La gestione del rapporto tributario nelle procedure fallimentari

La crisi economica che da tempo ha colpito il mondo delle imprese ha portato in primo piano il tema della gestione della crisi aziendale. L’ordinamento giuridico è stato caratterizzato da importanti interventi sulle procedure concorsuali mirati, principalmente, al recupero della situazione aziendale. In questo scenario i tributi locali non versati devono essere prioritariamente accertati e notificati, sulla base delle norme che caratterizzano le singole procedure monitorando le fasi delle stesse. Determinante sul punto il principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria che, per quanto riguarda i tributi locali, non incontra deroghe tali da permettere una transazione, come invece accade per l’Agenzia delle Entrate. Situazione diversa per le entrate patrimoniali che possono essere oggetto di diversa analisi e accordo nel rispetto dei principi che sorvegliano la responsabilità per danno erariale. L’ultima soluzione alla crisi di impresa è la procedura fallimentare disciplinata dal Rd 267/1942, cosiddetta legge fallimentare, che comprende altre 5 procedure. Nel fallimento gli attori sono il tribunale fallimentare, il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori. Il curatore assume un ruolo centrale nella gestione del fallimento a tutela dei creditori del fallito. Entra in possesso dei beni e li gestisce, per cui l’imprenditore viene spossessato delle capacità necessarie alla gestione aziendale, ragion per cui le notifiche devono essere fatte al curatore. La sentenza di fallimento acquista efficacia verso i terzi con l’iscrizione nel registro imprese. La procedura fallimentare, a differenza delle altre, disciplina l’ accertamento del passivo nel quale devono rientrare tutte le somme vantate dai diversi creditori, per un credito anteriore alla dichiarazione di fallimento, al fine del pagamento delle medesime sulla base delle sostanze che si potranno ricavare dalla procedura. A tal fine compete al curatore esaminare le scritture contabili per individuare i creditori e informarli a mezzo pec mediante apposita comunicazione, nella quale deve indicare la modalità di presentazione della domanda di ammissione al passivo, la data per l’esame dello stato passivo e il termine. La domanda si presenta anche personalmente e va trasmesso almeno 30 giorni prima dell’udienza per l’esame dello stato passivo unitamente ai documenti che dimostrano il diritto del credito. La domanda di ammissione al passivo produce gli effetti della domanda giudiziale interrompendo la prescrizione per tutto il periodo del fallimento. Dal giorno del fallimento, il creditore non può avviare né proseguire nessuna azione individuale esecutiva o cautelare.   Dal punto di vista procedurale, la materia delle procedure concorsuali è stata fortemente innovata per diventare un procedimento digitale. Il canale di gestione e informazione della procedura è il portale www.portalecreditori.it.. Tuttavia non tutte le procedure passano su questo canale, ragion per cui resta fondamentale intercettare la comunicazione del curatore che indicherà gli estremi della pec dedicata alla gestione della procedura. Il comune, la società pubblica agente (se titolare del potere di azione), le società di riscossione, possono accedere alla sezione del portale per ottenere la password generale di accesso. Successivamente, per ogni procedura instaurata viene comunicata una password dal sistema ai diretti interessati. I creditori devono presentare la domanda di insinuazione al passivo al Curatore, per via telematica tramite PEC. Per presentare l’istanza di insinuazione al passivo e partecipare all’udienza non serve una particolare figura professionale in quanto l’ente agisce  autonomamente. La domanda deve contenere una apposita richiesta di essere ammessi al passivo indicando la natura del credito, la causa del credito, gli importi dovuti, i documenti che lo fondano. Per quanto riguarda la richiesta di somme da parte degli uffici tributi, i crediti da inserire nell’insinuazione coprono tutte le somme dovute a titolo di imposta e tasse (e altre entrate) non versate; gli interessi con indicazione delle modalità di calcolo; le sanzioni se irrogate con l’apposito atto di accertamento/irrogazione e il grado di privilegio ai sensi dell’articolo 2752cc . Per quanto riguarda la documentazione, qualora si tratti di somme non ancora accertate, è utile allegare la certificazione della posizione contributiva agli atti del comune. Sul punto va segnalato che sempre più spesso si assiste alla contestazione dei curatori per l’assenza del titolo accertativo che quindi è consigliabile perfezionare. Nel caso in cui si tratti di somme accertate o iscritte in ingiunzione è necessario allegare l’accertamento notificato ovvero l’ingiunzione notificata. Dal puto di vista dei termini, l’insinuazione va presentata 30 giorni prima dalla data di “udienza di verifica del passivo” che viene comunicata generalmente dal curatore a tutti i creditori che risultino dalle scritture contabili.  Può accadere che  il comune non riceva l’invito del Curatore a presentarsi alla domanda di verifica. In questi casi, è possibile presentare una domanda in ritardo (cosiddetta domanda tardiva) che non comporta la perdita del diritto ad essere ammesso, salvo si tratti di domande ultra tardive. La domanda tardiva è presentata oltre 30 giorni dall’udienza di verifica del passivo e, comunque, non oltre dodici mesi dal deposito del “decreto di esecutività dello stato passivo”. Tuttavia se vi sono già state delle ripartizioni, i tardivi potranno partecipare alle ripartizioni successive alla loro ammissione al passivo. Solo se riescono a provare la loro mancanza di colpa, hanno diritto anche a quelle precedenti.

A conclusione della procedura sopra delineato emerge tutta l’importanza dell’intervento tempestivo dell’ente creditore nella gestione delle comunicazioni che riceve dal curatore mediante l’immediato accertamento delle somme dovute e la presentazione tempestiva della domanda di insinuazione al passivo. Qualora l’ente non avesse ricevuto alcuna comunicazione ma ne venga a conoscenza tardivamente, deve immediatamente contattare il curatore contestando l’omissione della comunicazione e presentare l’istanza di insinuazione al passivo evidenziando la mancanza di colpa dell’ente. Con l’ammissione al passivo si cristallizza la somma dovuta e non resterà altro da fare che attendere le risultanze del piano di riparto.

 

Informazioni su Cristina Carpenedo 192 Articoli
Direzione scientifica di SMART 24 TRIBUTI LOCALI del SOLE 24 ORE Presidente e amministratrice di Oesis s.r.l. Formatrice in materia di accertamento e riscossione di entrate locali, iscritta all’albo formatori IFEL (Istituto finanza enti locali) Formatrice per ANCI Emilia Romagna, ANCI Veneto e IFEL Autrice di pubblicazioni in materia di riscossione e tributi locali Funzionario responsabile per la riscossione pubblica con abilitazione di legge

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*