Tassa rifiuti: il mancato svolgimento del servizio va provato

La riduzione della Tares (e anche della Tari) per mancato svolgimento del servizio deve essere provata da parte del contribuente con elementi concreti esibendo apposite diffide fatte al gestore, non essendo sufficiente la richiesta generica e la prova di aver fatto ricorso a ditte private.

Il caso è stato trattato dalla Corte di Cassazione che, con ordinanza 22231 del 5 settembre 2019, affronta l’aspetto probatorio del diritto alla riduzione in caso di mancato svolgimento del servizio richiesto, fattispecie presente in tutti i regolamenti tributari, che promette abbattimenti consistenti dell’intera tariffa in caso di inferiori livelli di prestazione del servizio con percentuali che raggiungono l’80%. L’art. 14 comma 16 dl 201/2011 di disciplina della Tares prevede che «nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

La soluzione parte dal principio di ripartizione dell’onere probatorio, ove si ribadisce che spetta al contribuente fornire all’amministrazione comunale i dati relativi al presupposto e ai fatti che costituiscono fonte dell’obbligazione tributaria mentre, per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull’interessato, oltre all’obbligo di denuncia, un onere d’informazione per ottenere riduzioni e agevolazioni. (Cass. nn. 4766 e 17703 /2004, 1759/2009, 775/2011, 1635/2015, 10787/2016, 21250/2017 e 13395/2018).

Per ottenere la riduzione a causa del disservizio è necessario l’accertamento specifico mirato sul periodo, sulla zona di ubicazione dell’immobile, sulla tipologia dei rifiuti conferiti e, in generale, su ogni altro elemento utile a verificare la ricorrenza in concreto della richiesta riduzione. Si tratta di elementi necessari per valutare l’effettiva erogazione del servizio di raccolta rifiuti in grave difformità dalle previsioni legislative e regolamentari.

L’onere probatorio grava sul contribuente che invoca la riduzione, il quale deve dimostrare il presupposto della riduzione e pertanto che il servizio non sia svolto nella zona di residenza o di dimora nell’immobile a disposizione o di esercizio dell’attività dell’utente ovvero vi sia svolto in grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio di nettezza urbana, relative alle distanze e capacita dei contenitori ed alla frequenza della raccolta. Il complesso occupato dalla società appellante si trovava in una zona ricompresa nell’area di raccolta del Comune ed il servizio risultava attivato dal Comune in regime di privativa senza che il ricorrente avesse inoltrato diffida al gestore.   La documentazione presentata dal gestore dimostrava che la raccolta veniva affidata a ditte private senza presentare elementi di disservizio.

La vicenda del mancato svolgimento del servizio non è banale da provare e deve partire dalla conoscenza della modalità organizzativa dello stesso, sulla base del regolamento di gestione, spesso trascurato anche dai comuni, e la presentazione formale di segnalazioni di disservizio che possano mettere il gestore nelle condizioni di produrre un riscontro. La mancata giornata di raccolta del secco o dell’umido non è sufficiente a dimostrare un disservizio né abilita il ricorso a soggetti privati. Il gestore va infatti messo nelle condizioni di conoscere la lamentela al fine di dare un riscontro alla segnalazione, con procedure che lo stesso deve rendere disponibili all’utenza.

Informazioni su Cristina Carpenedo 193 Articoli
Direzione scientifica di SMART 24 TRIBUTI LOCALI del SOLE 24 ORE Presidente e amministratrice di Oesis s.r.l. Formatrice in materia di accertamento e riscossione di entrate locali, iscritta all’albo formatori IFEL (Istituto finanza enti locali) Formatrice per ANCI Emilia Romagna, ANCI Veneto e IFEL Autrice di pubblicazioni in materia di riscossione e tributi locali Funzionario responsabile per la riscossione pubblica con abilitazione di legge

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