Tributi locali. Sospensione dei termini processuali

Ad agosto scatta la sospensione processuale dei termini con effetti anche sui tributi locali. La norma di riferimento è il comma 1 dell’articolo 1 della Legge 742/1969 nella versione modificata dall’articolo 16 del dl 132/2014 che ha ridotto il periodo di vacanza dai vecchi 46 giorni a 31 (1 – 31 agosto). La sospensione agisce anche sulle procedure che interessano i tributi locali essendo governati dallo stesso assetto normativo. I procedimenti sono quelli collegati al contenzioso tributario e coinvolgono anche gli istituti che regalano al contribuente periodi di sospensione per definire la controversia, come l’accertamento con adesione e il recente strumento del reclamo e della mediazione. Non solo. Bisogna ricordare che in caso di presentazione di memorie e documenti, il termine funziona a ritroso. La situazione agisce sull’ente sia nei confronti degli accertamenti emessi ma anche nei casi in cui l’ente è parte attrice.  A questo va aggiunto che il 2016 è un anno peculiare in quanto 30 e 31 luglio cadono di sabato e domenica, trovando così applicazione l’articolo 155 cpc. Le fattispecie più frequenti riguardano la presentazione del ricorso (60 giorni dalla notifica dell’accertamento); la costituzione in giudizio (30 giorni dalla notifica del ricorso/appello ovvero 60 giorni per il resistente/appellato); fare appello (60 giorni dalla notifica della sentenza oppure sei mesi dal deposito); depositare documenti (20 giorni liberi prima dell’udienza); memorie illustrative (10 giorni liberi prima dell’udienza); reclamo e mediazione (per quanto riguarda il termine di 90 giorni dalla notifica dell’atto previsto per la conclusione della procedura); l’accertamento con adesione che contempla la sospensione di 90 giorni. Quest’anno (2016) il 30 e il 31 luglio cadono rispettivamente di sabato e domenica, per cui se il termine processuale dovesse scadere in uno di questi due giorni, l’articolo 155 del cpc prevede lo slittamento al primo giorno feriale successivo che è il 1° agosto, inizio della pausa estiva e, di conseguenza, il termine finisce il 1° settembre. Per i termini a ritroso il calcolo è in senso opposto. Ad esempio per depositare documenti (20 giorni liberi prima dell’udienza) e memorie illustrative (10 giorni liberi prima dell’udienza), se l’udienza è stata fissata il 5 settembre le memorie di replica devono essere depositate entro il 25 luglio mentre i documenti vanno fatti pervenire entro il 15 luglio 2016. La tregua riguarda i “termini processuali”, vale a dire le scadenze concernenti il processo, per questa ragione, la sospensione feriale non si estende alle notifiche degli avvisi di accertamento o di liquidazione e irrogazione delle sanzioni, delle cartelle di pagamento, delle ingiunzioni di pagamento, delle comunicazioni di iscrizione di ipoteca legale e di ogni altro atto impugnabile autonomamente davanti alle Commissioni tributarie. Non si estende ai versamenti delle imposte, tasse, diritti, canoni e contributi, alle dilazioni di pagamento, alla presentazione delle dichiarazioni o delle denunce. Prendendo ad esempio il caso del reclamo e mediazione, se il valore della controversia non supera i 20.000 euro, con la presentazione del ricorso bisogna applicare i 90 giorni di sospensione. Perciò se questo termine scade tra il 1° e il 31 agosto si devono sommare 31 giorni di interruzione ai 90 normalmente previsti. Nel caso di ricorso notificato all’ente l’11 luglio, la procedura di reclamo e mediazione si compone di 90 giorni + 31 e termineranno il prossimo 9 novembre (20 giorni dal 12 al 31 luglio + 31 giorni di periodo feriale + 70 giorni dal 1° settembre al 9 novembre). Nel caso in cui, invece, la notifica avvenga all’interno del periodo di sospensione, quindi dal 1 al 31 agosto, il conteggio dei 90 giorni partirà direttamente dal 1° settembre, che con l’aggiunta dei 60 giorni, porta al 29 novembre 2016. I 30 giorni per la costituzione in giudizio decorrono trascorsi i termini sopra indicati. Anche il termine di costituzione, se cade nel mese di agosto, guadagna i 31 giorni. L’importanza di conoscere con precisione il funzionamento del contatore dei termini processuali è collegata al vizio insanabile che ne deriverebbe nel caso in cui i termini sopra visti non fossero rispettati.

 

Informazioni su Cristina Carpenedo 193 Articoli
Direzione scientifica di SMART 24 TRIBUTI LOCALI del SOLE 24 ORE Presidente e amministratrice di Oesis s.r.l. Formatrice in materia di accertamento e riscossione di entrate locali, iscritta all’albo formatori IFEL (Istituto finanza enti locali) Formatrice per ANCI Emilia Romagna, ANCI Veneto e IFEL Autrice di pubblicazioni in materia di riscossione e tributi locali Funzionario responsabile per la riscossione pubblica con abilitazione di legge

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