La scissione della notifica ai fini del perfezionamento.

La spedizione di accertamenti e ingiunzioni a ridosso della maturazione dei termini di  decadenza o della prescrizione pone la domanda sul momento di perfezionamento della notifica che, infatti, gode di una regola particolare per l’ente impositore.

La questione posta va ricondotta al principio della scissione della notifica, frutto di una importante elaborazione della Corte costituzionale. L’art. 149 c.p.c. consente, nei casi in cui non sia espressamente vietato dalla legge, di eseguire la notificazione degli atti giudiziari anche a mezzo del servizio postale. La disciplina delle notifiche a mezzo del servizio postale è contenuta nella legge 20 novembre 1982 n. 890, norma estesa anche agli atti amministrativi della pubblica amministrazione per effetto degli articoli 12 e 14 ivi indicati.

Con la sentenza 26 novembre 2002 n. 477, la Corte Costituzionale ha affrontato il tema delle conseguenze derivanti dal momento di perfezionamento della notifica ai danni del notificante, dichiarando l’art.149 c.p.c. e l’art. 4 comma 3 L.890/82 costituzionalmente illegittimi per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui non prevedono che la notifica degli atti da effettuarsi a mezzo del servizio postale si perfezioni, per il richiedente, non già alla data in cui l’atto è ricevuto al destinatario dall’organo incaricato, ma a quella, anteriore, in cui il richiedente abbia consegnato l’atto al suddetto organo.

Il principio sancisce che, gli effetti giuridici che la legge fa dipendere dalla notifica dell’atto si produrranno con riferimento alla data in cui l’atto deve considerarsi entrato nella sfera di conoscibilità del suo destinatario. Il principio della Corte mira a tutelare il notificante dalle negative conseguenze dovute a possibili ritardi imputabili all’organo notificante.

Aggiunge la Corte che si tratta di un principio che trova applicazione in tutti i casi in cui le operazioni di notifica sono demandate a un soggetto terzo. La stessa sentenza n. 477/02 precisa che il meccanismo della scissione soggettiva “…per la sua portata generale, non può non riferirsi ad ogni tipo di notificazione”. Si richiama l’ordinanza della Cassazione 2030 del 26 gennaio 2017 che qualifica il rapporto tra Agenzia delle Entrate e Comune per la notifica di un atto come mandato ex lege per cui, il momento rilevate per l’esercizio dell’azione di decadenza è la data di consegna al comune dell’atto da notificare.  La sentenza appare degna di rilievo anche per i comuni che si avvalgono di altri enti per l’attività di notifica.

 

Resta fermo che la mera consegna tempestiva all’organo notificatore dell’atto non è sufficiente a far ritenere quest’ultimo notificato fino quando il procedimento di notifica non sia concluso, ossia l’atto non sia giunto al destinatario.

Ad esempio, se la busta ritorna con la dicitura TRASFERITO/SCONOSCIUTO l’intera procedura di notifica si neutralizza.

  • La Corte di Cassazione, più volte investita della questione, ha assunto una posizione chiara in una recente sentenza 385 del 10 gennaio 2017, precisando che “in tema di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull’Amministrazione finanziaria, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell’atto e non a quella di ricezione dello stesso da parte del contribuente, atteso che il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato si applica in tutti i casi in cui debba valutarsi l’osservanza di un termine da parte del notificante e, quindi, anche con riferimento agli atti d’imposizione tributaria”. (Cassazione ord. nr. 18643/2015; Cassazione ord. nr. 22320/2014).

  • Altra Corte di Cassazione con ordinanza 386/2017 in tema di avvisi di accertamento notificati con raccomandata AR, ha sancito che:

in tema di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull’Amministrazione finanziaria, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell’atto e non a quella di ricezione dello stesso da parte del contribuente, atteso che il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato si applica in tutti i casi in cui debba valutarsi l’ osservanza di un termine da parte del notificante e, quindi, anche con riferimento agli atti d’imposizione tributaria’ (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 22 settembre 2015, n. 18643; Cass. sez. 6-5, ord. 21 ottobre 2014, n. 22320; Cass. sez. 5, 10 giugno 2008, n. 15298; Cass. sez. 5, 29 gennaio 2004, n. 1647).

  • Il principio si applica per qualunque forma di notifica ammessa dalla legge (ufficiale giudiziario, messo comunale, ufficio postale) in materia di atti sostanziali.

Ne consegue che gli atti consegnati all’ufficio postale, in quanto soggetto terzo, quando giungeranno all’indirizzo del destinatario, completano la notifica in due momenti diversi: per il comune notificante con la consegna dell’atto all’agente notificatore (posta, ufficiale giudiziario, messo) mentre per il destinatario, con l’avvenuta ricezione.

Cristina Carpenedo

Informazioni su Cristina Carpenedo 192 Articoli
Direzione scientifica di SMART 24 TRIBUTI LOCALI del SOLE 24 ORE Presidente e amministratrice di Oesis s.r.l. Formatrice in materia di accertamento e riscossione di entrate locali, iscritta all’albo formatori IFEL (Istituto finanza enti locali) Formatrice per ANCI Emilia Romagna, ANCI Veneto e IFEL Autrice di pubblicazioni in materia di riscossione e tributi locali Funzionario responsabile per la riscossione pubblica con abilitazione di legge

4 Commenti

  1. Quindi un accertamento anno 2014 (prescrizione 31/12/2019) puo essere consegnato al destinatario anche dopo mesi dal 31/12. E come si può accettare la data in cui l’ufficio tributario ha dato alle poste l’avviso?

  2. In caso di consegna cartacea l’ente ottiene una distinta degli atti consegnati a una certa data
    In caso di inoltro telematico, si guarda alla data di trasmissione del file a poste, in ordine alla quale può essere chiesta certificazione all’ente

  3. Buongiorno con riferimento all’articolo di cui sopra, mi chiedo, se la notifica di una contravenzione consegnata da un comune all’ufficio postale nel termine di 90 gg non viene recapitata al mittente in quanto non reperibile e viene rinotificata dal Comune successivamente, oltre il termine di 90 gg, posso chiedere l’annullamento? L’ufficio postale ha dichiarato l’irreperibilità del destinatario senza lasciare alcun avviso

  4. Siam riusciti a complicare un cosa semplice. Da una data certa Siam passati da una data certa ad una incerta

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*