 25/E/2020 nella quale si legge che sono sospesi i termini di pagamento (e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo), con conseguente «congelamento», per la durata dello stesso periodo di sospensione, dell’applicazione degli interessi di mora. Di fatto la conclusione logica che se ne trae è la disapplicazione degli interessi nel periodo 8 marzo 2020 / 31 agosto 2021, da interpretare (si ritiene) in ragione della scadenza del carico richiesto mediante cartella, ingiunzione, accertamento esecutivo rateazione. La parte operativa indubbiamente si complica, ma sembra assumere a riferimento la scadenza originaria imposta al debitore. Pertanto in caso di rilascio di un piano di rateazione generato con le ordinarie scadenze che ricadono durante il periodo pandemico, la sospensione fa slittare i termini di versamento in avanti senza che ciò comporti la maturazione di ulteriori interessi. In caso di ripresa delle azioni di riscossione coattiva sulla base di un titolo idoneo già notificato (ingiunzione/accertamento esecutivo) non si dovrà considerare il periodo di sospensione ai fini del calcolo degli interessi. L’emissione delle ingiunzioni che portano in riscossione un atto di accertamento (non ancora coattiva) non sembrano godere di alcuna sterilizzazione degli interessi.

Buon lavoro!…..Cristina Carpenedo

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Direzione scientifica di SMART 24 TRIBUTI LOCALI del SOLE 24 ORE Presidente e amministratrice di Oesis s.r.l. Formatrice in materia di accertamento e riscossione di entrate locali, iscritta all’albo formatori IFEL (Istituto finanza enti locali) Formatrice per ANCI Emilia Romagna, ANCI Veneto e IFEL Autrice di pubblicazioni in materia di riscossione e tributi locali Funzionario responsabile per la riscossione pubblica con abilitazione di legge