Il fermo fiscale nella morsa del decreto sicurezza

Nella riscossione coattiva mediante cartella e ingiunzione di pagamento (applicata nella forma rafforzata) è ammessa l’adozione della misura cautelare del fermo amministrativo del veicolo, prevista dall’articolo 86 del DPR 602/73. La cosiddetta ganascia fiscale è misura di disturbo al debitore molto diffusa, che evita di giungere immediatamente all’esproprio di un bene, fermandosi alla limitazione nel suo utilizzo.

Un recente intervento normativo contenuto nel decreto sicurezza interviene pesantemente sulla sanzione prevista dal codice della strada in caso di circolazione con il mezzo sottoposto a fermo amministrativo, sanzione che tuttavia è stata messa in discussione in presenza di fermo fiscale.

L’unica fonte normativa del fermo è l’articolo 86 del DPR 602/73 nella versione innovata dal d lgs 193/2001. Fino a questa data il fermo era previsto dall’articolo 91 bis, esperibile solo dopo infruttuosa esecuzione. L’articolo 86 è stato scritto dal d lgs n. 46/99 con estensione a tutti i beni mobili iscritti nei pubblici registri e per effetto dell’intervento del d lgs. 193/2001 ne è stata confermata la natura cautelare. La norma subordinava l’utilizzo del fermo all’emanazione di un decreto ministeriale, ad oggi non ancora approvato. Il successivo dl 203/2005, art. 3, comma 41, ha precisato che il fermo si esegue nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto n. 503/1998 recante il regolamento che disciplinava il fermo dell’articolo 91 bis. La disposizione è stata poi aggiornata con il dl 69/2013.

Art. 86. Fermo di beni mobili registrati.

  1. Decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza
  2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall’agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all’agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all’attività di impresa o della professione.
  3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall’articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
  4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l’attuazione di quanto previsto nel presente articolo.

Il nucleo della norma è contenuto nel comma 2, il quale individua la comunicazione preventiva quale atto tipico a superamento del vecchio preavviso di fermo, creazione di prassi mai codificata. Con la comunicazione, il legislatore crea un atto a efficacia differita, autonomamente impugnabile, recependo la soluzione giurisprudenziale contenuta nell’ordinanza a sezioni unite della cassazione civile n. 10672/2009. La comunicazione contiene l’avviso che, in mancanza del pagamento entro trenta giorni, viene iscritto il fermo senza ulteriore comunicazione. L’atto impugnabile è la comunicazione preventiva, secondo la regola del riparto di giurisdizione relativa alla natura dell’entrata (vedi stessa ordinanza).

Novità di gran rilievo è la possibilità di bloccare il fermo se il debitore dimostra, entro lo stesso termine, che il bene è strumentale all’attività di impresa o alla professione. L’innovazione è di pregio in quanto il fermo, essendo una misura preordinata all’esproprio, soffre degli stessi limiti di pignorabilità del quinto sui beni d’impresa (art. 515 cpc).  La norma ribalta l’onere della prova sul debitore che dovrà, entro il termine di trenta giorni, dichiarare l’utilizzo del bene. Si ritiene che l’eventuale dichiarazione tardiva sia comunque idonea a bloccare il fermo ma non ad impedire l’applicazione delle spese. Questa inversione della prova ha sbloccato le operazioni di fermo verso le imprese che, fino a questo momento, si presentavano rischiose.

Ad oggi non ci sono limiti di utilizzo anche se i principi di proporzionalità e ragionevolezza impongono di considerare il rapporto tra il valore del credito in riscossione e il bene sottoposto alla misura. Sul punto si segnala una sentenza della CTP di Treviso n. 421/3/2016 che ha dichiarato illegittimo il preavviso di fermo su un bene il cui valore è notevolmente maggiore del debito iscritto a ruolo.

Va segnalato che il fermo è inibito quando destinato al trasporto di disabili nell’ambito della famiglia, aspetto che va evidenziato nella comunicazione di fermo. E’ inoltre inapplicabile sul veicolo in leasing. (per modulistica in tal senso vedi sito ADER)

Va ricordato che la riattivazione della forza precettiva non riguarda le misure cautelari ma unicamente quelle esecutive, aspetto assodato dalla Cassazione 1690/2016 e diverse commissioni tributarie di merito. Nelle sentenze si legge che in tal caso l’elemento imprescindibile è la comunicazione preventiva di fermo o ipoteca e non la riattivazione della forza prevista dall’articolo 50 che invece andrà verificata prima di procedere alla notifica del pignoramento.

Le conseguenze del fermo sono principalmente quelle indicate dal comma 3 dell’articolo 86:

Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall’articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

In ordine al  comma 8 dell’articolo 214, prima delle modifiche introdotte dal decreto sicurezza, si era pronunciato il Ministero dell’Interno con circolare n. 300/A/1/31955/101/20/21/4 dell’11.2.2008, sostenendo che la circolazione di un veicolo sottoposto a “fermo fiscale” dovesse essere sanzionata solamente con la sanzione pecuniaria ivi prevista, senza l’applicazione della sanzione accessoria della confisca prevista dal medesimo articolo.

Nel 2018, il decreto-legge 4.10.2018 n. 113, convertito nella legge 1.12.2018 n. 132, ha modificato il comma in commento prevedendo che la relativa sanzione sia applicata non più per la semplice circolazione ma in relazione alla violazione dell’obbligo di custodia conseguente

Codice della strada Art. 214 comma 8

Codice della strada Art. 214 comma 8 dopo il decreto sicurezza
8 chiunque circola con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo, salva l’applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 776,00 a euro 3111,00. È disposta, inoltre, la confisca del veicolo”. 8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 a euro 7.953. Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo. L’organo di polizia dispone l’immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l’erario 

Il Ministero dell’Interno, con la circolare del 21 gennaio 2019, sostiene che il nuovo testo del comma  è finalizzato a punire il comportamento del custode che dovesse circolare con veicolo sottoposto a fermo e non consente più l’applicazione della sanzione amministrativa a colui che circola con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell’articolo 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, data appunto la diversità di soggetto attivo della condotta. Si  argomenta che il rinvio operato dall’articolo 86 d.P.R. 602/73 all’articolo 214, comma 8 si qualifica come rinvio sostanziale tale da ricomprendere l’intera norma.

La circolare, al punto 10.2, riporta il seguente passaggio

La nuova formulazione dell’art. 214, comma 8, CdS, porta ad escludere che la sanzione si applichi nel caso di circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale, come previsto dall’articolo 86 del DPR, 29 settembre 1973, n. 602. Infatti, la persona che circola non è necessariamente responsabile dell’illecito configurato dalla riforma del citato art. 214 CdS che, invece, oggi è applicato solo alla persona che ha assunto la custodia. Poiché, nella procedura di fermo fiscale non c’è nomina di un custode, la nuova sanzione non trova più applicazione nei confronti di chiunque circola con un veicolo sottoposto a fermo fiscale. 

L’interpretazione ministeriale, benchè non sia condivisa da buona parte della dottrina, limita gli effetti della misura, inibendo l’applicazione anche della sanzione pecuniaria.

Il fermo fiscale, misura ancora pienamente applicabile stante la piena operatività dell’articolo 86, viene così a perdere il suo deterrente principale, costituito dalla sanzione pecuniaria.

Cristina Carpenedo

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Direzione scientifica di SMART 24 TRIBUTI LOCALI del SOLE 24 ORE Presidente e amministratrice di Oesis s.r.l. Formatrice in materia di accertamento e riscossione di entrate locali, iscritta all’albo formatori IFEL (Istituto finanza enti locali) Formatrice per ANCI Emilia Romagna, ANCI Veneto e IFEL Autrice di pubblicazioni in materia di riscossione e tributi locali Funzionario responsabile per la riscossione pubblica con abilitazione di legge

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