Imposta di soggiorno: calendario a ostacoli per gli aumenti da gennaio

Quotidiano Enti Locali & PA – Il Sole 24 Ore

  • 16 Set 2019
  • Imposta di soggiorno, calendario a ostacoli per gli aumenti da gennaio

    di Cristina Carpenedo

  • Il decreto crescita 34/2019 ha inciso sull’efficacia delle delibere sui tributi locali, scrivendo nuove regole anche per l’imposta di soggiorno.
    Il precedente intervento normativo, contenuto nel Dl 50/2017, ha sbloccato la potestà tariffaria sull’imposta di soggiorno. L’articolo 4, al comma 7, aveva stabilito che dall’anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l’imposta e il contributo di soggiorno possono istituire o rimodulare le medesime imposte. Più di mille Comuni si sono dotati dell’imposta.

    Il comma 169 della legge 296/2006 fissa la regola sui tempi e l’efficacia delle deliberazioni relative alle tariffe e alle aliquote dei tributi locali statuendo che gli enti locali deliberano tariffe e aliquote dei tributi entro la data fissata da norme statali per il bilancio di previsione. Le deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine del preventivo, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. La deroga al comma 169 è totale, permettendo all’ente di introdurre in ogni momento variazioni al tributo, indipendentemente dall’adozione del bilancio di previsione o dai termini nazionali di approvazione del bilancio, con un’efficacia che si applica sul futuro vista la peculiarità del tributo.

    Fin da subito ci si è chiesti se la disposizione producesse effetti solo sul 2017 o se instaurasse una regola perpetua. I riscontri ministeriali hanno confermato la specialità della norma nel tempo. Restava tuttavia aperta la questione dell’efficacia, posto che eventuali nuove tariffe (che non possono che stabilire per il futuro in ragione della base imponibile costituita dalle presenze turistiche), dovevano essere recepite dagli operatori del settore turistico. Lo stesso statuto del contribuente prevede un periodo temporale di efficacia differita delle nuove disposizioni, individuato nel 60esimo giorno dall’entrata in vigore.

    Il decreto crescita colma il vuoto normativo con una regola sull’efficacia temporale riservata all’imposta di soggiorno, inserendo il comma 15 quater all’articolo 13 del Dl 201/2011: dall’anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all’imposta di soggiorno, al contributo di sbarco e al contributo di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione. Il Mef provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere entro i 15 giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

    La conseguenza immediata è presto detta. La precisazione temporale contenuta nel testo sulla decorrenza dall’anno d’imposta 2020, permette di affermare che, in caso di adozione di delibera nel mese di dicembre, con effetti sull’anno d’imposta 2020, si deve procedere con l’invio immediato della delibera al ministero, che ha 15 giorni di tempo per procedere alla pubblicazione: da questa data gli effetti si producono dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione. Con ogni probabilità, nell’esempio indicato, l’efficacia si realizza il successivo 1° marzo. Se ne deduce che, per introdurre modifiche valevoli dal 1° gennaio 2020, bisogna agire quanto prima e completare la procedura di pubblicazione mediante il portale del federalismo, pena l’inapplicabilità delle nuove tariffe.

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Direzione scientifica di SMART 24 TRIBUTI LOCALI del SOLE 24 ORE Presidente e amministratrice di Oesis s.r.l. Formatrice in materia di accertamento e riscossione di entrate locali, iscritta all’albo formatori IFEL (Istituto finanza enti locali) Formatrice per ANCI Emilia Romagna, ANCI Veneto e IFEL Autrice di pubblicazioni in materia di riscossione e tributi locali Funzionario responsabile per la riscossione pubblica con abilitazione di legge

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