Pignoramento diretto di stipendi e conti correnti. Limiti della procedura esattoriale e di ingiunzione

Riprendiamo un tema di particolare interesse, già trattato su questo sito, e che riguarda la misura esecutiva del pignoramento presso terzi dei crediti svolto mediante la procedura cosiddetta esattoriale, applicabile anche in caso di ingiunzione fiscale cosiddetta rafforzata ai sensi del Titolo II del DPR 602/73.

Abbiamo avuto modo di chiarire come la fattispecie sia molto diversa rispetto al pignoramento presso terzi disciplinato dal cpc dove, un articolato sistema di garanzie, prevede la citazione del debitore a comparire dinanzi al giudice competente e l’invito al terzo a rendere, entro dieci giorni, al creditore procedente la dichiarazione prevista dall’articolo 547, con l’avvertimento che, in caso contrario, la stessa dovrà essere resa comparendo in udienza per l’emissione del provvedimento di assegnazione da parte del giudice.

Nella innovata procedura esattoriale prevista dall’articolo 72 bis del DPR 602/73, l’atto di pignoramento contiene, a differenza di quanto previsto dall’art. 543 c.p.c., l’ordine al terzo di pagare direttamente all’agente della riscossione le somme scadute e non corrisposte, nel termine di 60 giorni dalla notifica mentre, per quelle non ancora scadute, alle rispettive scadenze fino a concorrenza del credito per cui si procede.

La semplificazione introdotta ha dato un notevole impulso all’utilizzo di questo strumento, sia per la rapidità che economicità della procedura, pur restando condizionata alla collaborazione del terzo che, se non darà riscontro, potrà essere chiamato in sede giudiziale a rendere la dichiarazione di esistenza del credito, che comunque sarà accertata dal giudice, anche in sua assenza.

Il pignoramento presso terzi assume particolare importanza anche nell’ingiunzione fiscale rafforzata, che assimila tutte le procedure privilegiate della cartella in forza delle norme che sanciscono l’applicazione del Titolo II del DPR 602/73 (DL 248/2007 articolo 36 comma 2). In presenza di una procedura semplificata che facilita il recupero del credito, si deve con rigore rispettare la fase di accertamento del credito, sia a tutela del debitore che dell’ente nell’esercizio del potere di coazione.

A tal fine si deve considerare che l’articolo 75 bis prevede la dichiarazione stragiudiziale di terzo che, per quanto facoltativa, non esime l’ente procedente nel raccogliere le informazioni necessarie per individuare, con ragionevole certezza, l’esistenza di somme in possesso del terzo. Va segnalato che proprio la mancata risposta alla dichiarazione, per cui è concesso un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento, costituisce un preciso obbligo che, in caso di inadempimento, comporta la sanzione di cui all’articolo 10 del D. lgs n. 471 del 1997 relativo alla violazione degli obblighi degli operatori finanziari in materia di sanzioni tributarie non penali, sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di 2.065,83 ad un massimo di euro 20.658,27. All’irrogazione della relativa sanzione provvede, su documentata segnalazione con le modalità previste dall’articolo 16, commi da 2 a 7, del decreto legislativo  18  dicembre  1997, n. 472, l’ufficio locale dell’Agenzia  delle entrate  competente  in  ragione  del domicilio fiscale del soggetto cui  è stata rivolta la richiesta.

In caso di reticenza da parte dell’istituto a rendere adeguato riscontro, la raccolta di ripetute omissioni può diventare utile per istruire la pratica di segnalazione. In merito a contestazioni su questioni inerenti il trattamento dei dati con richiami spesso non pertinenti di normative bancarie, va richiamata la speciale norma presente nell’ultimo comma del medesimo articolo 75 bis  Gli  agenti  della riscossione possono procedere al trattamento dei dati  acquisiti ai   sensi   del   presente  articolo  senza  rendere  l’informativa  prevista dall’articolo  13  del  codice  in  materia  di  protezione  dei dati  personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

 

Veniamo ora ai limiti del pignoramento indicati dal comma 1 dell’articolo 72 bis. La norma:

  • impedisce il pignoramento, in ogni caso, dei crediti pensionistici (pertanto NO INPS e istituti previdenziali)
  • richiama l’applicazione dei commi quarto, quinto e sesto dell’articolo 545 del codice di procedura civile
  • richiama l’articolo 72-ter del medesimo decreto, che disciplina il confine del pignoramento in caso di conti correnti e di stipendi

L’articolo 545 del cpc prevede al comma 4 il limite massimo di pignoramento delle somme percepite a titolo di rapporto di lavoro, che non può superare un quinto, mentre il comma 5 stabilisce che, in presenza di cause simultanee, non può estendersi oltre la metà. Pertanto un debitore che ha uno stipendio di 1500 euro, non potrà subire un pignoramento complessivo in presenza di cause simultanee, superiore a 750 euro. La capienza residua per i pignoramenti azionabili è pari alla metà del reddito mensilmente percepito a titolo di stipendi, al lordo di eventuali cessioni del quinto e prestiti delega e al netto delle ritenute fiscali e contributive di legge, diminuita degli importi relativi ad eventuali pignoramenti già azionati e della eventuale cessione del quinto in corso. Il comma 6 regola la prevalenza delle disposizioni di legge di carattere speciale che trovano comunque applicazione.

La misura del quinto è stata ridotta dal comma 1 dell’articolo 72 ter laddove stabilisce che Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.

E’ importante sottolineare che non sembrano trovare applicazione le recenti regole indicate dal comma 8 del medesimo articolo 545 per la parte relativa al rapporto di lavoro, in quanto norma non richiamata dall’articolo 72 bis. Il citato comma 8 limita l’azione di pignoramento in conto corrente quando sul medesimo confluiscano somme derivanti da rapporto di lavoro o pensione, nella misura pari all’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, se l’accredito sia avvenuto in data anteriore al pignoramento.

L’articolo 72 ter stabilisce invece che, nel caso di accredito delle somme derivanti da rapporto di lavoro sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all’ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.

La questione afferisce alla natura dei crediti depositati in conto corrente, oggetto di riforma nel 2015. Come riconosciuto da recente Cassazione, prima della riforma dell’articolo 545 contenuta nel dl 83/2015, la giurisprudenza riteneva pignorabile l’importo versato nel conto corrente proveniente dal trattamento pensionistico o dalla retribuzione, così sottoposto all’ordinario regime dei beni fungibili, in virtù del quale le somme perdono la loro identità di crediti pensionistici e non sono sottoposti a limiti di pignorabilità proprie delle cause degli accrediti.  Con la nuova riforma, l’articolo 545 disciplina anche la pignorabilità delle somme versate in conto corrente provenienti da pensione o da reddito da lavoro dipendente, somme che risultano pignorabili solo per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando ha luogo successivamente, le somme possono essere pignorate nel rispetto dei limiti dei commi 3, 4, 5 e 7 dell’articolo 545 cpc.

Sostanzialmente, l’articolo 72 ter e il comma 8 dell’articolo 545 del cpc, condividono il principio che mantiene l’identità delle somme accreditate a titolo di stipendio e rapporto da lavoro dipendente nei limiti ivi indicati mentre, per quanto attiene le somme a titolo di pensione, che non vengono menzionate dall’articolo 72 ter, è ragionevole ritenere applicabile il comma 8 con riferimento alle somme già accreditate prima della notifica del pignoramento.

CRISTINA CARPENEDO

Informazioni su Cristina Carpenedo 193 Articoli
Direzione scientifica di SMART 24 TRIBUTI LOCALI del SOLE 24 ORE Presidente e amministratrice di Oesis s.r.l. Formatrice in materia di accertamento e riscossione di entrate locali, iscritta all’albo formatori IFEL (Istituto finanza enti locali) Formatrice per ANCI Emilia Romagna, ANCI Veneto e IFEL Autrice di pubblicazioni in materia di riscossione e tributi locali Funzionario responsabile per la riscossione pubblica con abilitazione di legge

1 Commento

  1. Buongiorno ho ricevuto un intimazione di pagamento da publiservice regione Lombardia…ma eventualmente il c/c lo pignorano subito dopo 5 giorni e inoltre avendo poco più di €1000 pignorano tutto???

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