Metodi di calcolo delle Tariffe TARI dopo la legge di bilancio 2019.

Anche per il 2019, nella legge di bilancio 145/2018, trova spazio la proroga della deroga ai coefficienti ministeriali contenuti nel DPR 158/99, recante il cosiddetto metodo normalizzato, che potranno essere quantificati anche nella forbice superiore o inferiore al 50% rispetto alla tabella ministeriale.

Il comma 1093 dell’articolo della legge 145/2018 prevede che all’articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2018 e 2019 ».

La questione ci riporta al tema del criterio che i comuni possono applicare per determinare le tariffe della tassa rifiuti che, in misura sempre maggiore, si evolve verso il sistema cosiddetto puntuale, contenuto nel decreto ministeriale del 20 aprile 2017, una situazione che non fa altro che proliferare le fantasie sui metodi in uso.

Per riassumere i criteri ammessi dalle norme, è necessario richiamare i commi 651 e 652 dell’articolo 1 della legge 147/2013.

  • Il comma 651 prevede che Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Si tratta in tal caso di applicare il metodo normalizzato frutto del sistema ronchi e sopravvissuto alle diverse evoluzioni del prelievo per diventare, dalla Tares in avanti, il perno del sistema tariffario TARI
  • Il comma 652 dell’articolo 1 legge 147/2013 permette, in alternativa, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti (metodo simile vecchia Tarsu). Si tratta in realtà di un sistema ben più rischioso del metodo normalizzato, soprattutto sul fronte delle attività economiche, posto che, in ogni caso, serve una motivazione tecnica sugli indici applicati.

Si aggiunge che, nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile1999, n. 158 il legislatore, da qualche anno, ha concesso la possibilità di adottare i coefficienti Kb (quota variabile domestiche), Kc (quota fissa non domestiche) e Kd (quota variabile non domestiche) dell’allegato 1 del DPR n. 158 del 1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento. E’ prevista inoltre la possibilità di non applicare la tabella recante i coefficienti Ka delle utenze domestiche per creare una tariffa unica rispetto ai nuclei e che varia solo in ragione della superficie.

L’applicazione dei due metodi, vale a dire quello che fa capo al 158/99 e quello che fa capo al criterio della quantità e qualità media ordinaria, non soffre di limiti temporali né di fasi transitorie. Il comma 652 permette di applicare l’uno o l’altro metodo, ritenendoli entrambi idonei a tradurre il principio del paga chi inquina. L’aspetto più importante è che vi siano le ragioni tecniche idonee a giustificare coefficienti che non rientrano nelle tabelle sopra citate. Pertanto, se un ente vuole continuare con il metodo alternativo simile alla ex tarsu, è libero di farlo purchè renda le dovute motivazioni tecniche.

La sentenza della Cassazione 17498 del 14 luglio 2017, richiamando le parole della Corte di Giustizia, ribadisce i principi che da tempo va affermando, dinanzi all’ennesima rimessione pregiudiziale degli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ex art. 267 TFUE, per interpretazione del diritto comunitario (art. 15 dir. 2006/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e art. 14 dir. 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio) con riferimento alla disciplina nazionale di cui al d lgs. n. 507 del 1993, artt. 65, 68 e 69 e per violazione del principio comunitario “chi inquina paga” (mancata determinazione dei parametri e coefficienti di imposizione in rapporto al volume dei rifiuti prodotti). La Cassazione, nella valutazione di conformità della disciplina nazionale in materia rispetto al principio evincibile dall’art. 15, lett. a), della direttiva 2006/12 (già desumibile dall’art. 11 della direttiva 75/442), rileva che la CG ebbe ad affermare  che: la normativa nazionale che preveda, ai fini del finanziamento, una tassa calcolata in base ad una stima del volume dei rifiuti generato e non sulla base del quantitativo effettivamente prodotto non può essere considerata in  contrasto con l’art. 15, lett. a), della direttiva 2006/12; – nella materia le autorità nazionali dispongono di un’ampia discrezionalità per quanto  riguarda le modalità di calcolo della tassa; – per quanto riguarda la differenziazione tra categorie di detentori, la stessa deve ritenersi ammessa, purchè non venga fatto carico ad alcuni di costi manifestamente non commisurati ai volumi o alla natura dei rifiuti da essi producibili”.

L’applicazione del metodo normalizzato è divenuto, soprattutto con la Tari, il sistema prevalente, ragion per cui diventa importante conoscere il pensiero dei giudici sull’argomento.

La potestà di applicare i coefficienti nel range previsto dal decreto 158/99 rappresenta un’importante facoltà, a maggior ragione se estesa al 50% dei limiti massimi e minimi, in quanto la scelta non necessita di particolari motivazioni.

La sentenza del Tar Toscana n.800/2007 ha chiarito che, ove sia prevista la facoltà di fissare la misura del tributo locale all’interno di un intervallo predeterminato dalla norma primaria, non è richiesta alcuna motivazione specifica laddove l’intervallo di riferimento sia stato rispettato. Altrimenti opinando, si perverrebbe alla conclusione per cui i comuni dovrebbero motivare l’individuazione dei coefficienti prescelti per ognuna delle categorie di utenze non domestiche indicate nell’allegato I al DPR n. 158/99.

Il Tar Lombardia, con la sentenza 628/2015, emanata in materia di tassazione degli agriturismi, ha richiamato l’importanza per i comuni di avvalersi dei coefficienti, anche applicando la variazione del 50% al fine di perseguire lo scopo di avvicinare l’entità della tariffa alla effettiva produzione di rifiuti.

Il beneficio riconosciuto dal legislatore, limitato comunque al 2019, va utilizzato con strategia mirata a consolidare i coefficienti con motivazioni oggettive connesse allo svolgimento del servizio e alla tipologia di rifiuti raccolti, anche mediante un sistema di raffronto rispetto alle altre utenze incluse nella medesima tipologia di attività del decreto.

Negli ultimi tempi si assiste a una ulteriore evoluzione del metodo normalizzato, soprattutto nei comuni che hanno implementato sistemi evoluti di raccolta differenziata, tali da permettere l’applicazione dei criteri indicati dal decreto sulla misurazione puntuale del 20 aprile 2017. Si procede in questa ottica all’applicazione del parametro degli svuotamenti per il calcolo della quota variabile. Infatti, il citato decreto, si spende sulla quota variabile, ponendo al centro del sistema puntuale la misurazione degli svuotamenti del secco residuo, anche con modalità volumetriche. Da qui trae origine la versione puntuale della TARI, applicata da quei comuni che ancora non intendono convertire la tassa in tariffa, ma si sentono in grado di convertire la quota variabile dal parametro del nucleo a quello degli svuotamenti. Anche in al caso, si incontrano situazioni diverse caratterizzate da correttivi, come il computo di svuotamenti minimi.

La nuova situazione ibrida ha trovato legittimazione nella giurisprudenza che ricorda come lo stesso metodo normalizzato si fondi su coefficienti da applicare in assenza di un sistema di misurazione che, quando presente, prevale sui metodi presuntivi.

La complessità dello scenario delineato dovrà presto fare i conti con il nuovo ruolo dell’ARERA che, benchè circoscritto alla tariffa corrispettiva, comprende una serie di competenze trasversali.

L’ARERA, con una pubblicazione del 27 dicembre 2018, apre la fase operativa per il riordino del settore rifiuti e del sistema tariffario con un articolato documento di analisi e di descrizione degli obiettivi, unitamente a due delibere rivolte ai gestori dei rifiuti che dovranno adempiere alle informazioni richieste. La finalità è introdurre un primo periodo di regolazione tariffaria per il ciclo integrato e per ciascuno dei servizi che lo costituiscono della durata di quattro anni a partire dall’anno 2020.

–            Il documento ARERA 713/2018 si compone di: introduzione, quadro normativo e obiettivi perseguiti, criteri per la regolazione del servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani, criteri di regolazione tariffaria per i servizi di trattamento rifiuti urbani, criteri per la regolazione del ciclo integrato rifiuti urbani, procedimento di approvazione tariffaria, misure transitorie, appendice relativa a ricognizione del settore dei rifiuti ai fini regolatori. Numerose le segnalazioni di criticità connesse al sistema di computo dei costi e al sistema tariffario dei rifiuti

–            La delibera n. 715/2018 contiene l’Avvio di procedimento per l’istituzione di un sistema di monitoraggio delle tariffe per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione per gli anni 2018 e 2019 e prevede di fornire dati e informazioni funzionali alla implementazione di un sistema di monitoraggio tariffario per gli anni 2018-2019.  Il sistema di monitoraggio delle tariffe dovrà terminare entro il 30 giugno 2019. La carenza di informazioni, o la mancata comunicazione di quanto richiesto, sarà oggetto di sanzione.

–            La delibera n. 714/2018 riguarda la richiesta di informazioni in tema di servizi di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati. Ai soggetti esercenti il servizio di smaltimento rifiuti mediante impianti di trattamento meccanico biologico, impianti di incenerimento e discariche verranno richiesti «dati e informazioni funzionali alla concreta definizione della regolazione in tema di tariffe e di condizioni contrattuali di accesso agli impianti di trattamento», sulla base di modulistica che verrà definita con determina della sopra citata direzione entro il 28 febbraio 2019.

Legge 147/2013 art. 1 comma 652.

Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017,  2018 e 2019, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al d.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

 

 

 

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Direzione scientifica di SMART 24 TRIBUTI LOCALI del SOLE 24 ORE Presidente e amministratrice di Oesis s.r.l. Formatrice in materia di accertamento e riscossione di entrate locali, iscritta all’albo formatori IFEL (Istituto finanza enti locali) Formatrice per ANCI Emilia Romagna, ANCI Veneto e IFEL Autrice di pubblicazioni in materia di riscossione e tributi locali Funzionario responsabile per la riscossione pubblica con abilitazione di legge

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