Tributi locali con conguaglio obbligatorio sui versamenti TARI ICP TOSAP

La circolare 2/DF del 22 novembre 2019, emanata dal Dipartimento delle Finanze, illustra la modalità attuativa delle nuove regole sull’efficacia delle deliberazioni relative ai tributi locali, contenutene nell’art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

La nota ministeriale chiarisce gli effetti che il nuovo meccanismo di efficacia produce in particolar modo sulla TARI, sull’imposta di pubblicità e sulla tassa per le occupazioni di spazi e aree pubbliche, interessate all’effetto sui versamenti la cui scadenza è fissata dall’ente impositore prima del 1 dicembre dell’anno di competenza.

In primo luogo il ministero pone in evidenza come la regola sull’efficacia delle deliberazioni non assorba quella relativa ai termini di adozione degli atti, bensì si ponga come ulteriore procedura rispetto ai termini da rispettare per l’approvazione degli atti in materia di entrate, caratterizzati, come noto, dall’obbligo di adozione entro i termini di approvazione del bilancio dell’ente (art. 151 TUEL; 31 dicembre) ovvero entro i termini prorogati con norma nazionale.

L’ obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, sono disciplinati per la generalità dei tributi comunali e provinciali dall’art. 13, comma 15 e 15-bis, del D. L. n. 201 del 2011 a cui si aggiungono i termini e il regime di efficacia delle stesse ai fini del versamento come disciplinati dalle seguenti norme in relazione ai singoli tributi:

  • addizionale comunale all’IRPEF: art. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e art. 14, comma 8, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23;
  • IMU: art. 13, comma 13-bis, del D. L. n. 201 del 2011;
  • TASI: art. 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ;
  • tributi comunali diversi dall’IMU, dalla TASI, dall’addizionale comunale all’IRPEF e dall’imposta di soggiorno, vale a dire, a legislazione vigente, tassa sui rifiuti (TARI), imposta comunale sulla pubblicità (ICP), canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e imposta di scopo (ISCOP): art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011;
  •  imposta di soggiorno, contributo di sbarco, contributo di soggiorno per Roma Capitale e contributo di sbarco per il comune di Venezia: art. 13, comma 15-quater, del D. L. n. 201 del 2011;

La circolare evidenzia in modo dettagliato quali sono gli atti soggetti all’obbligo di pubblicazione, quindi non solo quelli strettamente tributari ma anche i regolamenti generali delle entrate e quelli relativi alle adesioni; chiarisce inoltre quali invece non sono interessati all’inoltro ministeriale: la delibera di nomina del funzionario, i valori delle aree, l’approvazione del bilancio e l’applicazione del comma 169 art. 1 legge 296/2006

OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE MEF AMBITO APPLICATIVO

Nell’ambito di applicazione dell’adempimento in questione rientrano:

– i regolamenti di disciplina dei singoli tributi

– le deliberazioni di approvazione delle relative aliquote o tariffe.

– tutte le deliberazioni riconducibili al genus delle “deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni” come i regolamenti generali delle entrate e tutti gli atti recanti disposizioni relative non ad uno specifico prelievo ma ad aspetti direttamente connessi all’applicazione dei tributi in genere. Rientrano in tale ambito, a titolo esemplificativo, i regolamenti relativi alla definizione agevolata delle entrate e delle controversie tributarie, al diritto dell’interpello, ad altri istituti deflativi del contenzioso e al baratto amministrativo.  

NON SOGGETTO AD OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE MEF

Non devono, invece, essere trasmessi al MEF, tra gli altri, i seguenti atti:

– la deliberazione di indicazione dei valori di riferimento delle aree fabbricabili;

– la deliberazione di nomina dei funzionari responsabili di ciascun tributo locale (si veda la nota prot. n. 7812 del 15 aprile 2014, pubblicata sul sito www.finanze.gov.it);

– gli atti di affidamento dell’attività di riscossione;

– il regolamento con cui il comune, ai sensi dell’art. 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede che il maggiore gettito dell’IMU e della TARI sia destinato al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate;

– il regolamento di disciplina delle misure preventive per il contrasto dell’evasione dei tributi locali, adottato ai sensi dell’art. 15-ter del più volte menzionato D. L. n. 34 del 2019.

– LE DELIBERAZIONI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE

– nel caso in cui non sia stata adottata una specifica deliberazione recante l’espressa manifestazione di volontà dell’ente in ordine alla conferma delle aliquote o delle tariffe, l’Ente non deve procedere ad alcun adempimento di comunicazione nei confronti del MEF.(APPLICAZIONE COMMA 169)

REGOLA CARDINE

Gli atti relativi all’IMU, alla TASI, alla TARI, all’ICP, al CIMP, alla TOSAP e all’ISCOP acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e sono applicabili per l’anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell’anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno.

  • Le deliberazioni di approvazione delle aliquote o delle tariffe pubblicate oltre detta data sono comunque visibili in corrispondenza dell’anno cui si riferiscono ma vengono contrassegnate da un’apposita nota che ne evidenzia l’inefficacia per l’anno di riferimento.
  • TRASMISSIONE PERENTORIA ENTRO IL 14 OTTOBRE PENA INAPPLICABILITA’ ATTI (con conseguente ipotesi di danno erariale in caso di aumento delle tariffe e aliquote)

In materia di TARI, ICP e TOSAP il comune è dotato di potestà regolamentare per la determinazione delle scadenze:

  • per l’ICP e la TOSAP il termine di versamento previsto dalla normativa nazionale può essere modificato dai singoli enti nell’esercizio del potere di cui all’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997
  • per la TARI e il CIMP manca del tutto un sistema di scadenze di versamento stabilito dalla legge per cui è l’ente che nel regolamento o in apposita delibera fissa le scadenze

REGOLA CARDINE PER TARI – ICP- CIMP- TOSAP

Il comma 15-ter prevede proprio per questa tipologia di versamenti con scadenza prima del 1° dicembre di ciascun anno, che gli stessi siano effettuati sulla base degli atti adottati per l’anno precedente, fatto salvo il successivo conguaglio.

La nuova regola cerca di assicurare che tra la pubblicazione – che deve avvenire entro il 28 ottobre – e i versamenti da effettuare a decorrere dal 1° dicembre, intercorra un lasso di tempo sufficiente a consentire ai contribuenti e agli intermediari la piena conoscibilità dell’atto.

Nel caso della TARI, se il comune fissa le scadenze di versamento il 16 aprile, il 16 luglio, il 16 ottobre e il 16 dicembre significa che le prime tre rate della TARI per l’anno 2020, saranno dovute a titolo di acconto e andranno determinate in misura pari ad una percentuale, stabilita dall’ente locale, della tassa dovuta per l’anno 2019, mentre l’ultima rata dovrà essere calcolata, a saldo, sulla base delle tariffe stabilite per l’anno 2020 a condizione che la relativa deliberazione sia stata pubblicata entro il 28 ottobre 2020.

Restano inapplicabili le tariffe approvate per l’anno 2020 ancorché pubblicate

La determinazione degli importi potrà comunque tenere conto della variazione delle superfici imponibili, delle modifiche nel numero di occupanti in caso di utenza domestica ecc.

Il sistema delineato richiede che:

  • almeno una rata della TARI sia fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell’anno successivo, sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre
  • l’ente locale stabilisca come ripartire tra rate di acconto e saldo l’importo complessivo dovuto per ciascun anno.

ATTENZIONE! In merito alla TARIP, la circolare precisa che benché gli atti concernenti la tariffa di cui al comma 668 art. 1 della legge 147/2013, non rientrino nell’ambito di applicazione dell’obbligo di invio di cui al comma 15 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, il MEF, in caso di trasmissione si provvede alla relativa pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it. Tanto in considerazione della complessità del sistema dei prelievi sui rifiuti attualmente vigenti, che può generare incertezza in ordine alla distinzione delle ipotesi in cui la tariffa assume le caratteristiche di un vero e proprio corrispettivo privatistico rispetto a quelle in cui, invece, la stessa – benché basata su sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti – mantiene natura tributaria.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’

L’imposta sulla pubblicità di carattere permanente, ai sensi dell’articolo 8 del d lgs 507/93, deve essere versata entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento e, ai sensi dell’articolo 9 può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate (gennaio, aprile, luglio, ottobre) qualora sia di importo superiore a euro 1549,37. La circolare evidenzia che poiché  il comune, nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, può anche variare le predette date purché non in senso peggiorativo per il contribuente, il comune medesimo deve, in ogni caso, stante il richiamato disposto del comma 15-ter dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, stabilire una rata di versamento successiva al 30 novembre, individuabile anche in coincidenza con il 31 gennaio dell’anno successivo, che sarà utilizzata per i versamenti a conguaglio  laddove sia intervenuta una variazione delle tariffe rispetto all’anno precedente .

Per la pubblicità temporanea, relativa a periodi inferiori all’anno solare, invece, ai sensi del citato art. 9 del D. Lgs. n. 507 del 1993, anche se deve essere corrisposta in un’unica soluzione, da versare prima di iniziare l’esposizione pubblicitaria, il comune deve stabilire una rata successiva al 30 novembre per consentire di effettuare il conguaglio in tutti i casi in cui il pagamento sia dovuto prima del 1° dicembre e sia intervenuta una variazione delle tariffe.

TOSAP Anche per la TOSAP, il comune deve stabilire una rata successiva al 30 novembre – che potrebbe coincidere con il 31 gennaio dell’anno successivo – valevole per i casi in cui il termine di pagamento venga a scadere prima del 1°

Cristina Carpenedo

Informazioni su Cristina Carpenedo 192 Articoli
Direzione scientifica di SMART 24 TRIBUTI LOCALI del SOLE 24 ORE Presidente e amministratrice di Oesis s.r.l. Formatrice in materia di accertamento e riscossione di entrate locali, iscritta all’albo formatori IFEL (Istituto finanza enti locali) Formatrice per ANCI Emilia Romagna, ANCI Veneto e IFEL Autrice di pubblicazioni in materia di riscossione e tributi locali Funzionario responsabile per la riscossione pubblica con abilitazione di legge

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