Il caos sui versamenti spontanei

A pochi giorni dall’entrata in vigore della norma sui versamenti spontanei regna il coas, aggravato dalla mancanza di chiarimenti ufficiali. La difficoltà di comprendere il confine applicativo di una disposizione che potrebbe comprendere poco o tanto del sistema di riscossione, si scontra con la realtà dei piccoli pagamenti eseguiti con moneta sul posto. Pensiamo ai parcheggi, ai mercati, alle piccole multe e a tutte quelle casistiche di piccolo taglio che caratterizzano la quotidianità. Ma davvero il legislatore aveva pensato di comprendere questi casi?

Per trovare la risposta si corre nuovamente lì dove il testo non scorre facilmente: il versamento spontaneo delle entrate tributarie (e non)  dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell’ente impositore, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.

Tutto ruota intorno al versamento spontaneo che sembra qui richiamare il pagamento volontario di somme in scadenza. Neanche lontanamente il pensiero corre ai pagamenti istantanei che nascono per un’esigenza estemporanea come, ad esempio, i diritti di segreteria e le casse automatiche dei parcheggi.

A voler interpretare il disegno del legislatore, possiamo ipotizzare un bisogno di sicurezza per gradi che possiamo così riassumere per comprendere l’analisi da compiere:

  • Bisogno di primo livello: il denaro pubblico destinato alle casse del Comune non deve essere maneggiato da terzi bensì direttamente dall’Amministrazione. In tal caso non sono più ammessi pagamenti di bollette e contributi su conto altrui ma solo su conti dell’ente. E’ la prima immediata conclusione dettata dalla necessità di superare quelle situazioni di mancato riversamento ai comuni di somme confluite su conti altrui, il rischio maggiore che si è materializzato troppe volte e ancora oggetto di contenziosi aperti.
  • Bisogno di secondo livello: non solo canalizzare tutti i versamenti con scadenza sui conti del comune, ma anche impedire il servizio di cassa affidato ai concessionari della riscossione fino a comprendere le riscossioni di piccolo taglio. Fino ad oggi queste somme venivano incassate dal concessionario “allo sportello” o “sul posto” per essere poi riversate sul conto corrente del concessionario e successivamente su quelle dell’ente.
  • Bisogno di terzo livello: impedire ogni maneggio di denaro pubblico non solo da parte dei concessionari ma anche da parte degli agenti contabili dei comuni. In tal caso parliamo di un radicale cambiamento di tutti gli incassi del comune che porta ad azzerare la figura dell’agente contabile.

Tra le ipotesi delineate, è il terzo livello di applicazione che appare davvero eccessivo posto che la norma non è accompagnata dalla volontà di cancellare gli agenti contabili, né sembra imporre al cittadino di munirsi di un bancomat per pagare il parcheggio.

A questo si aggiunge l’inspiegabile scissione tra la fase spontanea e quella coattiva. Se l’obiettivo è l’acquisizione diretta delle somme, la regola è unica per tutti. Adottare due sistemi diversi tra fase spontanea e  coattiva non è affatto ottimale.

In attesa di una apposita circolare sugli esatti confini applicativi è il caso di adottare un provvedimento interpretativo in grado di definire gli stadi di attuazione. La prima operazione è eliminare i conti correnti bancari e postali di terzi. La seconda coinvolgerà i servizi di cassa di terzi con un approccio che ripensi le modalità di pagamento cogliendo tutte le opportunità offerte dal sistema telematico quali sistemi POS o in grado di sfruttare la connessione dati. Appare utile partire dall’analisi degli agenti contabili esterni nominati per gestire le entrate del comune, studiando la modalità di incasso diretto. La valenza più importante di questa norma è l’affermazione di un principio cardine costituito dalla modalità diretta di acquisizione delle entrate, contenuto nella legge madre sul federalismo fiscale n. 42/2009.

Sembra pacifica l’esclusione della norma alle entrate che finanziano servizi non più tracciate nei bilanci comunali quali parcheggi esternalizzati, tariffa rifiuti e canone idrico del gestore, persino mense scolastiche (stranamente cacciate dal bilancio comunale) incassate dai gestori a copertura dei servizi resi. Per le società pubbliche il tema resta aperto, appoggiato alla sola nota IFEL del 22 dicembre 2016, che esclude alle stesse la portata applicativa. Sui contratti in corso i Comuni si stanno muovendo in ordine sparso, spesso vincolati da contratti conclusi in vigenza di altre norme che consentivano l’incasso su conto corrente proprio. Per quanto sia sostenibile una fase transitoria di adeguamento, è consigliabile introdurre i dovuti adempimenti dal 1.1.2018.

Informazioni su Cristina Carpenedo 193 Articoli
Direzione scientifica di SMART 24 TRIBUTI LOCALI del SOLE 24 ORE Presidente e amministratrice di Oesis s.r.l. Formatrice in materia di accertamento e riscossione di entrate locali, iscritta all’albo formatori IFEL (Istituto finanza enti locali) Formatrice per ANCI Emilia Romagna, ANCI Veneto e IFEL Autrice di pubblicazioni in materia di riscossione e tributi locali Funzionario responsabile per la riscossione pubblica con abilitazione di legge

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